MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 ottobre 1998 

  Riconoscimento  di  titolo   accademicoprofessionale  estero  quale
titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.
(GU n.261 del 7-11-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del  sig. Lau Joachim, nato il 23  settembre 1945 a
Stoccarda, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
12  del sopra  indicato  decreto legislativo,  il riconoscimento  del
titolo  professionale  di  "rechtsanwalt", rilasciatogli  in  data  3
dicembre  1976  dal presidente  del  tribunale  di Marburg,  ai  fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
  Considerato che  il richiedente  ha concluso il  percorso formativo
accademico superando il primo esame di  Stato il 20 luglio 1972 ed il
secondo il 30 settembre 1976;
  Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione legale  in Italia
occorre la  conoscenza approfondita  di materie proprie  e specifiche
dell'ordinamento italiano;
  Rilevato,   tuttavia,  che   la  documentazione   prodotta  attesta
l'acquisizione di  conoscenze professionali  nei settori  del diritto
civile e del diritto processuale civile;
  Considerato,  per   converso,  che  l'iscrizione   nell'albo  degli
avvocati autorizza  il migrante a svolgere  l'attivita' forense anche
nei settori penale  ed amministrativo e che,  pertanto, e' necessario
fornire  prova del  possesso  di adeguate  conoscenze  anche in  tali
campi, attesa la particolare  importanza dell'attivita' di patrocinio
legale e  la tutela di  rango costituzionale riconosciuta  al diritto
alla difesa;
  Rilevato che  il Lau  non ha dimostrato  di aver  acquisito congrua
esperienza professionale nei settori suddetti;
  Viste le determinazioni della conferenza  di servizi tenutasi il 16
ottobre 1997;
  Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria
nella seduta appena indicata;
  Visto 1'art.  6, n.  2 del decreto  legislativo n.  115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1. Al  sig. Lau  Joachim, nato  il 23  settembre 1945  a Stoccarda,
cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo accademico professionale
di  "rechtsanwalt"  di  cui  in  premessa  quale  titolo  valido  per
l'iscrizione all'albo degli "avvocati".
  2. Detto riconoscimento e' subordinato  al superamento di una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
   1) diritto costituzionale;
   2) diritto del lavoro;
   3) diritto penale;
   4) diritto processuale penale;
   5) diritto amministrativo;
   6) diritto internazionale privato;
   7) diritto commerciale;
   8) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  3. La  prova di che  trattasi si compone di  un esame scritto  e un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  4. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione
d'esame di cui al P.D.G. 1  dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.
25 marzo 1994.
  5.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo
secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 28 ottobre 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi