Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.263 del 10-11-1998)
IL RETTORE Visto lo stauto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente deIla Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studidi Palermo (consiglio di facolta' seduta del 7 aprile 1998, senato accademico seduta del 29 giugno 1998, consiglio di amministrazione seduta del 9 settembre 1998; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Diploma in economia e amministrazione delle imprese Art. 1. - Presso la facolta' di economia dell'Universita' degli studi di Palermo e' istituito il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese. Art. 2. - Il diploma ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici che sia orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalla specifica area professionale connessa allo svolgimento dell'amministrazione aziendale, sia dall'interno delle imprese sia come consulenza esterna ad esse. Art. 3. - Il diploma ha durata triennale e la frequenza e' obbligatoria, con una tolleranza massima del 20% per ognuna delle attivita' didattiche d'aula previste per ciascun insegnamento. Art. 4. - Al diploma possono accedere gli studenti italiani muniti del titolo di scuola media superiore e gli studenti non italiani muniti di un titolo equipollente riconosciuto dall'ordinamento nazionale e comunitario. Art. 5. - Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di diploma di cui al successivo art. 6 e sentito il consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili e secondo i criteri generali fissati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologia. In ogni caso il numero degli iscritti non puo' superare le duecento unita' per ogni anno di corso. Art. 6. - Per l'ammissione al diploma e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, eventualmente integrata da un colloquio e da una valutazione di titoli secondo quanto stabilito, ove compatibile, nella delibera del consiglio di facolta' 7 settembre 1994 relativa alle "Modalita' per l'ammissione ai diplomi". Sono ammessi al diploma coloro che, in relazioe numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Rimane in ogni caso requisito d'ammissione il superamento della prova scritta e dell'eventuale colloquio con un punteggio minimo in ciascuna prova di 6/10 (o rapporto numerico equivalente). Entro il termine utile per consentire un periodo di frequenza non inferiore al 90% delle attivita' didattiche complessive del diploma ed all'80% delle attivita' didattiche di ciascun insegnamento, e' consentito surrogare eventuali iscritti che abbiano espressamente rinunciato con altri idonei, secondo il loro ordine di graduatoria. Art. 7. - E' costituito un consiglio di diploma, presieduto da un presidente eletto dal consiglio medesimo. Per la composizione ed il funzionamento del consiglio si applicano le disposizioni previste dallo statuto dell'Universita' di Palermo. Art. 8. - Il piano di studi del corso di diploma comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di sedici annualita' equivalenti con esami di profitto, piu' un insegnamento di conoscenze informatiche di base ed uno di lingua straniera moderna con prove idoneative. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto sull'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata eventualmente maturata in stages, secondo le modalita' stabilite dalla struttura didattica competente. Art. 9. - Gli insegnamenti annuali e semestrali di norma comprendono, rispettivamente, settanta e trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti siano svolti con corsi annuali oppure semestrali, nel rispetto del numero complessivo di annualita' equivalenti previste nelle varie aree disciplinari. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma possono essere svolti coordinando moduli di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente riserva non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti, e organizza la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. La medesima struttura puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita', anche straniere. In tal caso essa dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dei vincoli imposti all'ordinamento didattico. Art. 10. - Nell'ordinamento didattico del diploma sono assumibili gli insegnamenti di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992, a condizione che la struttura didattica competente li dichiari espressamente compatibili con le specifiche finalita' formative del corso di studi. La medesima struttura determina, secondo il regolamento didattico vigente, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio di studenti da altri corsi di diploma e da corsi di laurea, in relazione anche al sistema dei crediti didattici e tenendo espressamente conto delle specifiche finalita' formative dei diversi corsi di studio. Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potra' in ogni caso suprare le cento ore. Art. 11. - Nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento vigente, in prima applicazione gli insegnamenti previsti sono i seguenti, cosi' ripartiti nei tre anni di corso: I Anno: 1) istituzioni di economia; 2) economia aziendale; 3) istituzioni di diritto privato; 4) istituzioni di diritto pubblico; 5) metodi matematici per la gestione delle aziende (insegnamenti fondamentali e corsi annuali) per un totale di anno di cinque annualita' effettive. II Anno - I semestre: 1) economia e politica industriale; 2) ragioneria generale ed applicata; 3) organizzazione aziendale (insegnamenti caratterizzanti e corsi semestrali); 4) diritto commerciale (insegnamento caratterizzante e corso semestrale); 5) statistica (insegnamento fondamentale e corso annuale). II Anno - II semestre: 1) scienza delle finanze; 2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda; 3) finanza aziendale; 4) matematica finanziaria (insegnamenti caratterizzanti e corsi semestrali) per un totale di anno di 5,5 annualita' equivalenti. III Anno - I semestre: 1) analisi e contabilita' dei costi; 2) marketing; 3) tecnica bancaria; 4) diritto tributario (insegnamenti caratterizzanti e corsi semestrali); 5) insegnamento "libero" I; 6) insegnamento "libero" II (corsi semestrali). III Anno - II semestre: 1) revisione aziendale; 2) tecnica professionale; 3) economia e tecnica degli scambi internazionali (insegnamenti caratterizzanti e corsi semestrali); 4) insegnamento "libero" III; 5) insegnamento "libero" IV (corsi semestrali) per un totale di anno di 5,5 annualita' equivalenti. Materie"libere" (corsi semestrali, a scelta degli studenti): gestione informatica dei dati aziendali; merceologia; programmazione e controllo; strategia e politica aziendale; tecnologia dei cicli produttivi; diritto del lavoro; diritto della previdenza sociale; diritto fallimentare; diritto industriale; diritto amministrativo; diritto penale commerciale; statistica aziendale. Art. 12. - I corsi sono costituiti da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari e conferenze. Di regola tutti i corsi d'insegnamento sono distinti dai corsi della facolta' di economia e delle altre facolta'. Art. 13. - La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento, stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle eventuali prove in itinere, delle prove idoneative e del colloquio finale. Art. 14. - Nello svolgimento del corso di studi, per gli insegnamenti non coperti da professori di ruolo si fa ricorso ad affidamenti, supplenze e contratti ex art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In via integrativa sono previsti i contratti ex art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, contratti e/o assegni di assistenza didattica e/o di collaborazione scientifica per dottori di ricerca e laureati qualificati, nonche' testimonianze esperte provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. E' previsto i ricorso a contratti di collaborazione parttime con studenti e per servizi vari di coordinamento amministrativo e tecnico. La struttura didattica competente fissa annualmente le priorita' nel ricorso a contratti di diritto privato con soggetti non strutturati nell'amministrazione universitaria, nel rispetto delle preminenti finalita' formative del corso di diploma. Art. 15. - L'importo di tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti al diploma e' stabilito, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e reolamenti, dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 12 ottobre 1998 Il rettore: Gullotti