Estinzione anticipata di mutui contratti da enti locali; applicazione della norma di cui all'art. 49, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.(GU n.215 del 15-9-1998)
Vigente al: 15-9-1998
Ai comuni Alle province Alle comunita' montane Ai consorzi di enti locali e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno All'ABI All'ANCI All'UPI All'UNCM Alla Cassa DD.PP. Sono pervenute a questo Ministero ed a quello dell'interno numerose richieste di parere riguardanti l'interpretazione dell'art. 49, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; in relazione ad esse si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni, d'intesa con il Ministero dell'interno. La norma in esame afferma che: "Gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passivita' onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25% del residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale facolta' non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresi' procedere alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione. In tal caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalita' alle quali e' vincolata l'utilizzazione degli oneri di urbanizzazione". I problemi sollevati possono essere riassunti nel seguente modo: 1) ambito soggettivo di applicazione della norma; 2) ambito oggettivo; 3) contenuti della facolta' e impatto sulle norme di finanza locale; 4) criterio di calcolo del 25% del residuo debito e importo del mutuo; 5) disciplina delle somme rivenienti dai nuovi mutui; 6) finalita' della procedura di estinzione anticipata; 7) mutui da considerare ai fini dell'estinzione anticipata; 8) permanenza del concorso statale in caso di estinzione anticipata con entrate proprie. 1. Ambito soggettivo. 1.1. La norma si riferisce agli "enti locali" ma l'art. 49 e' rubricato sotto la voce "comuni e province". Si chiede di sapere se destinatari della disposizione possano intendersi anche altri enti locali quali comunita' montane, consorzi di enti locali, citta' metropolitane e unioni di comuni. Al riguardo si ritiene che la norma vada interpretata alla luce della definizione data all'espressione "enti locali" dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, riguardante proprio l'ambito di applicazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali: al secondo comma tra essi vengono individuati oltre che i comuni e le province, anche le comunita' montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni. Tali enti d'altra parte rientrano anche nella disciplina relativa all'ordinamento delle autonomie locali dettata con la legge 8 giugno 1990, n. 142 (capo VI aree metropolitane: art. 18 citta' metropolitane art. 26 unioni di comuni, capo IX comunita' montane), che prevede inoltre espressamente i consorzi tra comuni e tra province (art. 25) come soggetti dell'ordinamento delle autonomie locali. Nell'ambito della disciplina in esame non rientrano invece i consorziazienda, e cioe' quei consorzi che gestiscono attivita' economicoimprenditoriale. 1.2. Per quanto concerne l'altra categoria di soggetti interessati dalla norma in quanto concedenti i mutui, si chiede di sapere in primo luogo se la disposizione riguardi solo le banche in senso stretto e se banche diverse da quelle che abbiano originariamente concesso il mutuo possono concedere il nuovo mutuo, per l'estinzione anticipata del primo. 1.2.1. L'interpretazione letterale della norma non consente di dare ad essa un senso piu' ampio, soprattutto in considerazione della precisione della terminologia in materia creditizia fornita dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che nel titolo II riserva alle "banche" l'attivita' bancaria. Inoltre e' chiaro che la norma si riferisce alla stessa categoria di soggetti con la quale sono stati stipulati i mutui originari, che oggi si possono estinguere anticipatamente. Infine si osserva che, per quanto riguarda in particolare la Cassa depositi e prestiti, lo strumento giuridico non e quello del contratto di mutuo di diritto privato, operando la Cassa in regime amministrativoconcessorio. 1.2.2. Sulla seconda questione, poiche' la norma in esame non dispone espressamente alcun vincolo alla contrazione dei nuovi mutui con gli stessi soggetti con i quali sono stati stipulati i precedenti, si ritiene che detti nuovi mutui possano liberamente essere contratti con banche diverse da quelle originarie, presso le quali dovra' operarsi l'estinzione del precedente mutuo. 