Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di eta' per la partecipazione a concorsi pubblici.(GU n.205 del 3-9-1998)
Vigente al: 3-9-1998
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato A tutti gli enti pubblici non economici All'I.S.T.A.T. - Direzione generale All'Istituto superiore della sanita' - Servizi amministrativi del personale A tutte le regioni Ai commissariati di Governo presso le regioni e le province autonome e per il loro tramite A tutte le province A tutti i comuni A tutte le comunita' montane Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione All'A.R.A.N. e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere Con riferimento alla problematica in oggetto indicata, sottoposta da questo Dipartimento alle valutazioni del Consiglio di Stato, si trasmette, in allegato, il parere del predetto consesso di cui all'adunanza della Sezione prima del 15 luglio 1998 (n. 492/98). Vista la relazione prot. n. 391/98/UL/P/L 127 trasmessa con nota del 17 giugno 1998, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - chiede il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore; Premesso; Il Dipartimento della funzione pubblica ricorda che la legge 15 maggio 1997, n. 127, entrata in vigore il 18 del predetto mese, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" all'art. 3, comma 6, stabilisce testualmente che "la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione". Tale disposizione ha sostanzialmente soppresso il limite massimo di eta' stabilito - in via generale - in quarantuno anni, con la possibilita' per gli appartenenti alle categorie protette di fruire del limite massimo specifico fino a quarantasei anni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 2), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Le risultanze dei lavori parlamentari fanno emergere che la norma prevista dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 deriva dall'emendamento n. 3.62 dell'onorevole Cananzi approvato in data 12 febbraio 1997 nella sede referente dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nel corso dell'esame dell'allora disegno di legge A.C. 2564, gia' A.S. 1034. Tale disposizione venne poi confermata dall'assemblea della stessa Camera dei deputati (Cfr A.C. 2564/ a) e del Senato della Repubblica (Cfr. A.S. 1034/ B). Dalla disamina degli atti parlamentari si ricava che le motivazioni alla base della modifica approvata sono riconducibili a due aspetti specifici ovvero introdurre elementi di maggiore flessibilita' nel mercato del lavoro con la contemporanea salvaguardia per le singole amministrazioni di poter stabilire, mediante il ricorso allo strumento regolamentare, deroghe per sanzionare eventuali limiti di eta' che siano giustificati dalla natura del servizio o dalle oggettive necessita' istituzionali. Tale preservazione, sempre in base alle risultanze parlamentari, ha inteso garantire che i regolamenti potessero essere verificati in sede giurisdizionale sulla base dei parametri stabiliti dalla legge, con la conseguenza che, ove le deroghe non fossero risultate ragionevoli, si sarebbe potuto proporre apposita impugnativa avverso i medesimi regolamenti. Pur tenendo conto che i lavori parlamentari non costituiscono un elemento determinante ai fini della interpretazione di una disposizione legislativa, si e' ritenuto tuttavia opportuno sintetizzare i principali passaggi parlamentari anche allo scopo di evidenziare come, nella fase di approvazione della legge n. 127/1997, non sia stato posto con chiarezza il rapporto tra la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 6, della legge predetta con le preesistenti norme speciali che hanno sancito limiti di eta' per determinate categorie di personale delle amministrazioni pubbliche ai finidell'accesso all'impiego. Si cita, a titolo esemplificativo, il limite di trenta anni di eta' previsto dall'art. 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 521, per l'ammissione ai concorsi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nei confronti di tali situazioni, pur giustificabili, in un ambito generale, dalla natura del servizio o dalle oggettive necessita' dell'amministrazione, si e' posto in particolare il problema della sopravvivenza di normative speciali gia' vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 127/1997. In proposito, va evidenziato come il sistema contemplato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, nel prevedere l'adozione di deroghe al principio di non assoggettamento a limiti di eta' per la partecipazione a concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, prescrive che