Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli validi per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.(GU n.260 del 6-11-1998)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Ana Maria Mendez Garcia, nata il 6 agosto 1963 a Avila (E), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "abogado" di cui e' in possesso dal 7 gennaio 1998, come attestato dal Colegio de Abogados di Avila (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato che il richiedente e' insignito del titolo accademico spagnolo di "licenciado en Derecho" conseguito presso l'Universita' di Salamanca il 17 settembre 1997; Considerato che ha altresi' sostenuto diversi esami presso l'Universita' degli studi di Pavia, avendo usufruito per l'anno accademico 1995/96 di una borsa di studio "Erasmus" (PIC F 1370); Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano; Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 settembre 1998; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo numero 115/1992 sopra indicato; Decreta: 1. Alla sig.ra Ana Maria Mendez Garcia, nata il 6 agosto 1963 a Avila (E), cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli "avvocati". 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto penale; 2) diritto processuale penale; 3) diritto processuale civile; 4) diritto civile; 5) diritto amministrativo; 6) diritto del lavoro; 7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. 3. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994. 5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 29 ottobre 1998 Il direttore generale: Hinna Danesi