Determinazione dei tassi annui di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali.(GU n.235 del 8-10-1998)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, concernente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 110, della citata legge n. 662 del 1996 il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione; Ritenuto necessario, pertanto, procedere - a fini conoscitivi ed orientativi - all'analisi dell'andamento dei rendimenti degli investimenti finanziari conseguiti nel periodo 1994-1996; Viste le lettere nn. 732739 e 733063, rispettivamente in data 26 settembre e 28 ottobre 1997, con le quali l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha fornito elementi in ordine ai tassi di rendimento, alle spese ordinarie di gestione ed alla composizione degli investimenti per gli anni 1994, 1995 e 1996, relativi alle imprese di assicurazione; Vista la nota n. 692 del 26 febbraio 1998, con la quale l'istituto Guglielmo Tagliacarne ha comunicato i rendimenti patrimoniali lordi degli investimenti immobiliari; Vista la lettera della Consap in data 24 luglio 1997, relativa alla trasmissione di uno studio appositamente effettuato sull'argomento; Vista la lettera in data 13 febbraio 1998 con la quale l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ha espresso le proprie valutazioni sull'argomento, nonche' i relativi prospetti elaborati dalla stessa associazione; Tenuto conto che, nel previgente sistema a regime di cessioni legali, le restituzioni alle imprese si bilanciavano con gli ulteriori versamenti effettuati, allo stesso titolo, da parte delle imprese, generando cosi' flussi di rendimento mobilare; Considerato che la situazione attuale e' invece caratterizzata esclusivamente dall'obbligo di far fronte, a scadenza, alle quote cedute, essendo venuti meno i precedenti flussi finanziari in entrata; Rilevata la particolare composizione patrimoniale della Consap, nella quale l'incidenza degli investimenti immobiliari e' notevolmente maggiore rispetto a quella delle imprese di assicurazione; Ritenuto che in tale situazione, del tutto innovativa rispetto al sistema a regime, i rendimenti medi degli investimenti finanziari vanno considerati unitamente alla specificita' degli investimenti della Consap; Decreta: I tassi annui di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono cosi' determinati: anno 1994: 7,00% (sette per cento); anno 1995: 7,00% (sette per cento); anno 1996: 6,00% (sei per cento). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 1998 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi