Regolamento del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' previsto dalla delibera CIPE n. 63 del 9 luglio 1998. (Deliberazione n. 81/98).(GU n.221 del 22-9-1998)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 273; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e visto in particolare l'art. 7; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996 e recante "linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, e' stato istituito - presso la segreteria di questo comitato - il "Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", qui di seguito denominato NARS; Viste le proprie delibere integrative e modificative della citata delibera 8 maggio 1996 e vista in particolare la delibera 21 marzo 1997, con la quale e' stato nominato coordinatore del NARS il prof. Claudio De Vincenti in considerazione della specifica competenza dal medesimo maturata nelle problematiche economiche; Vista la propria delibera in data 9 luglio 1998 con la quale si e' proceduto, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 430/1997, all'aggiornamento del regolamento interno di questo comitato e che conferma il NARS nei compiti di proprio organo consultivo in materia tariffaria; Ritenuto di procedere alla riorganizzazione del NARS in modo da assicurarne una strutturazione piu' funzionale rispetto alle attribuzioni ad esso assegnate e rispondente a criteri di maggiore omogeneita' con le strutture di supporto alle commissioni in cui viene ad articolarsi questo comitato; Ritenuto per comodita' di lettura di riportare in un unico testo tutte le disposizioni attinenti al NARS e da considerare ancora vigenti; Delibera: 1. Compiti del NARS. 1.1. Il NARS ha lo scopo, ferma restando la competenza delle singole amministrazioni interessate, di promuovere l'applicazione delle linee guida di cui alla propria delibera del 24 aprile 1996, meglio specificata in premessa, di favorire l'omogeneita' dei contenuti dei diversi contratti di programma, di eseguire il monitoraggio degli effetti derivanti dai contratti stessi e di consentire, in tal modo, il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica. Il nucleo inoltre svolge tutti i compiti che gli vengono affidati da questo comitato o da singoli Ministri in materia tariffaria. 1.2. Il nucleo formula a questo comitato proposte comunque attinenti alla materia tariffaria. Allo stesso fine puo' formulare proposte al Governo, per ulteriori provvedimenti di cui ravvisi la necessita'. 1.3. Il nucleo predispone annualmente una relazione a questo comitato sull'attivita' svolta e sugli esiti delle verifiche eseguite. 2. Composizione. 2.1. Il prof. Claudio De Vincenti e' confermato nelle funzioni di coordinatore del NARS. 2.2. Il nucleo e' inoltre composto da: due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; tre rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; due rappresentanti del Ministero dell'ambiente; due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni; due rappresentanti del Ministero delle finanze; due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici; due rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione; due rappresentanti della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; due rappresentanti della conferenza Statocitta' ed autonomie locali; un rappresentante dell'ISTAT. A decorrere dalla data in cui verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94, il NARS viene integrato con un rappresentante delIISAE. I membri del NARS sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su designazione dell'amministrazione od organismo di cui assicurano la rappresentanza. Per ogni membro effettivo, con le medesime procedure, e' nominato un membro supplente. 2.3. Il coordinatore del NARS puo' avvalersi, per l'espletamento di specifiche funzioni e per l'approfondimento tecnico di determinate problematiche, di esperti di comprovata professionalita', nel numero massimo di dieci unita'. Gli esperti sono nominati, su designazione del coordinatore, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che stabilisce oggetto, tempi e modalita' di espletamento dell'incarico, nonche' l'entita' del compenso spettante agli esperti medesimi. 2.4. Alla segreteria del nucleo e' preposto un dirigente - ovvero un funzionario di livello non inferiore all'ottavo con pluriennale esperienza nel settore dei prezzi o delle tariffe - del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alla nomina del funzionario preposto alla segreteria, alla revoca ed alla sostituzione provvede il direttore generale del servizio centrale di segreteria di questo comitato. Alla segreteria puo' essere addetto un contingente di dipendenti comandati da altre amministrazioni, nel numero massimo di cinque unita'. 3. Partecipazione ai lavori NARS. Alle riunioni del NARS possono essere invitati a partecipare, in relazione alla materia trattata, rappresentanti di altre amministrazioni o di enti o societa' interessati. 4. Regolamento interno. Il NARS, con apposito regolamento interno, provvede a dettare norme organizzative per il proprio funzionamento, nonche' a disciplinare le modalita' di collaborazione con gli organismi di cui al punto 3 e con le altre amministrazioni interessate. Il regolamento viene approvato a maggioranza semplice. 5. Spese di funzionamento. Gli eventuali oneri relativi ad incarichi ad esperti, ivi incluso il coordinatore e, ove dovuto, il trattamento economico di missione del coordinatore, dei rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli addetti alla segreteria in servizio presso il citato Ministero, nonche' dei suddetti esperti, compreso il rimborso delle spese per l'uso dell'aereo, nelle misure previste dalle vigenti disposizioni in materia, gravano sull'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del citato Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine gli esperti sono equiparati ai dirigenti generali di livello C. Le spese di missione degli altri componenti del NARS restano a carico dell'amministrazione o dell'organismo che li ha designati. Roma, 5 agosto 1998 Il Presidente delegato: Ciampi