Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.249 del 24-10-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle universita'; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 riguardante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico -disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994, inerente alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai diplomi universitari afferenti alla facolta' di farmacia; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, riguardante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in "Tecniche erboristiche"; Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria; Visto il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 267, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'universita' per il triennio 1998/2000, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Vista la proposta formulata dagli organi accademici di questa Universita', riguardante l'istituzione dei diplomi universitari della facolta' di farmacia sotto indicati: Tabella XXVII-ter 1) Informazione scientifica del farmaco; 2) Tecnologie farmaceutiche articolato nei due orientamenti: a) Tossicologia dell'ambiente; b) Prodotti cosmetici; 3) Controllo di qualita' nel settore industriale farmaceutico. Tabella XXVIII-ter 1) Tecniche erboristiche; Viste le relazioni del nucleo di valutazione interno del 18 e 30 giugno 1998; Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nelle adunanze del 19 giugno 1998, in ordine all'istituzione dei diplomi universitari in: Tecnologie farmaceutiche; Informazione scientifica sul farmaco. Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di questa universita', riguardante l'istituzione dei predetti diplomi universitari della facolta' di farmacia; Considerato che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico d'Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopra indicato, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Art. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come segue: Dopo l'art. 94 della sezione V, Titolo II, parte seconda, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei diplomi universitari della facolta' di farmacia: Art. 95. TABELLA XXVII-ter Informazione scientifica del farmaco Tecnologie farmaceutiche Il diploma in tecnologie farmaceutiche e' articolato in due orientamenti: 1) Tossicologia dell'ambiente; 2) Prodotti cosmetici. I corsi hanno lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica. Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in "Informazione scientifica sul farmaco" e in "Tecnologie farmaceutiche". Art. 96. Accesso al diploma L'iscrizione ai corsi e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero di iscritti a ciascun corso e' stabilito annualmente dal senato accademico su proposta del consiglio di facolta' in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 97. Corsi di laurea e di diplomi affini - Riconoscimenti Ai fini del proseguimento degli studi, ciascun corso di diploma di cui all'art. 1 e' dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea della facolta' di cui alle tabelle XXVII e XXVII-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 (Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1989, n. 109). I corsi di diplomi afferenti al medesimo corso di laurea sono affini tra loro. Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno gia' conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facolta' riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale e' richiesto il trasferimento o l'iscrizione. La facolta' indica, altresi', l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, dev'essere di norma il terzo. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti: a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualita' nel corso ufficiale al quale si richiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovra' tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea; b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo; c) il numero di insegnamenti di cui in a) ed in b) che puo' essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovra' variare di un minimo di cinque ad un massimo di sette annualita' considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovra' tenere conto nei trasferimenti del corso di diploma a quello di laurea. Art. 98. Articolazione dei corsi di studi L'attivita' didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche. Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attivita' didattiche complessive. Ogni corso di diploma e' costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualita' con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da piu docenti) viene effettuato con un unico esame. Un numero di annualita' variabile da sei ad otto sara' costituito da insegnamenti "istituzionali" facenti parte ciascuno di uno specifico settore scientificodisciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma. Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualita' monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o piu' settori scientifico- disciplinari. La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli settori scientifico- disciplinari indicati per ciascun diploma, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico- disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare di aver acquisito la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese: tale capacita' sara' accertata con modalita' che saranno definite dal consiglio di facolta'. Le rimanenti annualita', fino alla concorrenza di quindici saranno costituite da insegnamenti "caratterizzanti" lo specifico corso di diploma o lo specifico orientamento. Tali annualita', ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite ad ogni singolo diploma e riportate al successivo art. 99. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati. La facolta' nell'attivare il corso degli studi potra' discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualita' non superiore a tre. Art. 99. Ordinamento didattico Le tabelle che seguono riportano i curricola dei diplomi universitari delle facolta'. In esse sono indicate le specifiche competenze dei diplomati, le aree disciplinari con le relative annualita' e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale. Le discipline riportate nelle tabelle hanno mero carattere esemplificativo non vincolante. Art. 100. Diploma di informazione scientifica sul farmaco L'obiettivo del corso di diploma e' quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a svolgere attivita' di informazione scientifica sulle capacita' medicinali, sui presidi medicochirurgici e sui prodotti dietetici allo scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari, nei settori pubblico e privato, le caratteristiche e le proprieta' dei medicamenti, onde assicurare il corretto impiego, secondo quanto previsto dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e dal decreto del Ministro della sanita' 23 giugno 1981. Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in farmacia. Il numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientificodisciplinari sono riportati in tabella. _____________________________________________________________________ Tipo Codice Settore N. Esempi di scientifico annua- discipline disciplinare lita' _____________________________________________________________________ Ist. E09A Anatomia umana 1 Anatomia umana Ist. E05A Biochimica 1 Biochimica Ist. C03X Chimica gen. inorganica 1 Chimica gen. inorganica Ist. C05X Chimica organica 1 Chimica organica Ist. E04A Fisiologia generale 1 Fisiologia generale Ist. F04A Patologia generale 1 Patologia generale Ist. A02A Analisi matematica I e lI Carat. C08X Farmaceutico,tecnol. applicativo 1 Farmacocinetica e metabolismo dei farmaci Carat. E07X Farmacologia 2 Farmacologia e farmacoterapia tossicologia 1 Matematica, fisica A02B Probab.e statistica matematica B01B Fisica Ist. F22A Igiene generale ed applicata Microbiologia, igiene F05X Microbiologia e micro- biologia clinica Carat. C07X Chimica farmaceutica 2 Analisi dei medicinali Carat. 2 Annualita' per inse- gnamenti carat- terizzanti di sede _____________________________________________________________________ Art. 101. Diploma in tecnologie farmaceutiche Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esso si articola in due orientamenti: 1) Tossicologia dell'ambiente; 2) Prodotti cosmetici. L'obiettivo del diploma e' quello di fornire operatori aventi conoscenze culturali e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientificosperimentale. Il diplomato avra' competenze specifiche per il controllo e la preparazione di prodotti di interesse cosmetico per le sue analisi chimicotossicologiche utili alla valutazione della sicurezza dell'ambiente. Il numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientificodisciplinari sono riportati in tabella. _____________________________________________________________________ Orientamenti _______________ Tipo Codice Settore t d a P c a Esempi di scientifico o e n r o n discipline disciplinare s l n o s n s l u d m u i ' a o e a c a l t t l o m i t i i l b t i c t o i a' i a' g e i n a t e _____________________________________________________________________ Ist. E05A Biochimica 1 1 Biochimica Ist. C03X Chimica generale ed inorganica 1 1 Chimica generale ed inorganica Ist. C05X Chimica organica 1 1 Chimica organica Ist. A02B Probabilita e statistica matem. 1 1 Matematica Ist. B01B Fisica 1 1 Fisica Ist. F05X F221 Microbiologiae microbiologia clinica, igiene generale ed applicata 1 1 Microbiologia, igiene Ist. E09A E04A F04A Anatomiaumana, fisiologia generale, patologia generale 1 Anatomia umana, fisiologia generale Carat. C07X E07X Chimica farma- ceutica, farmacologia 2 2 Chimica tossico- logica, tossicologia Carat. C01A C07X C08X Chimica analitica, chimica farma- ceutica, farma- ceutico tecnolo- gico applicativo 2 2 Analisi prodotti cosmetici analisi chimico tossicologica, chimica analitica degli inquinanti Carat. C08X Farmaceutico tecnologico applicativo 1 1 Tecnologia socio-economia e legislaz. farmaceutiche, brevettistica farmaceutica, formulazione e legislaz. dei prodotti cosmetici Carat. C08X Farmaceutico tecnologico applicativo 2 Farmacocinetica e metabolismo dei farmaci, analisi dei prodotti cosme- tici, chimica dei prodotti cosmetici Carat. C09X Chimica bromatologica 1 Chimica degli alimenti, chimica bromatologica Carat. E07X Farmacologia 1 Tossicologia cellulare Carat. C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali 1 Chimica dell'ambiente Carat. 1 1 Annualita' li-. bera a scelta delle sedi _____________________________________________________________________ Art. 102. Esame di diploma L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potra' anche essere discusso un eventuale elaborato finale. Art. 103. Regolamento dei corsi di diploma I consigli di facolta' determinano, con apposito regolamento ed in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 4 e 5. Nel piano di studi saranno individuati: gli insegnamenti "istituzionali" e "caratterizzanti" definiti dall'art. 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovra' essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento: la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticita'; le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosenza, 23 settembre 1998 p. Il rettore: Trebisacce