MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 3 settembre 1998, n. 1636 

  Decreto  ministeriale  16 marzo  1998.  Modalita'  con le  quali  i
fabbricanti  per  le attivita'  industriali  a  rischio di  incidente
rilevante  devono  procedere  all'informazione,  all'addestramento  e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
(GU n.212 del 11-9-1998)
 
 Vigente al: 11-9-1998  
 

  Scopo del decreto in oggetto  e' quello di indicare ai responsabili
delle attivita' industriali rientranti  nel campo di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica  17 maggio 1988, n. 175, come
ottemperare  in  maniera  organica  e programmata  agli  obblighi  di
informazione, formazione,  addestramento ed equipaggiamento,  ai fini
della  sicurezza, degli  addetti a  tali  attivita' e  di coloro  che
accedono  agli  stabilimenti  nei  quali  le  stesse  attivita'  sono
effettuate, tenendo  conto delle disposizioni dettate  in materia per
la tutela della salute e della  sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro dal decreto legislativo n. 626/1994 e dai decreti ministeriali
16  gennaio 1997  e 10  marzo 1998  in tutti  i settori  di attivita'
privati  e   pubblici,  ma   senza  interferire  ne'   duplicare  gli
adempimenti ivi previsti.
  Si  tratta, in  particolare, di  sviluppare, a  completamento delle
misure  attuate in  ottemperanza  a queste  ultime disposizioni,  dei
programmi di  informazione, formazione e addestramento  relativi agli
aspetti gia' considerati dal  decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, presenti in tali attivita'.
  Pertanto  dovranno  essere  specifico  oggetto di  tali  azioni  le
seguenti tematiche:
  le cause dalle quali potrebbero aver origine incidenti suscettibili
di costituire un  pericolo grave, immediato o  differito, per l'uomo,
all'interno  o all'esterno  dello stabilimento  e per  l'ambiente, in
conseguenza  delle  sostanze  e/o  dei  preparati  appartenenti  alle
categorie di pericolo individuate dallo stesso decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, presenti in tali attivita';
   le misure di prevenzione e protezione adottate;
  i   comportamenti  richiesti   con  riferimento   alle  analisi   e
valutazioni di sicurezza effettuate e, per le attivita' a notifica od
a dichiarazione,  agli scenari  incidentali previsti nei  rapporti di
sicurezza, nelle  conclusioni delle relative istruttorie  e nei piani
di emergenza, interno ed esterno.
  Le cadenze periodiche fissate per l'espletamento delle attivita' di
informazione, formazione ed addestramento  mirano, poi, ad assicurare
continuita' certa dell'impegno del  fabbricante in questo campo. Tale
continuita'  non va  intesa  come ripetizione  ciclica di  interventi
bensi'  come progressivo  svolgimento  di programmi  a lungo  termine
nell'ambito  del   sistema  di  gestione  della   sicurezza,  di  cui
informazione,  formazione e  addestramento costituiscono  elementi di
fondamentale importanza.
  L'evidenza documentale  sulle attivita' realizzate nel  periodo tra
due scadenze  successive, infine, mira  a mettere in grado  lo stesso
fabbricante  di fornire  dimostrazione in  occasione delle  ispezioni
delle autorita' preposte alla vigilanza.
  Tanto premesso, nei punti che seguono, si ritiene opportuno fornire
alcuni chiarimenti interpretativi:
  1) in primo luogo va evidenziato quale concettocardine dell'art. 3,
dell'art.  4, commi  1  e  2 e  dell'art.  6  la responsabilita'  del
fabbricante che e' obbligato ad:
  assicurarsi  che ciascun  lavoratore  sia adeguatamente  informato,
formato e addestrato sugli elementi  elencati all'art. 3, comma 2, ed
all'art. 4, comma 2;
  individuare   all'interno    della   propria    organizzazione   le
responsabilita' e definire apposite procedure scritte.
  Tra le categorie di lavoratori per i quali debbono essere espletati
gli obblighi di formazione, informazione e addestramento, rientrano:
  a)  i   soggetti  alle  dipendenze  del   fabbricante  che  operano
stabilmente all'interno dell'insediamento  produttivo nel quale siano
presenti impianti o depositi soggetti al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
  b) i soggetti alle dipendenze di terzi ed i lavoratori autonomi che
accedono allo stesso stabilimento.
  Per quanto attiene  all'obbligo di informazione questo  e' a carico
del fabbricante  per entrambe  le categorie di  lavoratori succitate;
per gli  obblighi legati  alla formazione e  all'addestramento questi
devono essere espletati dai relativi datori di lavoro, fermi restando
gli obblighi di coordinamento tra fabbricante/committente e datore di
lavoro/appaltatore  e   quello  del  primo  di   assicurarsi  che  la
formazione  e l'addestramento  ai  lavoratori dell'appaltatore  siano
stati effettivamente impartiti.
  In relazione a quanto sopra il fabbricante dovra':
  a) fornire tutte le informazioni  sui rischi di incidenti rilevanti
direttamente ai propri  dipendenti e direttamente o  anche tramite il
datore di lavoro/appaltatore ai dipendenti di quest'ultimo;
  b)  individuare   le  responsabilita'  all'interno   della  propria
organizzazione per le attivita' di formazione e addestramento;
  c) definire apposite procedure scritte;
  d) acquisire le evidenze  documentali sulle modalita' di formazione
ed addestramento  dei lavoratori da  lui non dipendenti da  parte del
datore di lavoro/appaltatore;
  e)   stabilire   procedure   interne  per   verificare   l'adeguata
documentazione e l'efficacia dell'avvenuta formazione e addestramento
di entrambe le categorie di lavoratori. Tale verifica dovra' avvenire
direttamente  per quanto  concerne  i propri  dipendenti, mentre  per
quanto concerne  i dipendenti  di terzi  e/o lavoratori  autonomi, la
verifica potra' essere assicurata anche attraverso acquisizione della
analoga documentazione fornita dal datore di lavoro/appaltatore;
  2)   ferme  restando   le   considerazioni   sopra  riportate,   va
sottolineato  che  e'  analogamente responsabilita'  del  fabbricante
individuare   i   contenuti   ed    il   grado   di   approfondimento
dell'informazione,  della   formazione  e  dell'addestramento   e  le
modalita' con  le quali  impartirli, in  relazione alla  natura, alla
quantita' delle  sostanze e  dei preparati pericolosi  presenti negli
impianti  o depositi,  ai possibili  scenari incidentali,  nonche' ai
diversi compiti  ed alla diversa dislocazione  dei singoli lavoratori
nello stabilimento.
  Inoltre,   in  relazione   al  disposto   dell'art.  5,   comma  2,
l'equipaggiamento protettivo del personale  operativo e di intervento
previsto dai piani di emergenza  e dipendenti da terzi, dovra' essere
fornito  dal  rispettivo  datore  di lavoro  dietro  indicazione  del
fabbricante;
  3) l'esercitazione semestrale o annuale relativa alla messa in atto
del piano di emergenza interno  deve prevedere anche l'evacuazione di
uno o  piu' reparti a  seconda degli scenari  incidentali considerati
nell'esercitazione stessa;
  4) le scadenze  previste all'art. 3, comma 3, e  dell'art. 4, comma
4, si intendono riferite all'avviamento delle attivita', anche se non
ancora condotte  in termini piu'  completi ed adeguati.  Tali termini
devono  essere  comunque  raggiunti nei  tempi  tecnici  strettamente
necessari.
  Le prime azioni da avviare potrebbero essere le seguenti:
  a) raccogliere  tutta la documentazione relativa  alle attivita' di
informazione,  formazione e  addestramento gia'  effettuate, comprese
quella sulla formazione e l'addestramento nel posto di lavoro;
  b)  predisporre una  o  piu'  procedure in  cui  siano precisate  i
compiti e le responsabilita' per  l'attuazione del decreto nonche' le
modalita' per la raccolta ed  il mantenimento delle relative evidenze
documentali;
  c) per quanto concerne gli obblighi di informazione:
  procedere al piu'  presto alla consegna a  ciascun lavoratore della
scheda di  informazione di  cui all'allegato 1,  della legge  n. 137/
1997;  tale   scheda  dovra'  essere  fornita   anche  ai  visitatori
occasionali  assieme  a  una  informativa  essenziale  sul  piano  di
emergenza;
  procedere al piu'  presto alla consegna a ciascun  lavoratore di un
estratto del piano di emergenza  interno in cui siano evidenziati gli
eventuali compiti del lavoratore stesso nella gestione del piano;
  programmare  la  consegna  a  ciascun lavoratore  delle  schede  di
sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi appartenenti alle
categorie di  pericolo individuate  dal decreto del  Presidente della
Repubblica 17 maggio  1988, n. 175, presenti nel suo  luogo di lavoro
e, nelle more della  consegna, assicurarsi della disponibilita' delle
stesse in ciascun reparto di produzione;
  programmare la  consegna a  ciascun lavoratore  di un  estraneo dei
risultati del rapporto di sicurezza per l'impianto di competenza;
  programmare  gli  "incontri" previsti  dall'art.  3,  comma 3,  del
decreto;
  d) per quanto concerne gli obblighi di formazione e addestramento:
  impostazione   programmi  di   "formazione"  che   comprendono  gli
argomenti previsti nell'art. 4, comma  2, lettere a)-h), del decreto;
programma di  esercitazioni, per  garantire l'addestramento,  con una
frequenza  che  soddisfi  le  richieste dell'art.  4,  comma  4,  del
decreto;
  attivazione pratica,  di un programma preliminare  di formazione ed
addestramento basato sugli elementi inizialmente disponibili.
                                            p. Il Ministro: Calzolaio