UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.267 del 14-11-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del  Sacro  Cuore,
approvato con  regio decreto  20 aprile 1939,  n. 1163,  e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze politiche
del 22 giugno 1994, intesa  ad ottenere il riordinamento della scuola
di specializzazione in economia e relazioni internazionali;
  Vista la proposta del senato accademico del 15 luglio 1994;
  Vista la  delibera del consiglio  di amministrazione del  21 luglio
1994;
  Vista la comunicazione rettorale del 22 luglio 1994, prot. n. 7260,
con  la quale  era stata  inoltrata al  Ministero dell'universita'  e
della ricerca  scientifica e  tecnologica la  documentazione relativa
alla modifica statutaria in argomento;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
comma 95;
  Vista la nota  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica prot.  n. 1/1998 del 16 giugno 1998
recante "Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica";
  Vista la proposta del senato accademico del 1 ottobre 1998;
  Vista la  delibera del consiglio  di amministrazione del  5 ottobre
1998;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  di statuto  proposta, ai  sensi del  comma quarto,  seconda
parte,  dell'art.  17 del  testo  unico  delle leggi  sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Considerato   che  nelle   more  dell'emanazione   del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Nella  parte VI  "Delle scuole  e  dei corsi  post universitari  di
perfezionamento e di specializzazione", titolo V "facolta' di scienze
politiche" dello statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore -
approvato con  regio decreto  20 aprile 1939,  n. 1163,  e successive
modifiche  ed integrazioni  -, gli  articoli di  cui al  numero "1  -
Scuola di  specializzazione in  economia e  relazioni internazionali"
vengono   abrogati  e   sostituiti  dal   seguente  articolato,   con
conseguente rinumerazione degli articoli successivi;
  "1   -  Scuola   di  specializzazione   in  economia   e  relazioni
internazionali
                              Art. 367.
  E'  istituita presso  l'Universita'  cattolica del  Sacro Cuore  di
Milano  la  scuola  di   specializzazione  in  economia  e  relazioni
internazionali, che conferisce il  diploma di specialista in economia
e relazioni internazionali.
  Per  lo svolgimento  delle  attivita'  della scuola,  l'Universita'
cattolica puo'  stipulare convenzioni  annuali o poliennali  con enti
pubblici e privati nazionali e/o internazionali.
                              Art. 368.
  La direzione  della scuola  ha sede presso  la facolta'  di scienze
politiche  che  provvede  all'organizzazione didattica  della  scuola
secondo  il disposto  dell'art. 4  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
                              Art. 369.
  La scuola ha  lo scopo di fornire una  conoscenza scientifica delle
relazioni e delle istituzioni internazionali, promuovendo altresi' la
ricerca nei campi dell'analisi  economica e politologica dei problemi
del sistema internazionale.  Tale conoscenza costituisce l'essenziale
requisito per  legittimare la  qualifica di  specialista nei  rami di
esercizio professionale che, attinenti ai campi dell'economia e delle
relazioni internazionali,  interessano sia  gli organismi  pubblici e
privati nazionali sia le organizzazioni internazionali.
  Nella scuola  vengono trattati  - anche sotto  i profili  storici e
giuridici, e mediante l'elaborazione  e applicazione delle pertinenti
metodologie di analisi  - i temi dello sviluppo  economico e politico
mondiale,  della crescita  di  lungo periodo  dei sistemi  economici,
delle  trasformazioni   geopolitiche,  della  dinamica   dei  sistemi
economici comparati  con riferimento ai differenti  gradi di sviluppo
delle   relazioni  tra   economie   nelle   grandi  aree   regionali,
dell'articolazione dei livelli di  governo, dei progetti di sviluppo,
dell'innovazione tecnologica, dell'ambiente a livello internazionale.
Particolare  attenzione viene  rivolta alla  collocazione dell'Italia
nel contesto europeo e rispetto all'area mediterranea, oltre che alle
relazioni tra  l'Italia e i Paesi  con diverso grado di  sviluppo. Le
finalita' e le attivita' della  scuola soddisfano inoltre il disposto
dell'art.  3 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 10  marzo
1982, n. 162, essendo rivolte anche alle qualificazioni professionali
necessarie all'attuazione  dei piani di sviluppo  economico e sociale
previsti  dalla  legge  9  febbraio   1979,  n.  38,  in  materia  di
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
                              Art. 370.
  La  durata del  corso  e' di  due  anni e  non  e' suscettibile  di
abbreviazioni.
                              Art. 371.
  Il numero massimo degli iscritti e' di venticinque per ogni anno.
  I concorsi  di ammissione  sono banditi  con decreto  rettorale che
stabilira' in  tempo utile  anche il numero  degli iscritti  per ogni
anno accademico.
