Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.(GU n.240 del 14-10-1998)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Antonio Maria Martin Lopez, nato il 21 luglio 1974 a Badalona (Barcellona), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "abogado" di cui e' in possesso, come attestato dal Colegio de Abogados de Ciudad Real (E) dal 5 gennaio 1998, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato che ha conseguito il titolo di "licenciado en Derecho" il 4 luglio 1996 presso l'Universita' di Ciudad Real; Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano; Visto 1'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: 1. Al sig. Antonio Maria Martin Lopez, nato il 4 luglio 1974 a Badalona (Barcellona), cittadino spagnolo, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati". Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. 2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994. 4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 3 ottobre 1998 p. Il direttore generale: Rettura