UNIVERSITA' DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1998 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.263 del 10-11-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  stauto dell'Universita' degli studi  di Palermo approvato
con regio  decreto 14 ottobre 1926,  n. 2412, e modificato  con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto legge  20 giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  deIla Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'   accademiche   dell'Universita'  degli   studidi   Palermo
(consiglio di  facolta' seduta del  7 aprile 1998,  senato accademico
seduta del 29 giugno 1998,  consiglio di amministrazione seduta del 9
settembre 1998;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Palermo approvato  e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                         Diploma in economia
                   e amministrazione delle imprese
  Art. 1.  - Presso  la facolta'  di economia  dell'Universita' degli
studi di Palermo e' istituito  il diploma universitario in economia e
amministrazione delle imprese.
  Art.  2.  -  Il  diploma  ha lo  scopo  di  fornire  agli  studenti
un'adeguata conoscenza di metodi  e contenuti culturali e scientifici
che sia  orientata al  conseguimento del livello  formativo richiesto
dalla   specifica  area   professionale  connessa   allo  svolgimento
dell'amministrazione  aziendale, sia  dall'interno delle  imprese sia
come consulenza esterna ad esse.
  Art.  3.  - Il  diploma  ha  durata  triennale  e la  frequenza  e'
obbligatoria, con  una tolleranza  massima del  20% per  ognuna delle
attivita' didattiche d'aula previste per ciascun insegnamento.
  Art. 4. - Al diploma  possono accedere gli studenti italiani muniti
del  titolo di  scuola media  superiore e  gli studenti  non italiani
muniti  di  un   titolo  equipollente  riconosciuto  dall'ordinamento
nazionale e comunitario.
  Art. 5.  - Il numero degli  iscrivibili al primo anno  di corso del
corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del
consiglio  di diploma  di  cui  al successivo  art.  6  e sentito  il
consiglio di facolta',  in base alle risorse disponibili  e secondo i
criteri  generali  fissati, ai  sensi  della  normativa vigente,  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologia.
  In ogni caso il numero degli iscritti non puo' superare le duecento
unita' per ogni anno di corso.
  Art. 6. -  Per l'ammissione al diploma e'  richiesto il superamento
di un  esame consistente in  una prova scritta, che  potra' svolgersi
anche mediante  domande a risposte multiple,  eventualmente integrata
da  un  colloquio e  da  una  valutazione  di titoli  secondo  quanto
stabilito, ove compatibile, nella  delibera del consiglio di facolta'
7  settembre  1994  relativa  alle  "Modalita'  per  l'ammissione  ai
diplomi".
  Sono ammessi  al diploma coloro  che, in relazioe numero  dei posti
disponibili, si siano collocati  in posizione utile nelle graduatorie
compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
  Rimane  in ogni  caso requisito  d'ammissione il  superamento della
prova scritta e  dell'eventuale colloquio con un  punteggio minimo in
ciascuna prova di 6/10 (o rapporto numerico equivalente).
  Entro il termine  utile per consentire un periodo  di frequenza non
inferiore al  90% delle attivita' didattiche  complessive del diploma
ed  all'80% delle  attivita' didattiche  di ciascun  insegnamento, e'
consentito  surrogare eventuali  iscritti  che abbiano  espressamente
rinunciato con altri idonei, secondo il loro ordine di graduatoria.
  Art. 7. -  E' costituito un consiglio di diploma,  presieduto da un
presidente eletto dal  consiglio medesimo. Per la  composizione ed il
funzionamento  del consiglio  si applicano  le disposizioni  previste
dallo statuto dell'Universita' di Palermo.
  Art.  8.  - Il  piano  di  studi  del  corso di  diploma  comprende
insegnamenti  fondamentali,  insegnamenti  caratterizzanti  ed  altri
insegnamenti,  per   un  numero  complessivo  di   sedici  annualita'
equivalenti con esami di profitto, piu' un insegnamento di conoscenze
informatiche di  base ed  uno di lingua  straniera moderna  con prove
idoneative.
  Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella
discussione, con gli opportuni  riferimenti alle discipline del corso
di  diploma,  di  un  tipico problema  professionale,  oppure  in  un
rapporto  sull'esperienza   di  tirocinio  o  di   ricerca  applicata
eventualmente  maturata in  stages,  secondo  le modalita'  stabilite
dalla struttura didattica competente.
  Art.  9.  -   Gli  insegnamenti  annuali  e   semestrali  di  norma
comprendono,   rispettivamente,  settanta   e  trentacinque   ore  di
didattica.
  La   struttura   didattica   competente  stabilisce   quali   degli
insegnamenti siano  svolti con  corsi annuali oppure  semestrali, nel
rispetto del  numero complessivo  di annualita'  equivalenti previste
nelle varie aree disciplinari.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi  semestrali. Uno stesso insegnamento  annuale puo' essere
articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'   di  riconoscimento  di  crediti
didattici, fino a tre corsi annuali  o sei corsi semestrali del corso
di diploma  possono essere svolti  coordinando moduli di  durata piu'
breve,   svolti   anche   da   docenti   diversi,   per   un   numero
complessivamente uguale di ore.
  Nell'ambito  dei corsi  di cui  ai commi  precedenti, la  struttura
didattica   competente  riserva   non   meno  di   duecento  ore   di
esercitazioni  pratiche,  distribuite  tra  i  vari  insegnamenti,  e
organizza la permanenza  degli studenti, sotto la  sorveglianza di un
tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata
da tre a sei mesi.
  La medesima struttura puo' autorizzare  lo studente ad inserire nel
proprio piano di studi fino  a quattro insegnamenti attivati in altre
facolta' dell'Universita',  o in altre universita',  anche straniere.
In tal caso essa dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di
appartenenza  dei  suddetti insegnamenti  ai  fini  del rispetto  dei
vincoli imposti all'ordinamento didattico.
  Art. 10.  - Nell'ordinamento didattico del  diploma sono assumibili
gli  insegnamenti  di  cui  alla tabella  XLIII  annessa  al  decreto
ministeriale 31 luglio 1992, a  condizione che la struttura didattica
competente li  dichiari espressamente  compatibili con  le specifiche
finalita' formative del corso di studi.
  La medesima  struttura determina, secondo il  regolamento didattico
vigente, i criteri  per il riconoscimento degli  insegnamenti ai fini
del passaggio  di studenti da  altri corsi di  diploma e da  corsi di
laurea, in relazione anche al sistema dei crediti didattici e tenendo
espressamente conto delle specifiche  finalita' formative dei diversi
corsi di studio.
  Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma, il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' in ogni caso suprare le cento ore.
  Art. 11. - Nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento vigente,
in  prima applicazione  gli  insegnamenti previsti  sono i  seguenti,
cosi' ripartiti nei tre anni di corso:
 I Anno:
  1) istituzioni di economia;
  2) economia aziendale;
  3) istituzioni di diritto privato;
  4) istituzioni di diritto pubblico;
  5) metodi  matematici per  la gestione delle  aziende (insegnamenti
fondamentali  e  corsi annuali)  per  un  totale  di anno  di  cinque
annualita' effettive.
 II Anno - I semestre:
  1) economia e politica industriale;
  2) ragioneria generale ed applicata;
  3) organizzazione  aziendale (insegnamenti caratterizzanti  e corsi
semestrali);
  4)  diritto  commerciale   (insegnamento  caratterizzante  e  corso
semestrale);
  5) statistica (insegnamento fondamentale e corso annuale).
 II Anno - II semestre:
  1) scienza delle finanze;
  2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
  3) finanza aziendale;
  4)  matematica finanziaria  (insegnamenti  caratterizzanti e  corsi
semestrali) per un totale di anno di 5,5 annualita' equivalenti.
 III Anno - I semestre:
  1) analisi e contabilita' dei costi;
  2) marketing;
  3) tecnica bancaria;
  4)  diritto   tributario  (insegnamenti  caratterizzanti   e  corsi
semestrali);
  5) insegnamento "libero" I;
  6) insegnamento "libero" II (corsi semestrali).
 III Anno - II semestre:
  1) revisione aziendale;
  2) tecnica professionale;
  3)  economia e  tecnica degli  scambi internazionali  (insegnamenti
caratterizzanti e corsi semestrali);
  4) insegnamento "libero" III;
  5) insegnamento  "libero" IV  (corsi semestrali)  per un  totale di
anno di 5,5 annualita' equivalenti.
  Materie"libere" (corsi semestrali, a scelta degli studenti):
  gestione informatica dei dati aziendali;
  merceologia;
  programmazione e controllo;
  strategia e politica aziendale;
  tecnologia dei cicli produttivi;
  diritto del lavoro;
  diritto della previdenza sociale;
  diritto fallimentare;
  diritto industriale;
  diritto amministrativo;
  diritto penale commerciale;
  statistica aziendale.
  Art.  12.   -  I  corsi   sono  costituiti  da   lezioni  teoriche,
esercitazioni pratiche,  tirocini, seminari  e conferenze.  Di regola
tutti i corsi  d'insegnamento sono distinti dai  corsi della facolta'
di economia e delle altre facolta'.
  Art.  13. -  La struttura  didattica competente,  nel rispetto  del
principio  della liberta'  di insegnamento,  stabilisce le  modalita'
degli  esami di  profitto, delle  eventuali prove  in itinere,  delle
prove idoneative e del colloquio finale.
  Art.  14.  -  Nello  svolgimento   del  corso  di  studi,  per  gli
insegnamenti  non coperti  da professori  di ruolo  si fa  ricorso ad
affidamenti,  supplenze  e contratti  ex  art.  100 del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  n.  382/1980. In  via integrativa  sono
previsti  i contratti  ex art.  25 del  decreto del  Presidente della
Repubblica n. 382/1980, contratti e/o assegni di assistenza didattica
e/o di collaborazione  scientifica per dottori di  ricerca e laureati
qualificati, nonche' testimonianze esperte  provenienti dal mondo del
lavoro e delle professioni.
  E' previsto  i ricorso a  contratti di collaborazione  parttime con
studenti  e  per  servizi  vari  di  coordinamento  amministrativo  e
tecnico.
  La struttura  didattica competente  fissa annualmente  le priorita'
nel  ricorso  a  contratti  di   diritto  privato  con  soggetti  non
strutturati  nell'amministrazione universitaria,  nel rispetto  delle
preminenti finalita' formative del corso di diploma.
  Art.  15. -  L'importo di  tasse, soprattasse  e contributi  dovuti
dagli iscritti al  diploma e' stabilito, in  conformita' alle vigenti
disposizioni di legge e  reolamenti, dal consiglio di amministrazione
dell'Universita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 12 ottobre 1998
                                                 Il rettore: Gullotti