PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 26 agosto 1998, n. 9 

  Legge 15  maggio 1997,  n. 127,  art. 3, comma  6 -  Abolizione dei
limiti di eta' per la partecipazione a concorsi pubblici.
(GU n.205 del 3-9-1998)
 
 Vigente al: 3-9-1998  
 

                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                    A    tutti    i    Ministeri    -
                                  Gabinetto   -   Direzione  generale
                                  affari generali e personale
                                  Alle  aziende  ed   amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  A   tutti  gli  enti  pubblici  non
                                  economici
                                  All'I.S.T.A.T. - Direzione generale
                                    All'Istituto  superiore     della
                                  sanita'  - Servizi   amministrativi
                                  del personale
                                  A tutte le regioni
                                    Ai   commissariati   di   Governo
                                  presso le  regioni  e  le  province
                                  autonome e per il loro tramite
                                  A tutte le province
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                    All'A.R.A.N. e,  per  conoscenza:
                                  Alla Presidenza della  Repubblica -
                                  Segretariato generale
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
  Con riferimento  alla problematica in oggetto  indicata, sottoposta
da questo  Dipartimento alle valutazioni  del Consiglio di  Stato, si
trasmette,  in  allegato, il  parere  del  predetto consesso  di  cui
all'adunanza della Sezione prima del 15 luglio 1998 (n. 492/98).
  Vista la  relazione prot. n.  391/98/UL/P/L 127 trasmessa  con nota
del 17  giugno 1998,  con la  quale la  Presidenza del  Consiglio dei
Ministri -  Dipartimento della funzione  pubblica - chiede  il parere
del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;
  Esaminati gli atti e udito il relatore;
  Premesso;
  Il Dipartimento  della funzione  pubblica ricorda  che la  legge 15
maggio  1997, n.  127, entrata  in vigore  il 18  del predetto  mese,
recante:   "Misure   urgenti   per  lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa  e  dei  procedimenti  di decisione  e  di  controllo"
all'art. 3,  comma 6, stabilisce testualmente  che "la partecipazione
ai concorsi  indetti da pubbliche  amministrazioni non e'  soggetta a
limiti di  eta', salvo deroghe  dettate da regolamenti  delle singole
amministrazioni  connesse alla  natura  del servizio  o ad  oggettive
necessita' dell'amministrazione".
  Tale disposizione ha sostanzialmente soppresso il limite massimo di
eta'  stabilito -  in  via  generale -  in  quarantuno  anni, con  la
possibilita' per  gli appartenenti alle categorie  protette di fruire
del  limite  massimo specifico  fino  a  quarantasei anni,  ai  sensi
dell'art. 2,  comma 1, n.  2), del regolamento approvato  con decreto
del Presidente della Repubblica 9  maggio 1994, n. 487, recante norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di  svolgimento dei  concorsi, dei  concorsi unici  e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
  Le risultanze dei  lavori parlamentari fanno emergere  che la norma
prevista  dall'art.  3,  comma  6, della  legge  n.  127/1997  deriva
dall'emendamento n. 3.62 dell'onorevole  Cananzi approvato in data 12
febbraio  1997   nella  sede   referente  dalla   commissione  affari
costituzionali  della  Camera  dei   deputati  nel  corso  dell'esame
dell'allora disegno di legge A.C. 2564, gia' A.S. 1034.
  Tale disposizione venne poi  confermata dall'assemblea della stessa
Camera dei deputati (Cfr A.C. 2564/  a) e del Senato della Repubblica
(Cfr. A.S. 1034/ B).
  Dalla disamina degli atti parlamentari si ricava che le motivazioni
alla base della  modifica approvata sono riconducibili  a due aspetti
specifici ovvero  introdurre elementi  di maggiore  flessibilita' nel
mercato del lavoro  con la contemporanea salvaguardia  per le singole
amministrazioni  di   poter  stabilire,  mediante  il   ricorso  allo
strumento regolamentare,  deroghe per sanzionare eventuali  limiti di
eta'  che  siano  giustificati  dalla natura  del  servizio  o  dalle
oggettive necessita' istituzionali.
  Tale preservazione, sempre in base alle risultanze parlamentari, ha
inteso  garantire che  i regolamenti  potessero essere  verificati in
sede giurisdizionale sulla base  dei parametri stabiliti dalla legge,
con  la  conseguenza  che,  ove  le  deroghe  non  fossero  risultate
ragionevoli, si sarebbe potuto  proporre apposita impugnativa avverso
i medesimi regolamenti.
  Pur tenendo  conto che i  lavori parlamentari non  costituiscono un
elemento   determinante  ai   fini  della   interpretazione  di   una
disposizione   legislativa,  si   e'   ritenuto  tuttavia   opportuno
sintetizzare i  principali passaggi parlamentari anche  allo scopo di
evidenziare come, nella fase di approvazione della legge n. 127/1997,
non sia  stato posto  con chiarezza il  rapporto tra  la disposizione
contenuta  nell'art.  3,  comma  6,   della  legge  predetta  con  le
preesistenti  norme speciali  che hanno  sancito limiti  di eta'  per
determinate categorie di personale delle amministrazioni pubbliche ai
finidell'accesso all'impiego.  Si cita, a titolo  esemplificativo, il
limite di  trenta anni di  eta' previsto  dall'art. 11 della  legge 5
dicembre  1986,  n.  521,  per l'ammissione  ai  concorsi  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
