MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 28 settembre 1998, n. 559 

  Situazioni di monopolio nel settore della vigilanza privata.
(GU n.248 del 23-10-1998)
 
 Vigente al: 23-10-1998  
 

                                  Ai prefetti della Republica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai questori della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al commissario  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Al comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza
  Si  e'  rilevato  che  negli  ultimi  anni  alcuni  fattori,  quali
l'accresciuto  livello della  domanda dei  servizi di  sorveglianza e
custodia  del  patrimonio,   la  progressiva  diversificazione  delle
esigenze  della   committenza,  e  la  possibilita'   di  accedere  a
tecnologie  sempre  piu  avanzate   abbiano  determinato  una  rapida
evoluzione del settore della vigilanza privata.
  Cio',  ha portato  ad una  profonda trasformazione  della struttura
degli  istituti di  vigilanza i  quali  hanno, via  via, acquisito  i
connotati di  imprese dalle  crescenti dimensioni, che  richiedono il
ricorso a  formule organizzative  piu' complesse e  l'investimento di
ingenti capitali.
  Queste circostanze  hanno evidentemente portato anche  un mutamento
nelle dinamiche del mercato verso  le quali questa amministrazione ha
ritenuto  di   dover  rivolgere  la  propria   attenzione  attese  le
implicazioni per la pubblica sicurezza.
  In questa ottica devono essere  inquadrate le iniziative avviate da
alcune  prefetture, anche  su impulso  di questo  Ministero, tese  ad
approfondire la conoscenza degli assetti proprietari delle imprese di
vigilanza privata.
  In  particolare  e'  emersa  l'esistenza  di  centri  di  interesse
economico,  a cui  fanno capo  piu'  istituti di  vigilanza, i  quali
apparentemente  si  presentano  come  entita'  distinte  avendo  come
titolari  delle  licenze  ex  art.  134  T.U.L.P.S.  diverse  persone
fisiche.  Tali  soggetti,  anche  se sotto  un  profilo  strettamente
giuridico sono dotati dei poteri di legale rappresentanza, in realta'
pongono in essere una sorta di interposizione fittizia di persona.
  Si  tratta di  un  fenomeno che  riguarda per  lo  piu' imprese  di
vigilanza  privata organizzate  come societa'  di capitali  e che  si
realizza   attraverso   modalita'    di   controllo   sostanzialmente
riconducibili  a  due  fattispecie:  in  talune  circostanze,  si  e'
riscontrato che i vari istituti  di vigilanza sono controllati da una
societa' holding o capogruppo la quale possiede direttamente le quote
di maggioranza del capitale sociale  di questi enti, ovvero controlla
societa' finanziarie  (subholding) che a loro  volta dispongono della
proprieta'  del capitale  degli  istituti; in  altre circostanze,  la
maggioranza delle quote sociali o delle azioni delle imprese operanti
nelle varie  provincie appartiene  alla medesima persona  fisica, che
puo'  cosi'  determinare  le  scelte e  gli  indirizzi  delle  stesse
imprese.
  In queste situazioni  si vengono a costituire delle  vere e proprie
posizioni di monopolio che  condizionano negativamente il mercato dei
servizi  di vigilanza  privata e  producono effetti  distorsivi della
libera concorrenza.
  Tale fenomeno  particolarmente accentuato  laddove gli  istituti di
vigilanza vengano autorizzati ex art.  134 testo unico ad operare non
sull'intero territorio della provincia  ma soltanto su alcuni comuni:
in tali ipotesi infatti risulta piu' agevole per un solo proprietario
controllare piu'  istituti ciascuno  dei quali  abbia la  licenza per
operare in un limitato ambito territoriale.
  E' evidente  che simili  situazioni, come gia'  accennato, incidono
sulla liberta' di concorrenza  che viene espressamente tutelata dalla
legge 10 ottobre  1990, n. 287, la quale individua  i comportamenti e
le  pratiche  commerciali considerate  lesive  di  tale bene,  quando
interessino il mercato nazionale ovvero una parte rilevante di esso.
  Orbene, gli ambiti provinciali entro cui hanno validita' le licenze
di vigilanza privata possono considerarsi parte rilevante del mercato
nazionale: siffatto  carattere, infatti,  non deriva  dalla incidenza
sul   totale    della   economia,   quanto   piuttosto    dalla   sua
significativita' per il  consumatore e dalla possibilita'  o meno per
quest'ultimo di fruire di beni o servizi prestati in aree geografiche
alternative (cfr. decisione  dell'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato n. 4496 del 12 dicembre 1996).
