PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 3 settembre 1998 

  Determinazione  dei   premi  destinati   ai  lungometraggi   ed  ai
cortometraggi, ai sensi degli articoli 9  e 11 della legge 4 novembre
1965, n. 1213.
(GU n.222 del 23-9-1998)

                             IL MINISTRO
                     delegato per lo spettacolo
  Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  Visto  il decreto-legge  14 gennaio  1994, n.  26, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 156;
  Visto, in  particolare, l'art.  9, comma 1,  della citata  legge n.
1213 del 1965, in base al  quale l'Autorita' di governo competente in
materia  di  spettacolo fissa  annualmente  l'importo  del premio  da
erogare ai film lungometraggi;
  Visto l'art. 11, terzo comma, della  citata legge n. 1213 del 1965,
modificato dall'art. 3 del decreto  legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
in  base la  quale l'Autorita'  di governo  competente in  materia di
spettacolo  fissa annualmente  il  numero e  l'importo  dei premi  da
assegnare ai cortometraggi;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 4 luglio 1994, n. 154,
recante:  "Determinazioni  dell'ammontare  del  premio  destinato  ai
lungometraggi  nazionali ai  quali  venga  rilasciato l'attestato  di
qualita'";
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 14 giugno 1996,
con  il  quale il  Ministro  Valter  Veltroni  e' stato  delegato  ad
esercitare le funzioni in materia di spettacolo e di sport;
  Considerato  che  il predetto  decreto  ha  fissato la  misura  del
contributo per i film lungometraggi per  il solo anno 1994 e che tale
contributo non e' stato successivamente aggiornato;
  Ritenuto  di  dover  procedere all'aggiornamento  dell'importo  del
premio,  anche  nel quadro  del  sostegno  e rilancio  dell'attivita'
cinematografica nazionale;
                              Decreta:
  1. L'ammontare del premio  da assegnare ai lungometraggi nazionali,
ai sensi  della legge  4 novembre  1965, n.  1213, e'  determinato, a
decorrere dall'anno 1999, in lire cinquecentomilioni.
  2.  Qualora  il  produttore   cinematografico  depositi  presso  la
cineteca nazionale della Scuola nazionale di cinema l'interpositivo e
l'internegativo del  film premiato,  oltre alla copia  prevista dalla
legge, l'ammontare  del premio di cui  al comma 1 e'  aumentato della
somma  di  lire 50  milioni,  attribuiti  esclusivamente al  medesimo
produttore cinematografico.
  3. I  premi da  assegnare ai cortometraggi,  ai sensi  dell'art. 11
della legge 4 novembre 1965, n.  1213, sono determinati nel numero di
venti  e l'importo  erogabile  per  ciascuno di  essi  e' fissato,  a
decorrere dall'anno 1998, in lire 25 milioni.
  4. La commissione  di cui all'art. 48 della legge  4 novembre 1965,
n.  1213,  esprime  il  proprio   parere,  con  riferimento  ai  film
lungometraggi, valutando le domande pervenute, per il primo semestre,
entro il 30 giugno, e, per  il secondo semestre, entro il 31 dicembre
di  ciascun  anno, nonche'  con  riferimento  ai film  cortometraggi,
valutando le domande pervenute, per  ciascuno dei trimestri, entro il
giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre.
  5.  In  deroga   a  quanto  previsto  dal  comma  4,   per  i  film
cortometraggi,  la commissione,  per  il solo  anno  1998, valuta  le
domande  presentate  fino alla  data  di  pubblicazione del  presente
decreto.
  6. Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri  20 marzo
1994, recante: "Determinazione dell'ammontare del premio destinato ai
lungometraggi  nazionali, ai  quali venga  rilasciato l'attestato  di
qualita'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1994, n. 154,
e' abrogato.
  Il  presente decreto,  dopo il  controllo degli  organi competenti,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 3 settembre 1998
                                                Il Ministro: Veltroni