  Nei confronti di tali situazioni,  pur giustificabili, in un ambito
generale,  dalla natura  del  servizio o  dalle oggettive  necessita'
dell'amministrazione, si  e' posto  in particolare il  problema della
sopravvivenza di normative speciali gia' vigenti alla data di entrata
in vigore della legge n. 127/1997.
  In proposito, va evidenziato  come il sistema contemplato dall'art.
3,  comma 6,  della legge  n. 127/1997,  nel prevedere  l'adozione di
deroghe al principio  di non assoggettamento a limiti di  eta' per la
partecipazione  a concorsi  banditi dalle  pubbliche amministrazioni,
prescrive  che a  tale esigenza  si provveda  esclusivamente mediante
regolamenti qualora ricorrano i parametri in precedenza evidenziati.
  Tale  sistema  consente,  come  gia'  puntalizzato  anche  in  sede
parlamentare,   la  possibilita'   di   adire   la  competente   sede
giurisdizionale contro un regolamento che si ritiene non giustificato
dalla natura  del servizio da  svolgere o dalle  oggettive necessita'
istituzionali.
  Ovviamente tale garanzia  non potrebbe essere assolta  se la deroga
per i limiti di eta' e' stata sancita da legge ordinaria.
  Pertanto il  complesso delle  argomentazioni esposte  condurrebbe a
ritenere che, a  seguito del sistema delineato dall'art.  3, comma 6,
della  legge  n.  127/1997, le  preesistenti  discipline  legislative
speciali  siano   da  intendere  come  abrogate,   con  la  ulteriore
conseguenza  che  le  eventuali  deroghe  per  la  determinazione  di
motivati  limiti di  eta'  possono essere  introdotte  solo da  norme
regolamentari successive alla legge  n. 127/1997, sindacabili in sede
giurisdizionale.
  Una tale tesi,  pur mostrando una propria validita' su  di un piano
generale, non mancherebbe pero'  di produrre conseguenze sull'assetto
ordinamentale di alcune pubbliche amministrazioni.
  Considerato;
  La  sezione condivide  la  tesi del  Dipartimento  riferente che  a
seguito del  sistema delineato dall'art.  3, comma 6, della  legge n.
127/1997,  le  preesistenti  discipline legislative  e  regolamentari
speciali  siano   da  intendere  come  abrogate,   con  la  ulteriore
conseguenza  che  le  eventuali  deroghe  per  la  determinazione  di
motivati  limiti di  eta'  possono essere  introdotte  solo da  norme
regolamentari successive alla legge  n. 127/1997, sindacabili in sede
giurisdizionale.
  Tale   interpretazione  appare   infatti   conforme  al   contenuto
sostanziale della diposizione che, introducendo un principio generale
di liberalizzazione dell'accesso  ai concorsi e regolando  al tempo i
casi di  possibili deroghe e  le modalita' della  loro determinazione
sembra  non  aver lasciato  alcuno  spazio  per la  sopravvivenza  di
precedenti disposizioni anche speciali.
  Il principio  della limitazione dell'accesso in  relazione all'eta'
e'  stato  sostituito  dal  principio  della  liberta'  dell'accesso,
indipendentemente  dall'eta'.  Cio'   consegue  ai  grandi  mutamenti
sociali   che,   negli   ultimi   decenni,   hanno   visto   elevarsi
progressivamente  l'eta'   di  ingresso  nel  mondo   del  lavoro  ed
estendersi il periodo della formazione con l'introduzione di percorsi
postuniversitari, onde  il limite dei trent'anni,  prima stabilito in
favore dell'amministrazione,  rischiava di divenire  penalizzante per
l'amministrazione  stessa,  posta nell'impossibilita'  di  reclutare,
specie a  livello di carriera  direttiva e ai livelli  iniziali della
carriera  dirigenziale,  spesso  proprio le  persone  con  esperienze
formative o lavorative di piu' alto livello.
  Le  disposizioni  di  legge  e  le  disposizioni  anche  di  natura
regolamentare previgenti debbono pertanto considerarsi abrogate dalla
nuova  normativa,  esse, infatti,  adottate  in  un'epoca in  cui  il
principio  generale era  quello della  limitazione dell'accesso,  non
possono  considerarsi  adeguate  ad   un  ordinamento  nel  quale  il
principio ispiratore  dell'accesso e'  stato rovesciato. Non  si deve
peraltro  dimenticare  che  nelle  normative  di  settore  il  limite
dell'eta'  per l'accesso  a volte  era individuato  autonomamente, in
relazione  a  specifiche  esigenze,  altre volte  era  mutuato  dalle
disposizioni  generali,  le   cui  disposizioni  erano  letteralmente
riprese. Ne'  sembra che il disposto  dell'art. 3 della legge  n. 127
autorizzi l'interprete a distinguere  le diverse fattispecie, che con
il  trascorrere  del  tempo   hanno  acquistato  autonomia  di  norme
speciali.
  Ogni amministrazione dovra' pertanto esaminare, alla luce del nuovo
principio, se residuano esigenze connesse  alla natura del servizio o
ad  oggettive  neccesita'   dell'amministrazione  che  consiglino  di
reintrodurre limitazioni particolari dell'accesso riferite all'eta'.
  Non sembra  che tale  ricognizione comporti  gravi problemi  per le
amministrazioni, che possono provvedere con regolamento ministeriale,
a norma  dell'art. 17,  comma 3,  della legge  n. 400/1988,  in tempi
molto ristretti.
  Ove successivamente  alla sua  entrata in  vigore siano  stati gia'
banditi  concorsi  contenenti  limitazioni in  contrasto  con  quanto
prescritto dalla  legge n. 127  del 1997, questi  potranno proseguire
ove l'amministrazione, prima della  loro conclusione, confermi in via
regolamentare, la  prevista limitazione.  In caso  contrario potranno
essere riaperti i temini per la presentazione delle domande.
                                P.Q.M.
  Nelle suesposte considerazioni e' il parere.
                                          Il presidente della sezione
                                                    Salvatore
Il segretario della sezione
          Serrao