  L'esistenza  di  situazioni di  monopolio  a  favore di  gruppi  di
imprese assume inoltre importanza  anche con riguardo al conferimento
in  appalto di  servizi di  vigilanza  privata: e'  infatti di  tutta
evidenza  che  in  simili  situazioni potrebbero  essere  invitati  a
partecipare ad una gara d'appalto soltanto istituti, che, a mente del
codice  civile  (art.  2359)  e   della  legge  n.  287/1990,  devono
considerarsi controllati da una  medesima societa' capogruppo, oppure
da una medesima persona fisica.
  Nei fatti, verrebbe meno la  possibilita' di invitare a partecipare
agli incanti  per l'aggiudicazione di contratti  ad evidenza pubblica
una reale pluralita' di ditte concorrenti, atteso che - come rilevato
dalla Corte dei conti nella deliberazione del 28 marzo 1991, n. 78, -
le imprese  collegate o  controllate vanno considerate  come un'unica
realta' imprenditoriale.
  Si  puo' dunque  concludere  che la  costituzione  di posizioni  di
monopolio,   o  comunque   tali  da   incidere  negativamente   sulla
concorrenza nel settore di cui si  tratta, si pone in contrasto con i
principi ricavabili dall'art. 41 della  Costituzione e dalla legge n.
287 citata.
  In considerazione di quanto precede, sembra innanzitutto necessario
che  i  signori  prefetti  avviino  un'indagine  tesa  a  ricostruire
esattamente i rapporti intercorrenti tra i vari istituti di vigilanza
operanti nella  provincia, con  particolare riferimento  agli assetti
proprietari, verificando, nel contempo,  se' i singoli istituti siano
controllati da altro  soggetto giuridico che si  proponga sul mercato
come unico gruppo di imprese, (art. 2359 del Codice civile).
  Si  e', quindi,  dell'avviso  che l'attivita'  conoscitiva vada  in
questa  fase limitata  all'acquisizione  delle risultanze  reperibili
presso pubblici registri, quali ad esempio quelli esistenti presso le
Camere  di  commercio  industria  ed artigianato  ed  alle  forme  di
pubblicita' previste dalla legge  n. 310/1993, modificativa di alcune
norme del  codice civile  in tema  di proprieta'  di quote  ed azioni
delle societa' di capitali.
  Al termine di questa indagine, che dovra' concludersi possibilmente
entro il  31 dicembre  p.v., i. signori  prefetti vorranno  inviare a
questo  Ministero  un  rapporto   circa  l'esito  degli  accertamenti
esperiti,  indicando   nel  dettaglio  l'eventuale   esistenza  delle
situazioni  indicate negli  articoli  3,  5, 6  e  7  della legge  n.
287/1990. Sara' cura di questo Ministero tenere informata l'Autorita'
garante della concorrenza e  del mercato della complessiva situazione
del settore, risultante dall'elaborazione dei rapporti pervenuti.
  Nello stesso  tempo i signori prefetti  vorranno, altresi', avviare
le  necessarie   iniziative  volte   a  rimuovere,  seppure   con  la
inevitabile  gradualita',  le  situazioni  di  monopolio  o  comunque
restrittive della concorrenza eventualmente emerse.
  Queste  misure non  possono evidentemente  consistere nella  revoca
delle   licenze  concesse   agli   istituti   di  vigilanza   privata
riconducibili  a gruppi  di imprese  in posizione  di monopolio,  non
ricorrendo  le condizioni  espressamente  stabilite  dalla legge  per
l'adozione di  questi provvedimenti e non  essendo altresi' legittimo
travolgere posizioni lecitamente sorte.
  Si e', piuttosto, dell'avviso che  in simili fattispecie - premesso
che ogni  conseguente iniziativa  dovra' tendere a  salvaguardare gli
attuali  livelli occupazionali  - le  situazioni di  monopolio vadano
superate valutando se sia possibile estendere all'intera provincia la
validita'  delle  licenze  attualmente   limitate  a  singoli  comuni
oaddirittura a  parte del territorio  di un comune a  quegli istituti
che ne facciano  richiesta, previa opportuna verifica  in ordine alla
idoneita' e capacita'  dei medesimi e sempre che cio'  non risulti in
contrasto con il piu' generale interesse di pubblica sicurezza.
  Nei casi  in cui  tali soluzioni  non fossero  praticabili, fossero
controindicate   o   risultassero  comunque   insufficienti,   potra'
provvedersi  al   rilascio  di  nuove  autorizzazioni   ex  art.  134
T.U.L.P.S.
  In  particolare,  si  e' dell'avviso  che  occorra  preliminarmente
verificare  se  la situazione  di  monopolio  possa essere  eliminata
riesaminando istanze  a suo  tempo respinte  per ragioni  inerenti al
numero  e  all'importanza  degli istituti  gia'  operanti  sempreche'
ricorrano gli altri requisiti.
  Qualora,  nonostante  cio',  le   situazioni  di  cui  si  discorre
permangano in  tutto o in parte,  si potra' far luogo  al rilascio di
nuove autorizzazioni prendendo in considerazione le istanze pendenti,
in ordine cronologico di presentazione.
  Solo se questa procedura si  riveli infruttuosa, le SS.LL. potranno
prendere  in considerazione  nuove domande  inoltrate successivamente
alla diramazione della presente direttiva.
  Si rammenta a tal proposito che l'art. 136 T.U.L.P.S. condiziona il
rilascio delle  licenze, tra l'altro,  alla valutazione da  parte del
prefetto non solo  delle esigenze di ordine e  sicurezza pubblica, ma
anche  dell'importanza del  numero degli  istituti di  vigilanza gia'
operanti nella provincia.
  Tale  norma va  dunque interpretata  anche alla  luce dei  principi
posti  dalla  legge  n.  287/1990 sicche'  lo  stesso  prefetto  deve
determinarsi in  ordine all'accoglimento o  al diniego di  domande di
nuove autorizzazioni anche in  funzione dell'interesse pubblico ad un
corretto svolgimento del mercato dei servizi in questione.
  Tale  interpretazione  sembra  in  armonia  con  la  giurisprudenza
amministrativa la quale ha ripetutamente affermato che il citato art.
136 va interpretato contemperando le ragioni della sicurezza pubblica
con  il principio  sancito  dal citato  art.  41 della  Costituzione,
secondo cui la liberta' di  iniziativa economica puo' essere limitata
soltanto  in vista  della salvaguardia  di altri  rilevanti interessi
pubblici (si vedano tra le piu' recenti decisioni: Consiglio di Stato
Sez. IV 21  giugno 1994, n. 176, Consiglio di  Stato 22 ottobre 1996,
n. 1271, TAR Sardegna 12 marzo 1996,  n. 496, TAR Campania Sez. III 4
febbraio 1997, n. 596, TAR Veneto  18 giugno 1996, n. 166, TAR Puglia
Sez. I 26 marzo 1997, n. 215, nonche' i pareri del Consiglio di Stato
18 dicembre 1996, n. 3068/1996 e 22 ottobre 1997, n. 1513/1997).
  La stessa giurisprudenza ha,  altresi', sottolineato l'esigenza che
venga adeguatamente  motivato l'eventuale provvedimento di  diniego e
che la  valutazione del numero  e dell'importanza degli  istituti sia
eseguita   in  relazione   della   tipologia  di   servizi  da   essi
concretamente espletati (si vedano le sentenze: Consiglio di Stato 27
gennaio 1983, n. 745 e TAR Puglia 23 marzo 1997, n. 215).
  Si deve, peraltro, ricordare che il ripristino di una situazione di
reale  concorrenza   rende  necessario  non  soltanto   eliminare  le
situazioni   di  monopolio,   ma   anche   assicurare  una   corretta
applicazione   delle  istruzioni   emanate   con   le  circolari   n.
559/C.14514.10089.D(7),    del    15     novembre    1997,    e    n.
559/C.15520.10089.D(7),  del  30  giugno  1998 -  aventi  ad  oggetto
"Tariffe per le prestazioni dei servizi di vigilanza privata", cui si
rinvia, con le  quali, a partire dal 1 ottobre  p.v., viene soppressa
la fissazione delle tariffe minime  da parte del prefetto con proprio
provvedimento annuale.
