UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1998 

  Modificazioni  allo  statuto  dell'Universita'  relativamente  alla
scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva.
(GU n.242 del 16-10-1998 - Suppl. Ordinario n. 171)

                             IL RETTORE
-  Veduto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Istruzione  Superiore
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
- Veduto il Regio Decreto Legge 20 giugno 1935  n.  1071,  convertito
nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73;
-  Veduto  il  regio  decreto  30 Settembre 1938 n. 1652 e successive
modificazioni;
- Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217;
- Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28;
- Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162;
- Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341;
- Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
- Veduto il D.M. 3 luglio 1996;
- Veduto il D.M. 5 maggio 1997;
- Veduto il D.P.R. 30 dicembre  1995  relativo  all'approvazione  del
piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1996-98;
-  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  Statuto formulate dalle
Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia;
- Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592;
- Veduto il parere favorevole del CUN in data 17.07.1998;
- Veduto la nota ministeriale 04.08.1998 di autorizzazione;
- Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi  di
Pavia,   emanato   con  decreto  rettorale  del  12  settembre  1996,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta  Ufficiale
n.  224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che il loro inserimento e' previsto nel  regolamento  didattico  di
Ateneo;
-  Considerato  che  nelle more dell'approvazione e di emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi  di  laurea,  di  diploma  e  delle  scuole  di
specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  statuto, emanato ai
sensi dell'art. 17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato  con
Regio  Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n.
2229 e successive modificazioni;
- Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea,  di
diploma e delle scuole di specializzazione
DECRETA
Lo   Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di  Pavia  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
ARTICOLO UNICO
Dopo  l'art  387  del vigente testo dello Statuto, al titolo XV e con
scorrimento automatico degli articoli successivi, viene  inserita  la
Scuola  di  Specializzazione  in  CHIRURGIA  PLASTICA E RICOSTRUTTIVA
secondo il seguente articolato che sostituisce  integralmente  quello
rubricato  sotto  il  titolo "Scuola di Specializzazione in Chirurgia
plastica e ricostruttiva."
ART.  1  -  La  Scuola  di  Specializzazione  in Chirurgia plastica e
ricostruttiva  risponde  alle  norme   generali   delle   Scuole   di
Specializzazione dell'area medica.
ART.  2  -  La  Scuola  ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della Chirurgia plastica e ricostruttiva.
ART. 3 - La Scuola rilascia il titolo  di  Specialista  in  Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva.
ART. 4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.
ART.  5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della
I e della II Facolta' di Medicina e Chirurgia  della  Universita'  di
Pavia  con  sede amministrativa presso il Dipartimento di Chirurgia e
quelle del Servizio Sanitario Nazionale  individuate  nei  protocolli
d'intesa  di cui all'art. 6 comma 2 del D.lgs 502/1992 ed il relativo
personale      universitario      appartenente       ai       settori
scientifico-disciplinari  di  cui  alla  Tabella A e quello dirigente
ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
ART. 6 - In base alle capacita'  formative  delle  strutture  di  cui
all'art.  5 il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi e' di due per ogni  anno  di  corso,  per  un  totale  di  10
specializzandi
TABELLA  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.
A) Area propedeutica generale
Obiettivi: lo specializzando deve conseguire  la  preparazione  sulle
conoscenze  di  base  utili  per la pratica applicativa di genetica e
biologia dei trapianti nonche' della utilizzazione dei  biomateriali,
di embriologia con particolare riguardo alta teratologia, di anatomia
ed istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi,
della  fisiopatologia  della  riparazione  tessutale  con particolare
riguardo alle ustioni.
Settori:
EO9A Anatomia Umana
EO9B Istologia
FO3X Genetica medica
FO4A Patologia generale
FO6A Anatomia patologica
B)Area propedeutica clinica
Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di  base
necessaria  all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed
in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che  possono
presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica.
Settori:
FO8A Chirurgia generale
FO8B Chirurgia plastica
F18X Radiodiagnostica e radioterapia
F2lX Anestesia e rianimazione
C) Area clinica complementare
Obiettivi:  l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative
integrative della chirurgia plastica.
Settori:
F10X Urologia
F12B Neurochirurgia
F13C Chirurgia maxillo-facciale
F15A Otorinolaringoiatria
F16A Ortopedia e traumatologia
F14X Oculistica
F17X Malattie cutanee e veneree
F20X Ginecologia ed ostetricia
M11E Psicologia clinica
D) Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica
Obiettivi:  l'area  deve  fornire  la preparazione di base necessaria
all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica
e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica  della
specialita'.
Settori:
FO8B Chirurgia plastica
E) Area disciplinare metodologie complementari
Obiettivi:  lo  specializzando deve acquisire le conoscenze utili per
la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione
dell'attivita'  chirurgica,  delle  applicazioni  tecnologiche  e  di
diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti,
delle terapie riabilitative.
Settori
EO7X Farmacologia
E10X Biofisica medica
F08B Chirurgia plastica
F16B Riabilitazione e terapia fisica
F22A Igiene generale ed applicata
F22B Medicina legale
TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionale.
Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve
dimostrare  d'aver  raggiunto una completa preparazione professionale
specifica, basata sulla dimostrazione:
a) avere frequentato un reparto di chirurgia generale  e/o  chirurgia
d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi;
b)avere  personalmente  eseguito  atti  medici specialistici, come di
seguito specificato:
1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali  almeno  il  10%
condotti come primo operatore;
2.  almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20%
condotti come primo operatore;
3. almeno 250 interventi dl piccola chirurgia, dei  quali  almeno  il
30% condotti come primo operatore.
Infine  lo  specializzando  deve  avere  partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  di   buona   pratica   clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate
le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
Norme  transitorie.  A  partire  dall'anno  accademico  in  cui avra'
applicazione il presente Statuto, si avra' annualmente  l'attivazione
progressiva   della   Scuola   secondo   il   nuovo   ordinamento   e
corrispondentemente,  la  disattivazione  progressiva  della   Scuola
secondo il vecchio ordinamento.
Pavia, 23 settembre 1998
                                                   Il rettore: SCHMID