  Il   numero  complessivo   degli  specializzandi   di  cittadinanza
straniera verra' determinato ogni anno dal consiglio della scuola.
  Requisiti di ammissione per tali candidati sono la conoscenza della
lingua  italiana e  il possesso  di  titolo di  studio in  disciplina
pertinente  secondo il  consiglio della  scuola alle  finalita' della
scuola stessa.
                              Art. 372.
  Alla  scuola sono  ammessi  coloro i  quali  abbiano conseguito  il
diploma di laurea in scienze  politiche o giurisprudenza o economia e
commercio o  diplomi di  laurea equivalenti, secondo  quanto fissera'
annualmente il consiglio della scuola stessa.
  La domanda di ammissione alla scuola deve essere diretta al rettore
dell'Universita' e deve essere corredata  di un certificato di laurea
con l'indicazione dei  voti conseguiti in tutti gli  esami speciali e
in quello di laurea.
                              Art. 373.
  L'ammissione avviene  in adempimento dei criteri  fissati dall'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
e del decreto ministeriale del  16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 6 ottobre 1982).
  Per  l'ammissione alla  scuola e'  richiesto il  superamento di  un
esame consistente in una prova  scritta che dovra' svolgersi mediante
domande a risposte multiple,  integrata eventualmente da un colloquio
e da  una valutazione, in misura  non superiore al 30%  del punteggio
complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
  a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
    b) il voto di laurea;
  c) il  voto riportato negli esami  di profitto del corso  di laurea
nelle materie concernenti la specializzazione;
    d) le pubblicazioni nelle predette materie.
  Il punteggio  dei predetti  titoli e'  quello stabilito  dal citato
decreto ministeriale 16 settembre 1982.
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione  al numero  dei posti  disponibili, si  siano collocati  in
posizione utile nelle graduatorie  compilate sulla base del punteggio
complessivo riportato.
  Nel caso di convenzioni con enti pubblici e privati, che prevedano,
a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la
scuola, la commissione  per l'esame di ammissione,  composta di norma
da cinque  professori di ruolo  designati dal consiglio  della scuola
stessa, puo' essere  integrata da un docente o  cultore delle materie
attinenti, scelto dal consiglio entro  una terna designata dagli enti
erogatori.
                              Art. 374.
  Organizzazione dei  corsi: durante il  primo anno di  corso vengono
impartiti   cinque  insegnamenti,   durante  il   secondo  anno   tre
insegnamenti.
  Nel   primo  anno   di   corso   sono  obbligatorie   (insegnamenti
fondamentali) tre discipline, che verranno indicate anno per anno dal
consiglio della scuola tra le seguenti:
   1) economia politica superiore;
   2) struttura del sistema economico mondiale;
   3) teoria e tipologia dei processi politici;
   4) relazioni internazionali;
   5) organizzazione economica internazionale;
   6) istituzioni internazionali.
  Lo  studente deve  altresi'  scegliere due  materie  nel gruppo  di
discipline opzionali (complementari).
  Nel  secondo   anno  di   corso  sono   obbligatorie  (insegnamenti
fondamentali) due discipline, che verranno indicate anno per anno dal
consiglio della scuola tra le seguenti:
   1) economia internazionale;
   2) economia e organizzazione delle aree regionali;
   3) sistemi politici comparati;
   4) storia dell'integrazione europea;
   5) diritti dell'uomo.
  Lo  studente deve  altresi'  scegliere una  materia  nel gruppo  di
discipline opzionali  (complementari). Sono complementari  oltre agli
insegnamenti  sopra  elencati  nel   caso  non  siano  indicati  come
fondamentali anno  per anno  dal consiglio  della scuola,  i seguenti
insegnamenti:
   1) diritto commerciale internazionale;
   2) diritto finanziario internazionale;
   3) diritto industriale internazionale;
   4) diritto internazionale privato;
   5) diritto internazionale pubblico;
   6) amministrazione comparata;
  7)  legislazione internazionale  comparata  dei  beni culturali  ed
ambientali;
   8) economia dei Paesi in via di sviluppo;
  9) economia dell'innovazione e dei trasferimenti di tecnologia;
   10) economia e politica internazionale del lavoro;
  11) economia e politica internazionale delle risorse naturali;
   12) economia e politica monetaria internazionale;
   13) teoria e politica dello sviluppo economico;
   14) economia europea;
   15) economia e storia della popolazione;
   16) economia e politica internazionale dell'ambiente;
   17) geoeconomia;
   18) il sistema bancario e creditizio internazionale;
   19) il sistema politico internazionale;
   20) integrazione economica internazionale;
   21) organizzazione internazionale;
   22) politica del commercio internazionale;
  23) storia delle relazioni e istituzioni economiche internazionali;
   24) politiche pubbliche europee;
   25) geopolitica;
   26) politica comparata;
   27) organizzazione politica europea;
   28) scienza delle relazioni internazionali;
   29) sistemi economici comparati;
   30) storia contemporanea (superiore);
   31) storia della popolazione;
  32) storia delle istituzioni e delle relazioni internazionali;
   33) storia dello sviluppo economico mondiale;
   34) storia economica (superiore);
   35) storia dell'organizzazione internazionale;
   36) teoria e tecnica dei progetti di sviluppo;
   37) teoria e tipologia delle organizzazioni complesse;
   38) dinamiche demografiche e movimenti migratori;
   39) studi strategici;
   40) dinamica dell'organizzazione dei mercati;
   41) sociologia del lavoro;
   42) sociologia del mutamento;
   43) comunicazione politica.
