Riconoscimento condizionato di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.(GU n.225 del 26-9-1998)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Sibilla Nagel, nata il 31 luglio 1962 a Stoccarda (RFG), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "rechtsanwaltin", rilasciatogli in data 6 luglio 1994 dal Ministero di giustizia di Frankfurt am Main, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico superando il primo esame di Stato il 14 febbraio 1991 ed il secondo il 2 febbraio 1994 presso il Ministero della giustizia bavarese; Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano; Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: 1. Alla sig.ra Sibilla Nagel, nata il 31 luglio 1962 a Stoccarda (RFG), cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo accademicoprofessionale di "rechtsanwaltin" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati". Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. 2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al p.d.g. 1 dicembre 1993, come modificato dal p.d.g. 25 marzo 1994. 4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. A questo secondo esame potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 16 settembre 1998 Il direttore generale: Hinna Danesi