Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.211 del 10-9-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 22 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facolta' di ingegneria; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998 recante: "Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica"; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico All'art. 357 del titolo XII relativo alla facolta' di ingegneria, l'ultimo comma viene soppresso e sostituito dal seguente: "Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente dovra' aver frequentato e superato ventotto annualita' per i corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria civile, ingegneria dei materiali, ingegneria elettronica e ingegneria meccanica". Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 21 agosto 1998 Il rettore: Calzoni