  In relazione  alle specifiche  finalita' di  conoscenza scientifica
della  scuola,   indicate  al  precedente  articolo,   e  considerato
altresi', secondo il disposto dell'art.  3 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, che l'attuazione dei piani di
sviluppo economico e sociale, ed  in particolare quelli connessi alla
legge  9  febbraio  1979,  n.   38,  rende  necessarie  nuove  figure
professionali per  la cui realizzazione  non sono istituiti  corsi di
studi  universitari,  le   discipline  fondamentali  e  complementari
indicate sono  afferenti a gruppi disciplinari  (in particolare degli
indirizzi politicoeconomico, politicointernazionale, storicopolitico,
politicoamministrativo e  politicosociale) della facolta'  di scienze
politiche con una finalizzazione e specializzazione maggiore rispetto
alle consuete discipline dei curricula di laurea.
                              Art. 375.
  Gli insegnamenti annuali vengono impartiti  con un numero di ore di
lezione pari a  quelle di un corso universitario  e quelli semestrali
con ore di lezione pari alla meta' di un corso annuale.
  Il consiglio della scuola  stabilisce quali degli insegnamenti sono
svolti con  corsi annuali e quali  con corsi semestrali. A  tutti gli
effetti e' stabilita  l'equivalenza tra un corso annuale  e due corsi
semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in
due corsi  semestrali: al  termine del  primo corso  semestrale avra'
luogo una prova  d'esame intermedia; al termine  del secondo semestre
il  voto  finale  ottenuto  potra'  tenere  conto  della  valutazione
intermedia.
  Ferma restando la  possibilita' di sostituire corsi  annuali con un
numero doppio  di corsi  semestrali, fino  ad un  massimo di  5 corsi
annuali o  10 corsi semestrali  del corso di  specializzazione, detti
corsi possono  essere svolti  coordinando moduli didattici  di durata
piu'  breve,  svolti   anche  da  docenti  diversi,   per  un  numero
complessivamente uguale di ore.  Il consiglio della scuola designera'
un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma e stabilira'
altresi' i  modi di verifica del  profitto e le norme  di equivalenza
con gli esami dei corsi annuali e semestrali.
  Il consiglio  della scuola  puo' determinare all'inizio  di ciascun
anno accademico lo svolgimento di insegnamenti annuali nell'ambito di
un solo  semestre, vale  a dire  lo svolgimento di  un numero  di ore
doppio di un corso semestrale.
  Le  materie di  insegnamento possono  essere integrate  di anno  in
anno, con delibera del consiglio della scuola, da corsi, conferenze e
seminari su  argomenti specialistici  tenuti da studiosi  delle varie
materie.
                              Art. 376.
  Gli specializzandi sono tenuti a seguire  i corsi delle lezioni e a
partecipare  alle  attivita'  pratiche  nei termini  qui  di  seguito
precisati:
  a) la frequenza e' obbligatoria per un numero di ore di lezione non
inferiore  all'85%  delle  lezioni  del corso.  Tale  numero  di  ore
obbligatorie,  per   cio'  che  concerne   l'eventuale  distribuzione
temporale nel  corso dell'anno, viene stabilito  all'inizio dell'anno
dagli organi direttivi  della scuola, in base ai  programmi dei corsi
obbligatori ed opzionali;
  b)  durante l'anno  di corso  vengono tenuti  seminari e  attivita'
pratiche  stabilite   all'inizio  dell'anno.  E'  fatto   obbligo  di
partecipare  agli stessi  secondo le  modalita'  di cui  al punto  a)
precedente;
  c) durante l'anno potranno essere  tenuti, a seconda delle esigenze
dei  singoli  insegnamenti,   attivita'  pratiche  consistenti  nella
predisposizione da  parte degli specializzandi di  elaborati sui temi
di insegnamento sotto la supervisione dei docenti.
