Modificazioni agli articoli 3 e 17 e introduzione dell'articolo 17- bis del regolamento della Camera dei deputati.(GU n.246 del 21-10-1998)
L'art. 3 e' sostituito dal seguente: Art. 3. 1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale gia' proclamati eletti in collegi uninominali, nonche' ai deputati optanti tra piu' circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione. 2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La presidenza della Giunta provvisoria e' attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato piu' giovane d'eta' tra i componenti la Giunta provvisoria. L'art. 17 e' sostituito dal seguente: Art. 17. 1. La Giunta delle elezioni e' composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarita' delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilita', di incompatibilita' e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. 2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalita' previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicita'. 3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, ne' dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare. 4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta. Dopo l'art. 17 e' aggiunto il seguente: Art. 17-bis. 1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta. 2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volonta' di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile. 3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni. 4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera puo' essere convocata anche successivamente al suo scioglimento. Il Presidente: Violante LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 28). Presentato dalla Giunta per il regolamento il 30 settembre 1998 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta lo stesso 30 settembre. Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 5 ottobre 1998 e da essa approvato nella seduta del 6 ottobre 1998. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alla deliberazione: - Il testo degli articoli 3 e 17 del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'assemblea nella seduta del 6 ottobre, sopra riportate, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale gia' proclamati eletti in collegi uninominali, nonche' ai deputati optanti tra piu' circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione. 2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La presidenza della Giunta provvisoria e' attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 2; assume le funzioni di segretario il deputato piu' giovane d'eta' tra i componenti la Giunta provvisoria". "Art. 17. - 1. La Giunta delle elezioni e' composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarita' dalle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilita', di incompatibilita' e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. 2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalita' previste nel comma 4 dell'art. 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicita'. 3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, ne' dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare. 4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta".