COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998 

  Ripartizione di  somme destinate alla  promozione dell'occupazione,
art. 25, legge 24 giugno 1997, n. 196 (Fondo per l'occupazione, Fondo
per lo  sviluppo, promozione del lavoro  autonomo). (Deliberazione n.
66/98).
(GU n.208 del 7-9-1998)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 1, comma 7, del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  19 luglio 1993,  n. 236,
che ha istituito,  presso il Ministero del lavoro  e della previdenza
sociale,   il  Fondo   per  l'occupazione   per  finalita'   connesse
all'attuazione di misure straordinarie di politica attiva del lavoro,
intese   a   sostenere   i  livelli   occupazionali   attraverso   il
finanziamento di progetti  di lavoro socialmente utili,  di lavori di
pubblica utilita' e di borse di lavoro;
  Visto l'art. 1-ter della medesima legge, che ha istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale un apposito Fondo per
lo sviluppo,  in relazione  agli effetti occupazionali  connessi alla
realizzazione  di   nuovi  programmi  di   reindustrializzazione,  di
interventi  per la  creazione  di nuove  iniziative  produttive e  di
riconversione dell'apparato  produttivo esistente, con  priorita' per
l'attuazione dei programmi di  riordino delle partecipazioni statali,
nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;
  Visto l'art.  9-septies del decreto-legge  1 ottobre 1996,  n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28 novembre 1996, n. 608,
che ha  previsto, per la diffusione  di forme di lavoro  autonomo, la
promozione di progetti da avviare da parte di lavoratori inoccupati o
disoccupati residenti nelle regioni del Mezzogiorno;
  Visto l'art.  25 della  legge 24  giugno 1997, n.  196, in  base al
quale, per la  realizzazione degli interventi a carico  del Fondo per
l'occupazione e del Fondo per lo sviluppo, nonche' per gli interventi
di  cui  al  predetto  decreto-legge  n.  510/1996,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge n.  608/1996, il  Ministro del  tesoro e'
autorizzato a contrarre  mutui quindicennali con la  Cassa depositi e
prestiti, con oneri di ammortamento  a carico dello Stato a decorrere
dal 1998;
  Vista la  legge 27  dicembre 1997,  n. 449,  recante misure  per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Vista la legge  27 dicembre 1997, n. 450,  recante disposizioni per
la formazione del  bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (legge
finanziaria 1998);
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, concernente il bilancio di
previsione dello  Stato per  l'anno finanziario  1998 ed  il bilancio
plurinnale per il triennio 1998-2000;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione  economica  del  27   dicembre  1997,  concernente  la
ripartizione in  capitoli delle unita' previsionali  di base relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998;
  Visto l'art. 54, comma 13, della predetta legge n. 449/1997, che ha
disposto l'abrogazione delle norme  che autorizzano la contrazione di
mutui  da parte  del tesoro  destinati a  specifiche finalita'  ed ha
previsto, altresi',  che alle relative spese  pluriennali si provvede
nei limiti risultanti  dalla tabella F allegata alla  citata legge n.
450/1997;
  Visto il decreto  legislativo 1 dicembre 1997,  n. 468, concernente
la revisione della  disciplina sui lavori socialmente  utili, a norma
dell'art. 22 della citata legge n. 196/1997;
  Considerato che la tabella F  della legge finanziaria 1998, per gli
interventi di cui al citato art.  25 della legge n. 196/1997, riporta
per gli anni 1998, 1999 e 2001 e successivi, rispettivamente le somme
di 1000 miliardi di lire, 300 miliardi di lire e 200 miliardi di lire
(cap.  9013   del  Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica, unita' previsionale 7.2.1.18);
  Vista  la  proposta del  Ministro  del  lavoro e  della  previdenza
sociale, concernente il riparto  del predetto finanziamento triennale
di 1500 miliardi di lire secondo la seguente articolazione:
                                                1998     1999    2001
                                                 __       __      __
                                                (in miliardi di lire)
Art. 1,comma 7, legge numero 296/1993            700      300
Art. 1-ter, legge n. 236/1993
 (Fondo per lo sviluppo)                         250       -      100
Art. 9-septies, legge numero 608/1996
 (Promozione lavoro autonomo)                     50       -      100
  Considerato  che le  risorse  relative al  Fondo per  l'occupazione
integrano  quelle  previste dalla  citata  legge  n. 453/1997  e  dal
decreto ministeriale del 27 dicembre 1997 - pari a L. 932.252.506.000
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di cui L. 466.126.253.000  iscritte al capitolo 1176, unita'
previsionale 3.1.2.2 e L.  466.126.253.000 iscritte al capitolo 6785,
unita' previsionale 7.1.2.1 - e che  le risorse previste per il Fondo
per lo sviluppo tengono conto  delle somme impegnate nelle precedenti
fasi per i progetti ed i piani di recupero presentati dalle imprese e
delle relative domande giacenti;
  Vista la  circolare n.  19 del  12 febbraio  1998 del  Ministro del
lavoro  e   della  previdenza  sociale,  concernente   direttive  per
l'approvazione dei progetti di lavori socialmente utili;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7  della  predetta  circolare  n.
19/1998,  il   quale  prevede,   per  il  finanziamento   dei  lavori
socialmente utili nel biennio 1998-1999 (regime transitorio):
  a) l'acquisizione del parere della conferenza Statoregioni;
  b) l'emanazione  di decreti  ministeriali per  l'attribuzione delle
risorse  alle  singole  regioni,  previa  adozione,  da  parte  delle
commissioni regionali per l'impiego,  di deliberazioni contenenti gli
impegni relativi  alla copertura dei  progetti di lavori  di pubblica
utilita' o  formativi, definiti  nel programma biennale  destinato ai
lavoratori inclusi nel regime transitorio;
  Visto    il   parere    espresso    dalla   conferenza    unificata
Statocitta'-autonomie locali in data 5 marzo 1998;
                              Delibera:
  Per le finalita' indicate dall'art.  25 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, a valere sulle autorizzazioni  di spesa di cui alla tabella F
della legge  finanziaria 1998, (cap.  9013 del Ministero  del tesoro,
del bilancio  e della  programmazione economica,  unita' previsionale
7.2.1.18), e' approvata la seguente ripartizione:
                                                1998     1999    2001
                                                 __       __      __
                                                (in miliardi di lire)
Art. 1,comma 7, legge numero 296/1993            700      300
Art. 1-ter, legge n. 236/1993
 (Fondo per lo sviluppo)                         250       -      100
Art. 9-septies, legge numero 608/1996
 (Promozione lavoro autonomo)                     50       -      100
  Con decreti  del Ministro  del lavoro  e della  previdenza sociale,
previa acquisizione  delle deliberazioni delle  commissioni regionali
per  l'impiego citate  in premessa,  si provvedera'  all'assegnazione
delle quote spettanti alle singole regioni.
   Roma, 9 luglio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata  alla Corte  dei conti  il 12  agosto 1998  Registro n.  4
  Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 206