MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 settembre 1998 

  Autorizzazione  all'aumento   del  titolo   alcolometrico  volumico
naturale  dei  prodotti della  vendemmia,  campagna  1998/99, per  le
regioni Molise, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
(GU n.212 del 11-9-1998)

                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 18  del regolamento CEE del Consiglio  n. 822/1987 del
16 marzo 1987,  il quale prevede che quando  le condizioni climatiche
in  talune  zone viticole  lo  rendano  necessario gli  Stati  membri
interessati  possono autorizzare  l'aumento del  titolo alcolometrico
volumico  naturale (effettivo  o potenziale)  delle uve  fresche, del
mosto  di uve,  del mosto  di uve  parzialmente fermentato,  del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Vito l'art.  8, paragrafo 2,  del regolamento CEE del  Consiglio n.
823/1987  del  16  marzo  1987,  il quale  prevede  che,  qualora  le
condizioni climatiche  lo richiedano, in  una delle zone  viticole di
cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati
possono  autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale (effettivo  o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva,
del  mosto d'uva  parzialmente fermentato,  del vino  atto a  dare un
V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4  del regolamento CEE del Consiglio  n. 2332/1992 del
13  luglio  1992  il  quale   prevede  che  ogni  Stato  membro  puo'
autorizzare, quando  le condizioni  climatiche nel suo  territorio lo
abbiano  reso  necessario,  l'arricchimento delle  partite  destinate
all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato
1 del regolameto CEE n. 822/1987;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia.
  Visti  gli attestati  degli  assessorati regionali  all'agricoltura
delle regioni Molise, Veneto e  Friuli-Venezia Giulia con i quali gli
organi medesimi  hanno certificato che  nei propri territori  si sono
verificate, per la vendemmia  1998, condizioni climatiche sfavorevoli
ed  ha  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento  che  autorizza  le
operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che le  suddette operazioni  di arricchimento  debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle modalita'  di controllo previste dai regolamenti
CEE  n.   2240/1989,  n.   2640/1988,  n.  2238/1993   nonche'  delle
disposizioni impartite dall'Ispettorato  centrale repressione frodi e
dall'A.I.M.A. in materia;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1998/1999 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da uve raccolte  nelle aree viticole delle regioni
Molise, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 8 settembre 1998
                                                   Il Ministro: Pinto