Ripartizione di somme destinate alla promozione dell'occupazione, art. 25, legge 24 giugno 1997, n. 196 (Fondo per l'occupazione, Fondo per lo sviluppo, promozione del lavoro autonomo). (Deliberazione n. 66/98).(GU n.208 del 7-9-1998)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per l'occupazione per finalita' connesse all'attuazione di misure straordinarie di politica attiva del lavoro, intese a sostenere i livelli occupazionali attraverso il finanziamento di progetti di lavoro socialmente utili, di lavori di pubblica utilita' e di borse di lavoro; Visto l'art. 1-ter della medesima legge, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un apposito Fondo per lo sviluppo, in relazione agli effetti occupazionali connessi alla realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale; Visto l'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha previsto, per la diffusione di forme di lavoro autonomo, la promozione di progetti da avviare da parte di lavoratori inoccupati o disoccupati residenti nelle regioni del Mezzogiorno; Visto l'art. 25 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in base al quale, per la realizzazione degli interventi a carico del Fondo per l'occupazione e del Fondo per lo sviluppo, nonche' per gli interventi di cui al predetto decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato a decorrere dal 1998; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998); Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 ed il bilancio plurinnale per il triennio 1998-2000; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 dicembre 1997, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998; Visto l'art. 54, comma 13, della predetta legge n. 449/1997, che ha disposto l'abrogazione delle norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del tesoro destinati a specifiche finalita' ed ha previsto, altresi', che alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla citata legge n. 450/1997; Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della citata legge n. 196/1997; Considerato che la tabella F della legge finanziaria 1998, per gli interventi di cui al citato art. 25 della legge n. 196/1997, riporta per gli anni 1998, 1999 e 2001 e successivi, rispettivamente le somme di 1000 miliardi di lire, 300 miliardi di lire e 200 miliardi di lire (cap. 9013 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unita' previsionale 7.2.1.18); Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concernente il riparto del predetto finanziamento triennale di 1500 miliardi di lire secondo la seguente articolazione: 1998 1999 2001 __ __ __ (in miliardi di lire) Art. 1,comma 7, legge numero 296/1993 700 300 Art. 1-ter, legge n. 236/1993 (Fondo per lo sviluppo) 250 - 100 Art. 9-septies, legge numero 608/1996 (Promozione lavoro autonomo) 50 - 100 Considerato che le risorse relative al Fondo per l'occupazione integrano quelle previste dalla citata legge n. 453/1997 e dal decreto ministeriale del 27 dicembre 1997 - pari a L. 932.252.506.000 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui L. 466.126.253.000 iscritte al capitolo 1176, unita' previsionale 3.1.2.2 e L. 466.126.253.000 iscritte al capitolo 6785, unita' previsionale 7.1.2.1 - e che le risorse previste per il Fondo per lo sviluppo tengono conto delle somme impegnate nelle precedenti fasi per i progetti ed i piani di recupero presentati dalle imprese e delle relative domande giacenti; Vista la circolare n. 19 del 12 febbraio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concernente direttive per l'approvazione dei progetti di lavori socialmente utili; Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta circolare n. 19/1998, il quale prevede, per il finanziamento dei lavori socialmente utili nel biennio 1998-1999 (regime transitorio): a) l'acquisizione del parere della conferenza Statoregioni; b) l'emanazione di decreti ministeriali per l'attribuzione delle risorse alle singole regioni, previa adozione, da parte delle commissioni regionali per l'impiego, di deliberazioni contenenti gli impegni relativi alla copertura dei progetti di lavori di pubblica utilita' o formativi, definiti nel programma biennale destinato ai lavoratori inclusi nel regime transitorio; Visto il parere espresso dalla conferenza unificata Statocitta'-autonomie locali in data 5 marzo 1998; Delibera: Per le finalita' indicate dall'art. 25 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella F della legge finanziaria 1998, (cap. 9013 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unita' previsionale 7.2.1.18), e' approvata la seguente ripartizione: 1998 1999 2001 __ __ __ (in miliardi di lire) Art. 1,comma 7, legge numero 296/1993 700 300 Art. 1-ter, legge n. 236/1993 (Fondo per lo sviluppo) 250 - 100 Art. 9-septies, legge numero 608/1996 (Promozione lavoro autonomo) 50 - 100 Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa acquisizione delle deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego citate in premessa, si provvedera' all'assegnazione delle quote spettanti alle singole regioni. Roma, 9 luglio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 206