a tale esigenza si provveda esclusivamente mediante regolamenti qualora ricorrano i parametri in precedenza evidenziati. Tale sistema consente, come gia' puntalizzato anche in sede parlamentare, la possibilita' di adire la competente sede giurisdizionale contro un regolamento che si ritiene non giustificato dalla natura del servizio da svolgere o dalle oggettive necessita' istituzionali. Ovviamente tale garanzia non potrebbe essere assolta se la deroga per i limiti di eta' e' stata sancita da legge ordinaria. Pertanto il complesso delle argomentazioni esposte condurrebbe a ritenere che, a seguito del sistema delineato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, le preesistenti discipline legislative speciali siano da intendere come abrogate, con la ulteriore conseguenza che le eventuali deroghe per la determinazione di motivati limiti di eta' possono essere introdotte solo da norme regolamentari successive alla legge n. 127/1997, sindacabili in sede giurisdizionale. Una tale tesi, pur mostrando una propria validita' su di un piano generale, non mancherebbe pero' di produrre conseguenze sull'assetto ordinamentale di alcune pubbliche amministrazioni. Considerato; La sezione condivide la tesi del Dipartimento riferente che a seguito del sistema delineato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, le preesistenti discipline legislative e regolamentari speciali siano da intendere come abrogate, con la ulteriore conseguenza che le eventuali deroghe per la determinazione di motivati limiti di eta' possono essere introdotte solo da norme regolamentari successive alla legge n. 127/1997, sindacabili in sede giurisdizionale. Tale interpretazione appare infatti conforme al contenuto sostanziale della diposizione che, introducendo un principio generale di liberalizzazione dell'accesso ai concorsi e regolando al tempo i casi di possibili deroghe e le modalita' della loro determinazione sembra non aver lasciato alcuno spazio per la sopravvivenza di precedenti disposizioni anche speciali. Il principio della limitazione dell'accesso in relazione all'eta' e' stato sostituito dal principio della liberta' dell'accesso, indipendentemente dall'eta'. Cio' consegue ai grandi mutamenti sociali che, negli ultimi decenni, hanno visto elevarsi progressivamente l'eta' di ingresso nel mondo del lavoro ed estendersi il periodo della formazione con l'introduzione di percorsi postuniversitari, onde il limite dei trent'anni, prima stabilito in favore dell'amministrazione, rischiava di divenire penalizzante per l'amministrazione stessa, posta nell'impossibilita' di reclutare, specie a livello di carriera direttiva e ai livelli iniziali della carriera dirigenziale, spesso proprio le persone con esperienze formative o lavorative di piu' alto livello. Le disposizioni di legge e le disposizioni anche di natura regolamentare previgenti debbono pertanto considerarsi abrogate dalla nuova normativa, esse, infatti, adottate in un'epoca in cui il principio generale era quello della limitazione dell'accesso, non possono considerarsi adeguate ad un ordinamento nel quale il principio ispiratore dell'accesso e' stato rovesciato. Non si deve peraltro dimenticare che nelle normative di settore il limite dell'eta' per l'accesso a volte era individuato autonomamente, in relazione a specifiche esigenze, altre volte era mutuato dalle disposizioni generali, le cui disposizioni erano letteralmente riprese. Ne' sembra che il disposto dell'art. 3 della legge n. 127 autorizzi l'interprete a distinguere le diverse fattispecie, che con il trascorrere del tempo hanno acquistato autonomia di norme speciali. Ogni amministrazione dovra' pertanto esaminare, alla luce del nuovo principio, se residuano esigenze connesse alla natura del servizio o ad oggettive neccesita' dell'amministrazione che consiglino di reintrodurre limitazioni particolari dell'accesso riferite all'eta'. Non sembra che tale ricognizione comporti gravi problemi per le amministrazioni, che possono provvedere con regolamento ministeriale, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, in tempi molto ristretti. Ove successivamente alla sua entrata in vigore siano stati gia' banditi concorsi contenenti limitazioni in contrasto con quanto prescritto dalla legge n. 127 del 1997, questi potranno proseguire ove l'amministrazione, prima della loro conclusione, confermi in via regolamentare, la prevista limitazione. In caso contrario potranno essere riaperti i temini per la presentazione delle domande. P.Q.M. Nelle suesposte considerazioni e' il parere. Il presidente della sezione Salvatore Il segretario della sezione Serrao