MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.243 del 17-10-1998)

   Con decreto ministeriale n. 25051 del 21 settembre 1998:
  1) ai sensi  dell'art. 4, comma 21, e dell'art.  9, comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A),  del  decreto-legge 8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26
luglio  1996,  con effetto  dal  13  settembre  1995, in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.r.l.  Vega, con  sede in
Torre Annunziata (Napoli) e unita'  di Torre Annunziata (Napoli), per
un massimo di 10 dipendenti, per il  periodo dal 13 maggio 1998 al 19
novembre 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  2) ai sensi  dell'art. 4, comma 21, e dell'art.  9, comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A),  del  decreto-legge 8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26
luglio  1996,  con effetto  dal  13  settembre  1995, in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.r.l.  Vega, con  sede in
Torre Annunziata (Napoli) e unita'  di Torre Annunziata (Napoli), per
un massimo di 20 dipendenti, per il  periodo dal 13 maggio 1998 al 25
febbraio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  3) ai sensi  dell'art. 4, comma 21, e dell'art.  9, comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A),  del  decreto-legge 8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26
luglio  1996,  con effetto  dal  13  settembre  1995, in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.r.l.  Vega, con  sede in
Torre Annunziata (Napoli) e unita'  di Torre Annunziata (Napoli), per
un massimo di 3  dipendenti, per il periodo dal 13  maggio 1998 al 15
gennaio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
   Con decreto ministeriale n. 25052 del 21 settembre 1998:
  1) ai sensi  dell'art. 4, comma 21, e dell'art.  9, comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A),  del  decreto-legge 8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17
ottobre  1996,  con  effetto  dal  20  giugno  1996,  in  favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla S.r.l. Marelli  motori, con
sede  in Milano  e  unita' di  Sesto San  Giovanni  (Milano), per  un
massimo di  64 dipendenti, per  il periodo dal  20 giugno 1998  al 19
giugno 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 24 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25053  del  21  settembre  1998  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, relativamente al periodo
dall'8  dicembre  1997  al  7   dicembre  1998,  della  ditta  S.p.a.
Annunziata,  con sede  in  Ceccano (Frosinone)  e  unita' di  Ceccano
(Frosinone).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale,  in favore dei  lavoratori dipendenti
dalla  ditta S.p.a.  Annunziata, con  sede in  Ceccano (Frosinone)  e
unita' di Ceccano (Frosinone), per il periodo dall'8 dicembre 1997 al
7 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 30 dicembre 1997  con decorrenza 8
dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  25054 del  21 settembre  1998 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  26 giugno  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede  in Milano e unita' di Piombino
(Livorno), per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  16 luglio  1998 con  decorrenza 1
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25055  del  21  settembre  1998  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal  4 maggio  1998  al  3 maggio  1999,  della  ditta S.r.l.  Angelo
Marinelli  (in  liquidazione),  con  sede in  S.  Giorgio  a  Cremano
(Napoli) e unita' di Caserta e Napoli.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Marinelli (in liquidazione), con
sede in S.  Giorgio a Cremano (Napoli) e unita'  di Caserta e Napoli,
per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  25 giugno  1998 con  decorrenza 4
maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  25056 del  21 settembre  1998 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  16 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Nuova Mistral,  con sede  in Sermoneta  (Latina) e  unita' di
Sermoneta (Latina),  per il periodo dal  1 gennaio 1998 al  30 giugno
1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  gennaio 1998 con  decorrenza 1
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  25057 del  21 settembre  1998 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto  ministeriale del  5  dicembre 1997,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo
dal 10 marzo 1998 al 7 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 21  aprile 1998 con  decorrenza 10
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  25058 del  21 settembre  1998 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto ministeriale  dell'8 settembre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Nestle' italiana  - gruppo Nestle' s.a., con sede  in Milano e
unita'  di: centro  distributivo  di Misterbianco  (Catania), per  il
periodo dal 1 marzo 1998 al 30 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  21 aprile  1998 con  decorrenza 1
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25059  del 21 settembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto ministeriale  dell'8 settembre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Nestle' italiana  - gruppo Nestle' s.a., con sede  in Milano e
unita' di  Imperia, per  il periodo  dal 5 luglio  1998 al  4 gennaio
1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 6  agosto 1998  con decorrenza  5
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25060  del 21 settembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto ministeriale  dell'8 settembre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Nestle' italiana  - gruppo Nestle' s.a., con sede  in Milano e
unita'   di:   centro   distributivo   Colturano   (Milano),   centro
distributivo   Olbia   (Sassari),   centro  distributivo   S.   Marco
Evangelista  (Caserta), Cornaredo  (Milano), Abbiategrasso  (Milano),
Milano, filiali su  tutto il territorio nazionale,  uffici di Milano,
per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1997 con  decorrenza 3
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25061  del 21 settembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  26 giugno  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Moplefan, con  sede  in  Milano e  unita'  di Milano  (uffici
commerciali e  amministrativi), Terni (stabilimento), per  il periodo
dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  aprile 1998 con  decorrenza 15
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25062  del  21  settembre  1998  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 18  maggio 1998 al 17  maggio 1999, della ditta  S.p.a. Rotostar,
con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale,  in favore dei  lavoratori dipendenti
dalla ditta S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita'
di  Ceprano (Frosinone),  per il  periodo dal  18 maggio  1998 al  17
novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 19  giugno 1998 con  decorrenza 18
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25063  del 21 settembre 1998, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  16   aprile  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Sartori
Sud, con sede in Brindisi e  unita' di cant. Enichem Brindisi, per il
periodo dal 9 giugno 1998 all'8 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  20 luglio  1998 con  decorrenza 9
giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n.  25064 del  21  settembre 1998,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
223/1991, relativi al periodo dal 25  luglio 1998 al 24 gennaio 1999,
della ditta S.p.a. Mapi - gruppo  Fochi, con sede in Taranto e unita'
di Taranto.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale  per amministrazione straordinaria,  in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Mapi  -
gruppo Fochi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo
dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999.
  Art. 3, comma 2, della legge 223/1991 - decreto del 25 luglio 1997.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25065  del 21 settembre 1998, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  24   luglio  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. C.D.I. -
Calitri  Denim  Industries,  con  sede in  zona  industriale  Calitri
(Avellino)  e unita'  di Calitri  (Avellino), per  il periodo  dal 12
luglio 1998 all'11 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 20  agosto 1998 con  decorrenza 12
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25066  del  21  settembre  1998  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, relativamente
al periodo dal 10 novembre 1997  al 9 maggio 1999, della ditta S.r.l.
A.Z. Surgelati Wonderfood, con sede  in Marcianise (Caserta) e unita'
di: stabilimento di Marcianise (Caserta).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood,
con  sede  in  Marcianise  (Caserta) e  unita':  di  stabilimento  di
Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1 novembre 1997 al 30 aprile
1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 dicembre 1997  con decorrenza 1
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25067  del  21  settembre  1998  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal  20   luglio  1998  al   19  luglio  1999,  della   ditta  S.r.l.
International Bois, con sede in  Grottammare (Ascoli Piceno) e unita'
di Grottammare (Ascoli Piceno).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  International  Bois,  con  sede  in
Grottammare (Ascoli Piceno) e  unita' di Grottammare (Ascoli Piceno),
per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 20  luglio 1998 con  decorrenza 20
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25068  del 21 settembre 1998, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Fidia Research  Sud, con sede
in Siracusa e unita' di Siracusa, per un massimo di 26 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 4 luglio 1998 al 3 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25069 del 21 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Ri.Me., con sede in Taranto
e unita' di Taranto, per un  massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
ottobre 1998 al 31 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25070  del 21 settembre 1998, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dal  Consorzio  agrario  provinciale  di
Firenze,  con  sede  in  Firenze  e  unita'  di  magazzini  di  Sesto
Fiorentino (Firenze),  per un massimo  di 40 dipendenti, e  uffici di
Firenze,  per  un  massimo  di   40  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
dicembre 1998 al 14 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale  della   previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal  contributo addizionale di  cui all'art. 8,  comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25071  del 21 settembre 1998, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Simona  Engineering, con sede
in  Roma  e unita'  di  Canegrate  (Milano),  per  un massimo  di  28
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 26  marzo  1998 al  25
settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 26
settembre 1998 al 25 marzo 1999.
  Il presente decreto  annulla e sostituisce il D.M.  24 luglio 1998,
n. 24843.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25072 del  21  settembre  1998,  il
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale, disposto  con
decreto ministeriale 5  aprile 1994 in favore  dei lavoratori sospesi
dipendenti dalla S.n.c. Camiceria Dierre,  con sede e stabilimento in
Buonconvento (Siena), per il periodo dal  2 settembre 1993 al 1 marzo
1994  e'  esteso ai  diciassette  lavoratori  per i  quali  l'azienda
suddetta aveva presentato istanza all'INPS istanza di CIGO.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 2
marzo 1994 al 1 settembre 1994.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25073  del 21 settembre 1998, a seguito
dell'accertamento di  cui all'art.  35, terzo  comma, della  legge n.
416/1981, intervenuto con  il decreto ministeriale del  5 marzo 1998,
e'  prorogata  la  corresponsione del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Avvenire nuova  editoriale  italiana, con  sede  in Milano  e
unita' di Pompei  (Napoli), per un massimo di sei  dipendenti, per il
periodo dal 30 dicembre 1997 al 29 giugno 1998.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani  sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale 25074  del 21  settembre 1998,  a seguito
dell'accertamento  di crisi  aziendale,  intervenuto  con il  decreto
ministeriale del 17 dicembre 1997, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  T.G.S. Telegiornale  di Sicilia,
con  sede  in Palermo  e  unita'  di Palermo,  per  un  massimo di  6
dipendenti, per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998.