UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.210 del 9-9-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13 ottobre  1927, e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, e  in particolare l'art. 16,
primo comma, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la  legge 19 novembre 1990,  n. 341 ed in  particolare l'art.
11;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica del  28 ottobre
1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 256 del 31 ottobre 1991,
con cui e' stato approvato  il piano di sviluppo dell'universita' per
gli  anni 1991/1993,  che  per l'Universita'  di  Parma prevede,  tra
l'altro,   l'istituzione  del   diploma  universitario   in  "scienze
biologiche";
  Visto il decreto  Ministeriale del 17 maggio  1996 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  150 del 28 giugno  1996 recante "Modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  al corso  di
diploma universitario in biologia";
  Viste le  proposte di  modifica di  statuto formulate  dagli organi
deliberativi di questo Ateneo;
  Vista la nota di indirizzo  ministeriale prot. 1/1998 del 16 giugno
1998 "legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica";
                              Decreta:
  Lo statuto di questo Ateneo,  modificato ed integrato con i decreti
sopraindicati, e ulteriormente modificato come segue:
  l'art.  90  del  vigente  statuto   e'  modificato  nel  senso  che
all'elenco delle  lauree e  dei diplomi  conferiti dalla  facolta' di
scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali e'  aggiunto  il  diploma
universitario in scienze biologiche.
  Dopo  l'art. 153  e con  conseguente slittamento  della numerazione
successiva viene inserito il seguente nuovo articolo:
                              Art. 154.
  1. Presso  la facolta' di  scienze matematiche, fisiche  e naturali
dell'Universita'  di  Parma  e'   istituito  il  diploma  in  scienze
biologiche.
  2. Il  diploma universitario in  scienze biologiche ha lo  scopo di
formare  tecnici  di livello  universitario  in  grado di  effettuare
autonome valutazioni nell'applicazione  delle conoscenze scientifiche
acquisite  nell'ambito delle  scienze  biologiche  ed ecologiche.  In
questo  ambito esso  fornisce la  formazione universitaria  triennale
prevista dalla direttiva  n. 89/48/CEE del consiglio  del 21 dicembre
1988.
  3. La  durata degli studi del  corso di diploma, e'  fissato in tre
anni.
  4.  La articolazione,  la programmazione  dell'accesso, i  piani di
studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli
didattici,  le  forme di  tutorato,  le  prove di  valutazione  della
preparazione degli  studenti, la propedeuticita'  degli insegnamenti,
il riconoscimento  degli insegnamenti  seguiti presso altri  corsi di
diploma o di laurea, sono  determinati dalle strutture didattiche con
le modalita' previste  dal secondo comma dell'art. 11  della legge 19
novembre 1990, n. 341. E' da considerare affine il corso di laurea in
scienze biologiche.
  5. In  attesa dell'entrata in  vigore del regolamento  didattico di
Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di
cui al comma precedente in relazione al diploma in scienze biologiche
sono esercitate dai consigli di  facolta', che deliberano su proposta
del  consiglio del  corso  di  diploma, nei  casi  in  cui questo  e'
costituito.
  6.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo,  il  regolamento  delle
strutture didattiche ed in mancanza, in attesa della loro emanazione,
lo  statuto debbono  attenersi,  per quanto  concerne  il diploma  in
biologia alle direttive indicate nei commi che seguono.
  7.  Gli   insegnamenti  sono  organizzati  sulla   base  di  unita'
didattiche.  Ogni unita'  didattica comprende  40 ore  complessive di
lezioni,   esercitazioni    e   sperimentazioni,    con   particolare
accentuazione della parte pratica.  Ogni insegnamento comprende una o
due unita' didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per
non piu' di tre unita' didattiche.  Ciascun anno di corso puo' essere
articolato in due periodi  didattici (semestri) ciascuno comprendente
almeno 13 settimane di effettiva attivita' didattica.
  8.  Per  l'ammissione  all'esame  di  diploma  e'  necessario  aver
superato  le   prove  di   valutazione  relative   agli  insegnamenti
caratterizzanti formativi di  base, agli insegnamenti caratterizzanti
eventuali indirizzi,  e agli insegnamenti opzionali,  per complessive
30 unita'  didattiche e  non piu' di  16 esami.  Parte dell'attivita'
pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni
sotto la  responsabilita' del  docente del  corso, previa  stipula di
apposite convenzioni.
  9. Il  regolamento didattico di  ateneo o, in mancanza  lo statuto,
dovranno prevedere, nel  triennio un totale di  30 unita' didattiche.
Di  queste  14,   comuni  a  tutti  gli   studenti,  dovranno  essere
distribuite rispettando i seguenti vincoli:
  a) area  matematica: due  unita' didattiche dovranno  essere scelte
fra le  seguenti discipline: istituzioni di  matematiche, laboratorio
di programmazione e calcolo,  metodi matematici e statistici, calcolo
delle probabilita' e statistica matematica, statistica per le scienze
biologiche;
  b)  area   fisica:  due  unita'  didattiche   dovranno  comprendere
discipline appartenenti al settore della fisica. Le unita' didattiche
di  questa  area  dovranno  comprendere la  frequenza  attiva  ad  un
laboratorio;
  c)  area  chimica:  tre   unita'  didattiche  dovranno  comprendere
discipline  appartenenti   ai  settori   C03X  Chimica   generale  ed
inorganica e C05X Chimica organica;
  d)  area biologica:  23  unita' didattiche,  di  cui sette  saranno
destinate  a   discipline  comuni   a  tutti  gli   studenti,  scelte
all'interno dei settori E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A
Zoologia,  E02B Anatomia  comparata, E03A  Ecologia, E04A  Fisiologia
generale, E04B  Biologia molecolare, E05A Biochimica,  E11X Genetica,
E12X Microbiologia generale.
  Le restanti 16 unita'  didattiche saranno destinate agli indirizzi,
la  cui apertura  dovra' essere  subordinata alle  risorse didattiche
disponibili.  Di  esse  sei  saranno  destinate a  non  meno  di  tre
discipline comuni  a tutti gli  studenti dello stesso  indirizzo, che
saranno  scelte  nei  settori  scientificodisciplinari,  in  modo  da
perseguire   la  professionalita'   voluta  e   con  il   vincolo  di
appartenenza ad almeno tre settori distinti.
  Sei unita' didattiche saranno destinate a discipline di indirizzo a
carattere  spiccatamente  pratico;  le  restanti  quattro  unita',  a
concorrenza delle  ventitre totali saranno destinate  a discipline di
indirizzo a scelta dello studente.
  Le strutture  didattiche determineranno annualmente,  nel manifesto
degli  studi,  le  materie,  sia  obbligatorie  che  a  scelta  dello
studente, da inserire negli indirizzi attivati.
  Queste  materie  potranno  essere scelte  all'interno  dei  settori
scientificodisciplinari previsti  per il  triennio di  base e  per il
biennio del  corso di  laurea nonche'  fra altre  discipline attivate
nell'Ateneo.
  L'indirizzo seguito dallo studente  e' riportato nel certificato di
diploma ma cio' non  comporta limitazioni all'attivita' professionale
o all'accesso a corsi postdiplomam.
  10. Le unita' didattiche del corso di diploma in scienze biologiche
potranno essere mutuate,  totalmente o in parte, da  quelle del corso
di laurea in scienze biologiche.
  11. Le strutture didattiche  determineranno le modalita' dell'esame
finale di diploma.
  12. Tutti gli insegnamenti impartiti  nel corso di diploma dovranno
appartenere ai settori  scientificodisciplinari previsti dall'art. 14
della legge 19 novembre 1990, n. 341; le strutture didattiche possono
meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante
opportune qualificazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 3 agosto 1998
                                            Il prorettore: Scaravelli