  Poiche' alcuni moduli, seminari specialistici e conferenze potranno
essere tenuti in lingua inglese, la conoscenza di questa lingua e' un
requisito  necessario  per  lo  specializzando.  Il  consiglio  della
scuola, valutata  l'opportunita' in  relazione ai moduli,  seminari e
conferenze programmati anno per anno, puo' stabilire l'obbligo per lo
specializzando di frequentare con profitto un corso di lingua inglese
o anche - in funzione delle specifiche esigenze didattiche - di altre
lingue.
  Le  modalita'  di  accertamento  degli  adempimenti  relativi  alla
frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel
manifesto annuale degli studi.
  Restano  fermi peraltro  i  disposti  degli articoli  11  e 12  del
decreto del  Presidente della Repubblica  10 marzo 1982, n.  162, nel
cui ambito altre specificazioni sui  doveri e sugli adempimenti degli
specializzandi possono essere stabiliti  dagli organi direttivi della
scuola all'inizio di ogni anno accademico.
                              Art. 377.
  Per  il conseguimento  del  diploma di  specialista  in economia  e
relazioni  internazionali  e'  richiesto  il  superamento  dell'esame
teoricopratico di  cui all'art. 11  del decreto del  Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al primo e secondo anno di
frequenza. Superato l'esame teoricopratico dell'ultimo anno, il corso
di  studi  si   conclude  con  un  esame   finale  consistente  nella
discussione di  una dissertazione  scritta su una  o piu'  materie di
insegnamento.
  La commissione giudicatrice  di tale esame finale  e' costituita da
cinque  professori della  scuola designati  dal relativo  consiglio e
integrati  di volta  in volta  dal docente  o dai  docenti da  cui e'
tenuto l'insegnamento della materia in cui avviene la dissertazione.
  La commissione giudicatrice per  l'esame teoricopratico relativo ad
ogni  anno  di  corso  e' costituita  dai  docenti  delle  discipline
interessate  dal  programma  di  formazione  dei  candidati  e  viene
indicata annualmente dal consiglio della scuola.
  A coloro  che abbiano superato  l'esame finale viene  rilasciato il
diploma di specialista in economia e relazioni internazionali.
                              Art. 378.
  L'importo  delle tasse  e  soprattasse dovute  dagli iscritti  alla
scuola    e'   determinato    dal   consiglio    di   amministrazione
dell'Universita' in base alle vigenti disposizioni di legge.
  I contributi sono stabiliti anno per anno dallo stesso consiglio di
amministrazione.
                              Art. 379.
  Gli organi della  scuola, costituiti in base  al disposto dell'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
sono:
    a) il consiglio;
    b) il direttore.
                              Art. 380.
  Il  consiglio, presieduto  dal direttore,  e' composto  dai docenti
universitari di ruolo, dai  ricercatori confermati cui sia attribuito
un insegnamento e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del
decreto del  Presidente della  Repubblica 10 marzo  1982, n.  162, ai
quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una
rappresentanza di  tre specializzandi eletti secondo  le modalita' di
cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980 n. 382.
  Il consiglio  esercita le competenze spettanti,  ai sensi dell'art.
94  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica n.  382/1980,  al
consiglio  di  corso  di  laurea   in  materia  di  coordinamento  di
insegnamenti. In  particolare conduce  e coordina le  attivita' della
scuola  inclusi  la  designazione dei  docenti,  l'affidamento  degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  Il consiglio emana il regolamento della scuola.
  In  prima istituzione,  i  docenti che  costituiscono il  consiglio
della  scuola  vengono designati  in  rapporto  agli insegnamenti  da
attivare,  con  apposita delibera  del  consiglio  della facolta'  di
scienze politiche dell'Universita' cattolica di Milano secondo quanto
previsto dall'art. 368.
  Il direttore viene nominato dal  rettore, su proposta del consiglio
della scuola che lo elegge a  voto segreto tra i professori ordinari,
straordinari o  fuori ruolo o,  nel caso di motivato  impedimento dei
professori di  prima fascia, tra  i professori di seconda  fascia che
insegnino anche nella  scuola stessa; dura in carica  quattro anni ed
e' rieleggibile.
  Il  direttore  ha  la  responsabilita'  della  scuola,  convoca  il
consiglio e  lo presiede,  e ha,  nell'ambito della  conduzione della
scuola stessa, le  funzioni proprie dei presidenti  del consiglio del
corso di laurea.
  Il  direttore  promuove  altresi'  per la  stipula,  attraverso  il
consiglio di amministrazione  e il rettore, delle  convenzioni per lo
svolgimento delle attivita' della scuola".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 19 ottobre 1998
                                                p. Il rettore: Faliva