MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 settembre 1998 

  Riconoscimento condizionato di titolo di studio estero quale titolo
abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.
(GU n.225 del 26-9-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza della sig.ra Sibilla  Nagel, nata il 31 luglio 1962
a Stoccarda (RFG),  cittadina tedesca, diretta ad  ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento   del   titolo  professionale   di   "rechtsanwaltin",
rilasciatogli in  data 6  luglio 1994 dal  Ministero di  giustizia di
Frankfurt am Main, ai fini  dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di "avvocato";
  Considerato che  il richiedente  ha concluso il  percorso formativo
accademico superando il  primo esame di Stato il 14  febbraio 1991 ed
il secondo  il 2  febbraio 1994 presso  il Ministero  della giustizia
bavarese;
  Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione legale  in Italia
occorre la  conoscenza approfondita  di materie proprie  e specifiche
dell'ordinamento italiano;
  Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto l'art.  6, n. 2,  del decreto legislativo n.  115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1. Alla  sig.ra Sibilla Nagel, nata  il 31 luglio 1962  a Stoccarda
(RFG),    cittadina    tedesca,    e'    riconosciuto    il    titolo
accademicoprofessionale di "rechtsanwaltin" di  cui in premessa quale
titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".
  Detto  riconoscimento e'  subordinato al  superamento di  una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale
civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto
penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)
ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  2. La  prova di che  trattasi si compone di  un esame scritto  e un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  3. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione
d'esame di cui al p.d.g. 1  dicembre 1993, come modificato dal p.d.g.
25 marzo 1994.
  4.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti  su tutte  le  materie  sopra indicate.  A  questo
secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 16 settembre 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi