MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 1998 

  Concessione  dei  benefici  previsti  dall'art. 19,  comma  4,  del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602,
sul carico tributario dovuto dalla Grapho S.r.l., in Roma.
(GU n.204 del 2-9-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera  Oa) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  n. 80 del 31 marzo 1998 che
ha sostitutito l'art.  3 del decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.
29;
  Visto l'art.  13 della legge 8  maggio 1998, n. 146  che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza  prodotta in data  28 maggio  1997 con la  quale la
Grapho  S.r.l.,  con sede  in  Roma,  ha chiesto  l'applicazione  dei
benefici  agevolativi previsti  dall'articolo 19,  quarto comma,  del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602,
per  il pagamento  del carico  di imposte  dirette dovuto  in base  a
dichiarazione  afferente l'anno  1991,  iscritto nei  ruoli posti  in
riscossione alla scadenza  di aprile 1997 per  il complessivo importo
di  L.  138.755.120  adducendo   di  trovarsi,  allo  stato  attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   delle
avanzate richieste;
  Considerato che la direzione regionale  delle entrate per il Lazio,
tenuto  anche  conto  dell'avviso   espresso  dagli  organi  all'uopo
interpellati, ha  manifestato parere favorevole alla  concessione del
richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E'  accolta  l'istanza prodotta  dalla  Grapho  S.r.l. tendente  ad
ottenere i benefici previsti dall'art.  19, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Il  complessivo  carico tributario  di  L.  138.755.120 dovuto  dal
contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Roma
calcolando  sul debito  di  imposta gli  interessi sostitutivi  nella
misura del  9% annuo,  a decorrere dal  giorno successivo  al termine
fissato per la presentazione della  dichiarazione annuale e fino alla
data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente
le  irrogate sanzioni  rimangono sospese  fino all'esatto  e puntuale
adempimento  di quanto  disposto  con il  presente  decreto, per  poi
formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il carico  cosi' come rideterminato, che  tiene conto dell'imposta,
degli interessi  per ritardata iscrizione  a ruolo e  degli interessi
sostitutivi del  9% annuo,  e' ripartito in  dodici rate  a decorrere
dalla scadenza di giugno 1998.
  Nel  provvedimento  di  esecuzione va  riportato  l'intero  importo
dovuto,  e  sullo stesso  calcolato  l'ammontare  degli interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione  staccata provvedera',  altresi, a  tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara'  revocata, con decreto del  Direttore generale
del dipartimento delle  entrate, ove vengano a  cessare i presupposti
in base ai  quali e' stata concessa ovvero  ove sopravvengano fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata dalla  societa', con il  ricalcolo degli interessi di  cui al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza  ovvero della revoca, mentre  la quotaparte garantita
da polizza  fidejussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
   Roma, 10 giugno 1998
                                        Il direttore generale: Romano