MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 2 settembre 1998, n. 2654 

  Estinzione   anticipata  di   mutui  contratti   da  enti   locali;
applicazione della norma di cui all'art. 49, comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
(GU n.215 del 15-9-1998)
 
 Vigente al: 15-9-1998  
 

                                  Ai comuni
                                  Alle province
                                  Alle comunita' montane
                                  Ai consorzi di enti locali
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero dell'interno
                                  All'ABI
                                  All'ANCI
                                  All'UPI
                                  All'UNCM
                                  Alla Cassa DD.PP.
  Sono pervenute a questo Ministero ed a quello dell'interno numerose
richieste di parere riguardanti l'interpretazione dell'art. 49, comma
15, della  legge 27 dicembre  1997, n. 449;  in relazione ad  esse si
ritiene  utile  fornire  le  seguenti indicazioni,  d'intesa  con  il
Ministero dell'interno.
  La norma in  esame afferma che: "Gli enti  locali possono procedere
negli anni dal  1998 al 2005 all'estinzione  anticipata di passivita'
onerose derivanti  dai mutui  in essere  al 31  dicembre 1996  con le
banche  mediante  la  contrazione  di  nuovi  mutui  di  importo  non
superiore al  25% del residuo  debito alla fine  dell'anno precedente
attestato   dall'istituto    mutuante,   maggiorato   dell'indennizzo
eventualmente  previsto a  tale  titolo nei  contratti in  precedenza
sottoscritti. Tale  facolta' non  comporta alcuna modifica  in ordine
alla  durata   originaria  e   all'ammontare  del   concorso  statale
eventualmente concesso  sul mutuo.  Gli enti locali  possono altresi'
procedere alla  estinzione anticipata  dei mutui mediante  entrate in
conto capitale, compresi gli oneri  di urbanizzazione. In tal caso la
disposizione si  applica a condizione che  si tratti di mutui  per le
medesime  finalita' alle  quali  e'  vincolata l'utilizzazione  degli
oneri di urbanizzazione".
  I problemi sollevati possono essere riassunti nel seguente modo:
  1) ambito soggettivo di applicazione della norma;
  2) ambito oggettivo;
  3) contenuti  della facolta'  e  impatto  sulle norme  di   finanza
locale;
  4) criterio  di calcolo del  25% del  residuo debito e  importo del
mutuo;
  5) disciplina delle somme rivenienti dai nuovi mutui;
  6) finalita' della procedura di estinzione anticipata;
  7) mutui da considerare ai fini dell'estinzione anticipata;
  8) permanenza del concorso statale in caso di estinzione anticipata
con entrate proprie.
 1. Ambito soggettivo.
  1.1.  La norma  si riferisce  agli "enti  locali" ma  l'art. 49  e'
rubricato sotto la  voce "comuni e province". Si chiede  di sapere se
destinatari della  disposizione possano  intendersi anche  altri enti
locali  quali  comunita' montane,  consorzi  di  enti locali,  citta'
metropolitane e unioni di comuni.
  Al riguardo  si ritiene  che la norma  vada interpretata  alla luce
della definizione data all'espressione  "enti locali" dall'art. 1 del
decreto  legislativo 25  febbraio  1995, n.  77, riguardante  proprio
l'ambito  di applicazione  dell'ordinamento  finanziario e  contabile
degli  enti locali:  al secondo  comma tra  essi vengono  individuati
oltre che  i comuni  e le  province, anche  le comunita'  montane, le
citta' metropolitane e le unioni di comuni.
  Tali enti  d'altra parte rientrano anche  nella disciplina relativa
all'ordinamento delle autonomie locali dettata  con la legge 8 giugno
1990,  n.   142  (capo   VI  aree   metropolitane:  art.   18  citta'
metropolitane art. 26  unioni di comuni, capo  IX comunita' montane),
che  prevede  inoltre  espressamente  i consorzi  tra  comuni  e  tra
province  (art. 25)  come soggetti  dell'ordinamento delle  autonomie
locali. Nell'ambito della disciplina in  esame non rientrano invece i
consorziazienda,  e  cioe'  quei consorzi  che  gestiscono  attivita'
economicoimprenditoriale.
  1.2. Per quanto concerne  l'altra categoria di soggetti interessati
dalla norma  in quanto  concedenti i  mutui, si  chiede di  sapere in
primo  luogo se  la disposizione  riguardi  solo le  banche in  senso
stretto e  se banche  diverse da  quelle che  abbiano originariamente
concesso il mutuo possono concedere  il nuovo mutuo, per l'estinzione
anticipata del primo.
