MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1998 

  Sospensione  della riscossione  dei tributi  erariali iscritti  nei
ruoli speciali  e straordinari dovuti dalla  societa' Rivedil S.r.l.,
in Rivarolo Canavese.
(GU n.207 del 5-9-1998)

                       IL  DIRETTORE CENTRALE
         per la  riscossione del  Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
   Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza prodotta  in data 12 novembre 1997 con  la quale la
societa' Rivedil S.r.l., con sede in Rivarolo Canavese, ha chiesto ex
art.  39,  sesto   comma,  la  sospensione  per   dodici  mesi  della
riscossione di un carico relativo  ad imposte dirette e IVA afferente
gli anni  di imposta 1987, 1990  e 1991, iscritto nei  ruoli posti in
riscossione alle scadenze di novembre 1994, settembre 1996 e febbraio
1997 per l'importo di L. 79.510.887 adducendo di trovarsi, allo stato
attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo;
  Visto il decreto  direttoriale del 9 luglio,  n. 1/5673/U.D.G., con
il quale il  direttore centrale per la riscossione  e' stato delegato
ad adottare i provvedimenti di  sospensione della riscossione o degli
atti  esecutivi di  cui all'art.  39,  sesto comma,  del decreto  del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  il
Piemonte,  tenuto  anche  conto  dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione della richiesta sospensione,  in quanto nella fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente, con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
sesto  comma dell'art.  39 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei
tributi erariali  in presenza  delle particolari  condizioni previste
dal  terzo comma  dell'art. 19  dello stesso  decreto del  Presidente
della Repubblica n. 602;
                              Decreta:
  La riscossione del carico tributario  di L. 79.510.887 dovuto dalla
societa' Rivedil S.r.l.  e' sospesa per un periodo di  dodici mesi, a
decorrere dalla data del presente decreto.
  La  sezione  staccata di  Torino  nel  provvedimento di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa', ai  sensi dell'ultimo  comma dell'art.  39 del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali
atti esecutivi  posti in essere  sui beni strumentali  ed immobiliari
dell'azienda istante.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di  idonea garanzia, anche fideiussoria,  che deve essere
richiesta, valutata  ed accettata  dalla sezione staccata  di Torino,
per la quotaparte di credito  non tutelato dagli atti esecutivi posti
in  essere  dall'agente  di  riscossione,  sui  beni  strumentali  ed
immobiliari dell'azienda istante; tale  garanzia, intestata in favore
della predetta  sezione staccata, va  prestata nel termine  che sara'
fissato dalla stessa.
  La sospensione de  qua sara' revocata, con  successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in  base ai quali e' stata concessa o
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero  intervenga decreto di revoca,  il concessionario
riprendera'  immediatamente  la  riscossione dei  carichi  sospesi  e
l'eventuale quotaparte  di debito  garantito da  polizza fideiussoria
verra' incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 giugno 1998
                                        Il direttore centrale: Befera