Adeguamento delle quote e azioni nonche' dei parametri di cui agli articoli 7 e 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nelle societa' cooperative.(GU n.246 del 21-10-1998)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di societa' cooperative che dispone l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 7 e 10 della medesima legge in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; Vista la certificazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 febbraio 1998 da cui si rileva che la variazione percentuale verificatesi nel triennio 1995-1997 e' pari al 5,4% per l'anno 1995, al 3,92% per l'anno 1996, all'1,7% per l'anno 1997; Considerato che l'adeguamento in questione riguarda la rivalutazione delle quote e delle azioni sociali mediante destinazione di parte degli utili di esercizio nonche' la rivalutazione dei limiti massimi dei prestiti sociali; Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT; Decreta: Articolo unico Le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari al 5,4% per l'anno 1995; 3,9% per l'anno 1996; 1,7% per l'anno 1997. Roma, 31 luglio 1998 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro delle finanze Visco