  A tale proposito conviene rammentare che nella citata circolare del
15 novembre 1997  veniva sottolineata la necessita'  che il prefetto,
nell'approvare le tariffe ai sensi dell'art. 257 reg. es. T.U.L.P.S.,
verificasse che "... l'interessato abbia indicato nella tabella tutti
i  compensi   richiesti  per  ognuna  delle   tipologie  dei  servizi
autorizzati ...".
  Per  meglio  specificare  il  senso della  citata  disposizione  si
ritiene  opportuno  che  le   SS.LL.,  all'atto  della  presentazione
dell'elenco delle  tariffe, richiedano ai titolari  degli istituti di
esporre le  singole voci relative  ai costi effettivi e  connessi che
concorrono a formare l'ammontare.
  Tale  indicazione consentira'  al pretto  non gia'  di svolgere  un
sindacato di  congruita' economicoaziendale sulle tariffe,  bensi' di
valutare  la loro  compatibilita'  con il  trattamento economico  del
personale risultante dai contratti collettivi vigenti nella provincia
(nazionale e integrativo), con gli  obblighi di legge, assicurativi e
tributari  che  vincolano  l'attivita' degli  istituti  di  vigilanza
privata, nonche' con gli oneri sui medesimi ricadenti a seguito delle
prescrizioni   eventualmente  imposte   dall'autorita'  di   pubblica
sicurezza sia al  momento del rilascio della  licenza (prefetto), che
in quello della approvazione del regolamento dei servizi (questore).
  Ai fini di tale accertamento, preordinato dunque ad una verifica di
legalita', il  prefetto richiedera' apposite dichiarazioni  ai legali
rappresentanti  delle  imprese  interessate  in  ordine  al  puntuale
assolvimento degli  obblighi di legge e  degli oneri cui si  e' fatto
cenno.
  Nei  confronti  degli  istituti  di vigilanza  che  risultino  aver
praticato  tariffe inferiori  a  quelle  approvate andranno  attivati
mirati controlli tesi ad accertare l'eventuale violazione delle norme
di  settore,  ovvero  l'eventuale ricorso  a  prestazioni  lavorative
occulte, nonche' la liceita' dei mezzi di finanziamento dell'impresa.
  Le medesime  "autocertificazioni" e i correlati  controlli andranno
comunque ripetuti periodicamente nei  confronti di tutti gli istituti
operanti nella provincia.
  Ai fini delle verifiche finalizzate all'approvazione delle tariffe,
le SS.LL. valuteranno  la possibilita' di valersi, nelle  forme e con
le modalita' che si riterranno piu' opportune, di consulenze tecniche
e specialistiche fornite  da esperti di altri  enti o amministrazioni
pubbliche  ovvero  anche  da  operatori  del  settore,  eventualmente
istituendo apposite sedi consultive.
  Naturalmente,   qualora   dai  controlli   effettuati   emergessero
comportamenti illeciti  o le  dichiarazioni rese  dovessero risultare
false,   dovranno  essere   prontamente   adottati  i   provvedimenti
sanzionatori  previsti  e  dovra'  esperirsi  ogni  utile  iniziativa
mirante  a  ripristinare  le  condizioni di  legalita'  in  cui  deve
svolgersi l'attivita' in parola. In particolare pare necessario porre
ogni  attenzione anche  ad eventuali  comportamenti preordinati  alla
elusione delle sanzioni applicate, ad esempio mediante interposizioni
fittizie di persona, costituzione di societa' artificiose o altro.
  Alla  luce dei  chiarimenti  e delle  precisazioni sopra  formulate
circa  l'esatta portata  delle  direttive a  suo  tempo impartite  in
materia di tariffe,  ed allo scopo di consentire ad  ogni istituto di
riformulare la propria  tabella con le modalita'  sopra descritte, si
reputa opportuno  che la soppressione della  fissazione delle tariffe
minime da parte del prefetto, gia' disposta a decorrere dal 30 giugno
u.s. e poi rinviata al  1 ottobre p.v., venga ulteriormente prorogata
al prossimo 31 gennaio.
  Si  resta in  attesa  di ricevere  le relazioni  di  cui sopra  che
dovranno  essere  trasmesse  anche  nel   caso  in  cui  non  vengano
riscontrate situazioni di monopolio o  di concentrazione di imprese -
indicando,  ovviamente,  le  iniziative eventualmente  intraprese  al
riguardo.
                                              Il Ministro: Napolitano