  1.2.1. L'interpretazione letterale della norma non consente di dare
ad  essa un  senso piu'  ampio, soprattutto  in considerazione  della
precisione  della  terminologia  in materia  creditizia  fornita  dal
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi
in  materia bancaria  e creditizia)  che nel  titolo II  riserva alle
"banche" l'attivita' bancaria.
  Inoltre e' chiaro  che la norma si riferisce  alla stessa categoria
di soggetti con la quale sono  stati stipulati i mutui originari, che
oggi si possono estinguere anticipatamente.
  Infine si osserva che, per  quanto riguarda in particolare la Cassa
depositi  e  prestiti,  lo  strumento  giuridico  non  e  quello  del
contratto di  mutuo di diritto  privato, operando la Cassa  in regime
amministrativoconcessorio.
  1.2.2.  Sulla seconda  questione,  poiche' la  norma  in esame  non
dispone espressamente alcun vincolo  alla contrazione dei nuovi mutui
con  gli  stessi  soggetti  con   i  quali  sono  stati  stipulati  i
precedenti,  si ritiene  che  detti nuovi  mutui possano  liberamente
essere contratti con  banche diverse da quelle  originarie, presso le
quali dovra' operarsi l'estinzione del precedente mutuo.
 2. Ambito oggettivo.
  Si chiede di sapere se i mutui  ai quali si riferisce la norma sono
anche quelli  solo stipulati alla  data del 31 dicembre  1996, ovvero
sia necessario anche il  concorrente requisito dell'ammortamento gia'
iniziato.
  Poiche'  infatti la  norma  usa l'espressione  "residuo debito"  si
potrebbe ritenere  che la frase  "mutui in essere" si  possa riferire
solo a quelli per i quali sia gia' iniziato l'ammortamento.
  Invero,  pur  essendo il  dato  letterale  significativo nel  senso
suddetto, tuttavia, sotto un  profilo strettamente giuridico, l'avvio
dell'ammortamento non incide sull'esistenza del mutuo come contratto,
il  quale esiste  nel mondo  del  diritto al  momento della  stipula;
quindi non puo' negarsi che esso e' "in essere", nel senso che esiste
giuridicamente, al momento in cui si e' perfezionato l'incontro delle
volonta'. L'obbligazione del mutuatario,  ai sensi dell'art. 1813 del
codice  civile, e'  l'impegno  a restituire  "altrettante cose  della
stessa specie e qualita'",  talche' sul perfezionamento del contratto
non incide la fase successiva ed esecutiva della restituzione.
  Il  "residuo  debito"  pertanto potrebbe  anche  essere  costituito
dall'integrale ammontare della posizione debitoria: il dato letterale
non sembra cioe'  avere la forza per superare  il principio giuridico
sull'esistenza del contratto di mutuo.
  3.  Contenuti  della facolta'  e  impatto  sulle norme  di  finanza
locale.
  3.1.  Si  prospetta  in  primo  luogo  il  problema  dell'incidenza
"automatica"  della  norma  sui  contratti di  mutuo  in  essere:  si
ipotizza  una interpretazione  della norma  che implichi  comunque la
concorrente volonta' della banca per l'estinzione anticipata. Cio' in
quanto  la  norma  si  sarebbe  resa  necessaria  essenzialmente  per
derogare al disposto dell'art. 44  del decreto legislativo n. 77/1995
che  ammette  il  ricorso  all'indebitamento  esclusivamente  per  la
realizzazione    di   investimenti;    quindi   sarebbe    funzionale
all'accensione  di nuovi  mutui  e non  all'estinzione anticipata  di
quelli in essere.
  Una tale interpretazione non appare condivisibile.
  In primo  luogo nella  fattispecie, pur trattandosi  formalmente di
una  nuova operazione  di  mutuo, nella  sostanza  l'ente locale  non
assume l'onere di un indebitamento  aggiuntivo, in quanto il capitale
riveniente dal nuovo  mutuo viene utilizzato per  estinguerne uno pre
cedente, talche'  sembra poco condivisibile  la tesi che il  comma 15
dell'art. 49 in esame abbia l'esclusiva finalita' di derogare a detta
disposizione di contabilita' degli enti locali.
  Inoltre una qualche incidenza sui contratti in essere la norma deve
pur  dispiegare,  per  superare,  in  caso  di  assenza  di  clausole
contrattuali  specifiche che  ammettono  l'estinzione anticipata,  la
presunzione  di cui  all'art. 1816  del codice  civile, in  base alla
quale  il termine  per la  restituzione di  mutui onerosi  e' fissato
nell'interesse di entrambe le parti.
  Infine non sembra ragionevole  ipotizzare che il disposto normativo
in esame possa  essere nella sostanza vanificato  da un atteggiamento
generalizzato  delle banche  che neghi  il consenso  per l'estinzione
anticipata;  del  resto il  limite  del  25%  del residuo  debito  e'
chiaramente posto nell'interesse delle banche, e non avrebbe senso se
queste  potessero valutare  di volta  in  volta la  convenienza ed  i
limiti dell'operazione.
  Appare   quindi   piu'   rispondente   alla   ratio   della   norma
l'interpretazione che  configura un diritto potestativo  in capo agli
enti locali, da esercitare nei limiti indicati dalla norma stessa.
  3.2.  L'art. 46  del  decreto legislativo  n.  77/1995 dispone  che
l'ente locale non  puo' deliberare nuovi mutui  "se l'importo annuale
degli interessi sommato a  quello dei mutui precedentemente contratti
ed a quello derivante da garanzie  prestate ai sensi dell'art. 49, al
netto dei contributi statali e  regionali in conto interessi", supera
il 25% delle  entrate relative ai primi tre titoli  delle entrate del
rendiconto  del  penultimo  anno   precedente  quello  in  cui  viene
deliberata l'assunzione dei mutui.
  Si  chiede  se  la  possibilita'   di  stipulare  nuovi  mutui  per
estinguere  anticipatamente quelli  in  essere  prescinda dal  limite
quantitativo sopra indicato.
  Su  tale questione  si e'  dell'avviso che  la norma  in esame  sia
derogatoria del  citato art.  46, anche  in considerazione  del fatto
che,   completata   l'intera  operazione,   l'esposizione   debitoria
dell'ente locale risultera' sicuramente inferiore alla precedente, in
virtu' dei tassi d'interesse inferiori praticati per i nuovi mutui.
  4. Criterio  di calcolo del  25% del  residuo debito e  importo del
mutuo.
  4.1.  Si  chiede  in  primo luogo  se  l'operazione  di  estinzione
anticipata possa essere esercitata una sola volta nell'arco temporale
indicato dalla legge (dal 1998 al 2005).
  In considerazione  degli oneri  gravanti sulle banche,  dovuti alla
differenza tra il costo dell'originaria  provvista ed il guadagno con
gli attuali  tassi d'interesse,  si potrebbe  propendere per  la tesi
restrittiva.
  Tuttavia  tale  esigenza  puo'  ritenersi  tutelata  anche  con  la
fissazione  del  limite  massimo  del  25%  per  ogni  anno;  sarebbe
evidentemente  una  tutela  inferiore  a  quella  ottenibile  con  la
limitazione  al  25%  di   tutta  la  posizione  debitoria  nell'arco
temporale 1998-2005.
  D'altra  parte  l'espressione  letterale della  norma  consente  di
interpretarla nel  senso che  per ogni  anno e'  possibile effettuare
l'operazione di  estinzione anticipata, seppure nel  limite indicato:
infatti la disposizione afferma che gli enti locali possono procedere
negli anni  dal 1998  al 2005, e  quindi in tutti  ed in  ciascuno di
essi, all'estinzione anticipata "di  passivita' onerose derivanti dai
mutui in essere  al 31 dicembre 1996 con le  banche", quindi anche di
tutte le passivita', e non limitatamente  al 25% di esse in quanto la
norma qui non  pone questo limite, "mediante la  contrazione di nuovi
mutui di  importo non superiore  al 25  per cento del  residuo debito
alla  fine dell'anno  precedente", quindi  la limitazione  riguarda i
nuovi  mutui, ma  e' posta  in relazione  all'anno precedente  quello
dell'operazione,  e  la  norma  non  dice  che  scelto  un  anno  per
l'operazione non  se ne possa  fare piu' altra nell'arco  del periodo
indicato.
  In  definitiva  cioe'  la  limitazione  del 25%  non  e'  posta  in
relazione alla  posizione debitoria complessiva al  31 dicembre 1996,
ma  a   quella  di  ogni  singolo   anno.  L'interpretazione  opposta
comporterebbe la possibilita' di estinzione  solo del 25% di tutta la
posizione debitoria  al 31 dicembre  1996, che la norma  non prevede.
Anche  l'indicazione  al  plurale  di "nuovi  mutui"  collegata  alla
posizione  debitoria  per  ogni   singolo  anno  contribuisce  a  far
propendere per la soluzione suddetta.
  4.2. Si  chiede di sapere se  la norma vada interpretata  nel senso
che, pur  nel limite del  25% della posizione  debitoria complessiva,
l'ente mutuatario puo' scegliere di estinguere anche integralmente il
singolo mutuo contratto con la singola banca, ovvero se il limite del
25% deve riguardare  ogni singola banca, anche  per evitare squilibri
negli oneri  tra istituti  bancari. Si  ritiene che  quest'ultima sia
l'interpretazione piu' corretta, poiche' la norma indica al singolare
l'istituto mutuante  che deve  attestare il  residuo debito  (pure al
singolare), significando  quindi che il residuo  debito riguarda ogni
singola banca  mutuante, tenuta a sopportare  l'onere dell'estinzione
anticipata solo nel limite previsto  del 25%, limite che avrebbe poco
senso  se  riferito  in  maniera  generalizzante  all'intero  sistema
bancario.
  4.3.  Si chiede  di sapere  se le  operazioni in  questione possano
riguardare  anche   i  contratti   che  non   prevedono  l'estinzione
anticipata del mutuo tra le loro condizioni.
  Considerata la  natura "speciale"  della norma  e' chiaro  che essa
integra,  in parte  qua, le  clausole di  contratto, nel  dettare tra
l'altro   disposizioni  particolari,   che   comunque  si   sarebbero
sovrapposte a diverse clausole che  pur avessero ammesso il principio
della estinzione anticipata.
  Ovviamente saranno  escluse tutte  le operazioni che  non prevedono
oneri a  carico dell'ente  locale, in quanto  gravanti sullo  Stato o
sulle regioni.  Per quelle parzialmente finanziate  dispone invece la
norma  in esame  che, nell'ammettere  implicitamente l'operazione  di
estinzione  anticipata,  afferma  tuttavia  che  "tale  facolta'  non
comporta  alcuna   modifica  in  ordine  alla   durata  originaria  e
all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo".
  Dare   una   diversa    interpretazione   significherebbe   rendere
praticamente inoperante la norma.
  4.4.  Fino al  pagamento  anticipato vale  ovviamente  il piano  di
ammortamento gia'  concordato, poiche' non esistono  disposizioni che
prevedano ipotesi diverse o contrarie.
 5. Disciplina delle somme rivenienti dai nuovi mutui.
  Le  somme   rivenienti  dai   nuovi  mutui,  qualora   non  fossero
immediatamente  utilizzate  per  l'estinzione del  precedente  mutuo,
dovranno  essere  riversate  nella contabilita'  speciale  presso  la
competente sezione di tesoreria  provinciale dello Stato, con vincolo
di destinazione  delle somme alla  specifica operazione per  la quale
sono state acquisite.
  Ad integrazione e specificazione di quanto sin qui detto si precisa
inoltre:
 6. Finalita' della procedura di estinzione anticipata.
  Considerati  i  vincoli  posti   dalla  normativa  e  la  variegata
situazione delle esposizioni debitorie  degli enti locali, si ritiene
che  per   "estinzione  anticipata"   di  passivita'   onerose  debba
intendersi non solo l'azzeramento di  un mutuo esistente bensi' anche
la riduzione dello stesso.
  7. Mutui da considerare ai fini dell'estinzione anticipata.
  I mutui con onere di ammortamento  a totale carico dello Stato o di
altri enti sono da escludere dal novero dei mutui soggetti alle nuove
disposizioni in  quanto non costituiscono "passivita'  onerose" degli
enti locali.
  Per i  mutui, invece,  con oneri  di ammortamento  corrisposti alla
banca (anche se parzialmente) direttamente da un soggetto diverso (ad
esempio  regione) dall'ente  locale,  si evidenzia  la necessita'  di
valutare,  in sede  di eventuale  estinzione anticipata,  l'incidenza
della  contribuzione in  essere da  parte di  soggetti diversi  dallo
Stato, in  modo tale che  detti mutui possano essere  considerati (ai
fini  del calcolo  e dell'estinzione)  solo ove  si abbia  un impegno
formale assunto a conservare la contribuzione originaria da parte del
soggetto a cio'  tenuto, in quanto il venir  meno della contribuzione
esterna  potrebbe caducare  i  benefici  scaturenti dalla  estinzione
anticipata.
  8. Permanenza del concorso statale in caso di estinzione anticipata
con entrate proprie.
  Si ritiene che la disposizione in  esame vada letta nel senso della
permanenza  del   contributo  erariale   concesso  sul   mutuo  anche
nell'ipotesi di estinzione anticipata  mediante l'utilizzo di entrate
o disponibilita' proprie.
  Infatti anche tale  opportunita' concessa agli enti  locali si basa
sul criterio della convenienza economica dell'operazione per gli enti
locali, che verrebbe meno nel  caso di non persistenza del contributo
erariale.
                                                  Il Ministro: Ciampi