MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 1998 

  Sospensione della  riscossione del  carico tributario  dovuto dalla
societa' Finanziaria attivita' immobiliare S.r.l.
(GU n.231 del 3-10-1998)

                        IL DIRETTORE CENTRALE
                         per la riscossione
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza  prodotta in data 5  febbraio 1998 con la  quale la
societa' Finanziaria attivita' immobiliari S.r.l. con sede in Roma ha
chiesto ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della
riscossione  di un  carico  relativo ad  imposte indirette  afferente
l'anno di imposta 1992, iscritto  nei ruoli posti in riscossione alla
scadenza  di  settembre  1995   per  l'importo  di  L.  5.551.327.190
adducendo  di trovarsi,  allo stato  attuale, nell'impossibilita'  di
corrispondere il predetto importo;
  Visto il decreto  direttoriale del 9 luglio,  n. 1/5673/U.D.G., con
il quale il  Direttore centrale per la riscossione  e' stato delegato
ad adottare i provvedimenti di  sospensione della riscossione o degli
atti  esecutivi di  cui all'art.  39,  sesto comma,  del decreto  del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;
  Considerato che la direzione regionale  delle entrate per il Lazio,
tenuto  anche  conto  dell'avviso   espresso  dagli  organi  all'uopo
interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione della
richiesta sospensione, in quanto  nella fattispecie concreta sussiste
la  necessita'   di  salvaguardare  i  livelli   occupazionali  e  di
assicurare e  mantenere il  proseguimento delle  attivita' produttive
della menzionata societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente, con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
sesto  comma dell'art.  39 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei
tributi erariali  in presenza  delle particolari  condizioni previste
dal  terzo comma  dell'art. 19  dello stesso  decreto del  Presidente
della Repubblica n. 602;
                              Decreta:
  La riscossione  del carico tributario di  lire 5.551.327.190 dovuto
alla societa' Finanziaria attivita' immobiliare S.r.l. e' sospesa per
un  periodo di  dodici  mesi,  a decorrere  dalla  data del  presente
decreto.
  La  sezione  staccata  di  Roma  nel  provvedimento  di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa', ai  sensi dell'ultimo  comma dell'art.  39 del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali
atti esecutivi  posti in essere  sui beni strumentali  ed immobiliari
dell'azienda istante.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di  idonea garanzia, anche fideiussoria,  che deve essere
richiesta, valutata ed accettata dalla  sezione staccata di Roma, per
la quotaparte di  credito non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere,  dall'agente   di  riscossione,   sui  beni   strumentali  ed
immobiliari dell'azienda istante; tale  garanzia, intestata in favore
della predetta  sezione staccata, va  prestata nel termine  che sara'
fissato dalla stessa.
  La sospensione de  qua sara' revocata, con  successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in  base ai quali e' stata concessa o
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero  intervenga decreto di revoca,  il concessionario
riprendera'  immediatamente  la  riscossione dei  carichi  sospesi  e
l'eventuale quotaparte  di debito  garantito da  polizza fideiussoria
verra' incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 luglio 1998
                                        Il direttore centrale: Befera