2. Ambito oggettivo. Si chiede di sapere se i mutui ai quali si riferisce la norma sono anche quelli solo stipulati alla data del 31 dicembre 1996, ovvero sia necessario anche il concorrente requisito dell'ammortamento gia' iniziato. Poiche' infatti la norma usa l'espressione "residuo debito" si potrebbe ritenere che la frase "mutui in essere" si possa riferire solo a quelli per i quali sia gia' iniziato l'ammortamento. Invero, pur essendo il dato letterale significativo nel senso suddetto, tuttavia, sotto un profilo strettamente giuridico, l'avvio dell'ammortamento non incide sull'esistenza del mutuo come contratto, il quale esiste nel mondo del diritto al momento della stipula; quindi non puo' negarsi che esso e' "in essere", nel senso che esiste giuridicamente, al momento in cui si e' perfezionato l'incontro delle volonta'. L'obbligazione del mutuatario, ai sensi dell'art. 1813 del codice civile, e' l'impegno a restituire "altrettante cose della stessa specie e qualita'", talche' sul perfezionamento del contratto non incide la fase successiva ed esecutiva della restituzione. Il "residuo debito" pertanto potrebbe anche essere costituito dall'integrale ammontare della posizione debitoria: il dato letterale non sembra cioe' avere la forza per superare il principio giuridico sull'esistenza del contratto di mutuo. 3. Contenuti della facolta' e impatto sulle norme di finanza locale. 3.1. Si prospetta in primo luogo il problema dell'incidenza "automatica" della norma sui contratti di mutuo in essere: si ipotizza una interpretazione della norma che implichi comunque la concorrente volonta' della banca per l'estinzione anticipata. Cio' in quanto la norma si sarebbe resa necessaria essenzialmente per derogare al disposto dell'art. 44 del decreto legislativo n. 77/1995 che ammette il ricorso all'indebitamento esclusivamente per la realizzazione di investimenti; quindi sarebbe funzionale all'accensione di nuovi mutui e non all'estinzione anticipata di quelli in essere. Una tale interpretazione non appare condivisibile. In primo luogo nella fattispecie, pur trattandosi formalmente di una nuova operazione di mutuo, nella sostanza l'ente locale non assume l'onere di un indebitamento aggiuntivo, in quanto il capitale riveniente dal nuovo mutuo viene utilizzato per estinguerne uno pre cedente, talche' sembra poco condivisibile la tesi che il comma 15 dell'art. 49 in esame abbia l'esclusiva finalita' di derogare a detta disposizione di contabilita' degli enti locali. Inoltre una qualche incidenza sui contratti in essere la norma deve pur dispiegare, per superare, in caso di assenza di clausole contrattuali specifiche che ammettono l'estinzione anticipata, la presunzione di cui all'art. 1816 del codice civile, in base alla quale il termine per la restituzione di mutui onerosi e' fissato nell'interesse di entrambe le parti. Infine non sembra ragionevole ipotizzare che il disposto normativo in esame possa essere nella sostanza vanificato da un atteggiamento generalizzato delle banche che neghi il consenso per l'estinzione anticipata; del resto il limite del 25% del residuo debito e' chiaramente posto nell'interesse delle banche, e non avrebbe senso se queste potessero valutare di volta in volta la convenienza ed i limiti dell'operazione. Appare quindi piu' rispondente alla ratio della norma l'interpretazione che configura un diritto potestativo in capo agli enti locali, da esercitare nei limiti indicati dalla norma stessa. 3.2. L'art. 46 del decreto legislativo n. 77/1995 dispone che l'ente locale non puo' deliberare nuovi mutui "se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 49, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi", supera il 25% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Si chiede se la possibilita' di stipulare nuovi mutui per estinguere anticipatamente quelli in essere prescinda dal limite quantitativo sopra indicato. Su tale questione si e' dell'avviso che la norma in esame sia derogatoria del citato art. 46, anche in considerazione del fatto che, completata l'intera operazione, l'esposizione debitoria dell'ente locale risultera' sicuramente inferiore alla precedente, in virtu' dei tassi d'interesse inferiori praticati per i nuovi mutui. 4. Criterio di calcolo del 25% del residuo debito e importo del mutuo. 4.1. Si chiede in primo luogo se l'operazione di estinzione anticipata possa essere esercitata una sola volta nell'arco temporale indicato dalla legge (dal 1998 al 2005). In considerazione degli oneri gravanti sulle banche, dovuti alla differenza tra il costo dell'originaria provvista ed il guadagno con gli attuali tassi d'interesse, si potrebbe propendere per la tesi restrittiva. Tuttavia tale esigenza puo' ritenersi tutelata anche con la fissazione del limite massimo del 25% per ogni anno; sarebbe evidentemente una tutela inferiore a quella ottenibile con la limitazione al 25% di tutta la posizione debitoria nell'arco temporale 1998-2005. D'altra parte l'espressione letterale della norma consente di interpretarla nel senso che per ogni anno e' possibile effettuare l'operazione di estinzione anticipata, seppure nel limite indicato: infatti la disposizione afferma che gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005, e quindi in tutti ed in ciascuno di essi, all'estinzione anticipata "di passivita' onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche", quindi anche di tutte le passivita', e non limitatamente al 25% di esse in quanto la norma qui non pone questo limite, "mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25 per cento del residuo debito alla fine dell'anno precedente", quindi la limitazione riguarda i nuovi mutui, ma e' posta in relazione all'anno precedente quello dell'operazione, e la norma non dice che scelto un anno per l'operazione non se ne possa fare piu' altra nell'arco del periodo indicato. In definitiva cioe' la limitazione del 25% non e' posta in relazione alla posizione debitoria complessiva al 31 dicembre 1996, ma a quella di ogni singolo anno. L'interpretazione opposta comporterebbe la possibilita' di estinzione solo del 25% di tutta la posizione debitoria al 31 dicembre 1996, che la norma non prevede. Anche l'indicazione al plurale di "nuovi mutui" collegata alla posizione debitoria per ogni singolo anno contribuisce a far propendere per la soluzione suddetta. 4.2. Si chiede di sapere se la norma vada interpretata nel senso che, pur nel limite del 25% della posizione debitoria complessiva, l'ente mutuatario puo' scegliere di estinguere anche integralmente il singolo mutuo contratto con la singola banca, ovvero se il limite del 25% deve riguardare ogni singola banca, anche per evitare squilibri negli oneri tra istituti bancari. Si ritiene che quest'ultima sia l'interpretazione piu' corretta, poiche' la norma indica al singolare l'istituto mutuante che deve attestare il residuo debito (pure al singolare), significando quindi che il residuo debito riguarda ogni singola banca mutuante, tenuta a sopportare l'onere dell'estinzione anticipata solo nel limite previsto del 25%, limite che avrebbe poco senso se riferito in maniera generalizzante all'intero sistema bancario. 4.3. Si chiede di sapere se le operazioni in questione possano riguardare anche i contratti che non prevedono l'estinzione anticipata del mutuo tra le loro condizioni. Considerata la natura "speciale" della norma e' chiaro che essa integra, in parte qua, le clausole di contratto, nel dettare tra l'altro disposizioni particolari, che comunque si sarebbero sovrapposte a diverse clausole che pur avessero ammesso il principio della estinzione anticipata. Ovviamente saranno escluse tutte le operazioni che non prevedono oneri a carico dell'ente locale, in quanto gravanti sullo Stato o sulle regioni. Per quelle parzialmente finanziate dispone invece la norma in esame che, nell'ammettere implicitamente l'operazione di estinzione anticipata, afferma tuttavia che "tale facolta' non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo". Dare una diversa interpretazione significherebbe rendere praticamente inoperante la norma. 4.4. Fino al pagamento anticipato vale ovviamente il piano di ammortamento gia' concordato, poiche' non esistono disposizioni che prevedano ipotesi diverse o contrarie. 5. Disciplina delle somme rivenienti dai nuovi mutui. Le somme rivenienti dai nuovi mutui, qualora non fossero immediatamente utilizzate per l'estinzione del precedente mutuo, dovranno essere riversate nella contabilita' speciale presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con vincolo di destinazione delle somme alla specifica operazione per la quale sono state acquisite. Ad integrazione e specificazione di quanto sin qui detto si precisa inoltre: 6. Finalita' della procedura di estinzione anticipata. Considerati i vincoli posti dalla normativa e la variegata situazione delle esposizioni debitorie degli enti locali, si ritiene che per "estinzione anticipata" di passivita' onerose debba intendersi non solo l'azzeramento di un mutuo esistente bensi' anche la riduzione dello stesso. 7. Mutui da considerare ai fini dell'estinzione anticipata. I mutui con onere di ammortamento a totale carico dello Stato o di altri enti sono da escludere dal novero dei mutui soggetti alle nuove disposizioni in quanto non costituiscono "passivita' onerose" degli enti locali. Per i mutui, invece, con oneri di ammortamento corrisposti alla banca (anche se parzialmente) direttamente da un soggetto diverso (ad esempio regione) dall'ente locale, si evidenzia la necessita' di valutare, in sede di eventuale estinzione anticipata, l'incidenza della contribuzione in essere da parte di soggetti diversi dallo Stato, in modo tale che detti mutui possano essere considerati (ai fini del calcolo e dell'estinzione) solo ove si abbia un impegno formale assunto a conservare la contribuzione originaria da parte del soggetto a cio' tenuto, in quanto il venir meno della contribuzione esterna potrebbe caducare i benefici scaturenti dalla estinzione anticipata. 8. Permanenza del concorso statale in caso di estinzione anticipata con entrate proprie. Si ritiene che la disposizione in esame vada letta nel senso della permanenza del contributo erariale concesso sul mutuo anche nell'ipotesi di estinzione anticipata mediante l'utilizzo di entrate o disponibilita' proprie. Infatti anche tale opportunita' concessa agli enti locali si basa sul criterio della convenienza economica dell'operazione per gli enti locali, che verrebbe meno nel caso di non persistenza del contributo erariale. Il Ministro: Ciampi