N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 gennaio 1998

                                 N. 1
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 3 gennaio  1998  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Sanita'  pubblica  -  Regione  Liguria  -  Apertura  ed esercizio dei
    presidi sanitari privati - Autorizzazione regionale  -  Esclusione
    per  gli  studi professionali dei terapisti della riabilitazione e
    dei fisioterapisti - Contrasto con l'art. 6, primpo  comma,  lett.
    q),  della  legge n.   833 del 1978, che riserva alle attribuzioni
    dello Stato la fissazione  dei  requisiti  per  l'esercizio  delle
    professioni  sanitarie  ausiliarie  -  Violazione dei limiti posti
    alla competenza regionale in materia.
 (Legge regione Liguria 9 dicembre 1997, art. 2).
 (Cost., art. 117; legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  art.  6,  comma
    primo, lett. q)).
(GU n.4 del 28-1-1998 )
   Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato e presso la sede di
 questa in Roma, via  dei  Portoghesi  n.  12  legalmente  domiciliato
 contro  la  regione  Liguria,  in persona del Presidente della Giunta
 regionale  in  carica  per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.    2  della legge regionale sulle modifiche
 alla l.r. 31 dicembre 1986,  n.  38,  in  tema  di  autorizzazione  e
 vigilanza  sui  presidi sanitari privati approvata il 9 dicembre 1997
 dal Consiglio regionale della Liguria in sede di riesame a seguito di
 rinvio governativo e comunicata in data 12 dicembre 1997.
                               F a t t o
   Il Consiglio regionale della Liguria aveva  approvato,  in  data  7
 ottobre  1997,  una  legge regionale per la modifica della precedente
 l.r. 31 dicembre 1986, n. 38, in tema di autorizzazione  e  vigilanza
 sui presidi sanitari privati.
   Con   la   legge  n.  38/1986  la  regione  aveva  disciplinato  le
 autorizzazioni all'apertura ed all'esercizio (con relativa vigilanza)
 dei presidi sanitari gestiti da privati.
   Per ciascuno  dei  presidi  elencati  nell'art.  1  la  legge  cit.
 disponeva  che  il rilascio dell'autorizzazione fosse preceduto dalla
 verifica dei requisiti richiesti  tra  i  quali  erano  essenziali  i
 titoli  professionali e di studio del direttore tecnico e di tutto il
 restante personale tecnico medico e laureato destinato ad operare nel
 presidio.
   A tale regola dell'autorizzazione faceva eccezione solo l'art.   60
 in cui si stabiliva che non sono soggetti ad autorizzazione gli studi
 professionali  medici  per tali intendendosi ex comma 2 "i locali nei
 quali il medico esercita in forma individuale la professione".
   In questo contesto  la  normativa  regionale  che  qui  si  impugna
 pretende  di inserire un art. 60-bis secondo cui andrebbero esenti da
 autorizzazione anche gli  studi  professionali  dei  terapisti  della
 riabilitazione - fisioterapisti.
   Il  Governo  nella seduta del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre
 1997 rilevava che le disposizioni contenute nell'art. 2 della novella
 risultavano in contrasto con  il  principio  contenuto  nell'art.  6,
 comma 1, lett. q) della legge n. 833/1978 che riserva alla competenza
 statale   la  determinazione  dei  requisiti  per  l'esercizio  delle
 professioni mediche e sanitarie ausiliarie e rinviava quindi la legge
 per un nuovo esame al Consiglio regionale.
   Tale organo  riapprovava  il  9  dicembre  1997  la  legge  stessa,
 modificando   l'articolo   contestato  senza  tuttavia  eleminare  il
 contrasto gia' evidenziato dal Governo.  Di  qui  la  necessita'  del
 presente ricorso fondato sul seguente
                              M o t i v o
   Ai  sensi  dell'art. 6, comma uno, lett. a) della legge n. 833/1978
 sono di competenza esclusiva dello Stato le  funzioni  amministrative
 concernenti, tra l'altro, la fissazione dei requisiti per l'esercizio
 delle professioni sanitarie ausiliarie.
   Poiche'  in  tale  categoria  di professioni rientrano all'evidenza
 quelle dei terapisti della riabilitazione e dei fisioterapisti,  solo
 con  legge  statale era ed e' possibile stabilire la disciplina degli
 studi di questi professionisti
   Non puo', pertanto,  la  regione  senza  esorbitare  dalla  propria
 competenza  intervenire  a  regolamentare  questa  attivita'  neppure
 rinviando al possesso dei requisiti dalla normativa nazionale.
   Erroneamente il Consiglio regionale ligure ha ritenuto  sufficiente
 introdurre  questa  precisazione per superare l'obiezione del Governo
 che era ben piu' radicale, riferendosi alla competenza  stessa  della
 Regione  in  materia di esercizio della professione dei terapisti per
 la riabilitazione e dei fisioterapisti.
   Peraltro, la legge impugnata, non solo si estende ad un ambito  che
 non  le  spettava  disciplinare  ma  per  di  piu' lo fa introducendo
 un'eccezione alla regola dell'autorizzazione che non consentirebbe la
 verifica dei requisiti della normativa nazionale cui formalmente essa
 rinvia.
   Per le suesposte argomentazioni, il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  chiede  che  la  Corte  costituzionale, in accoglimento del
 presente ricorso, voglia dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
 della  sopra  indicata legge regionale contenente modifiche alla l.r.
 31 dicembre 1986, n. 38, in tema di autorizzazione  e  vigilanza  sui
 presidi sanitari privati riapprovata il 9 dicembre 1997 dal Consiglio
 regionale  della  Liguria  in sede di riesame e comunicata in data 12
 dicembre 1997.
     Roma, addi' 23 dicembre 1997
                     Polizzi - Avvocato dello Stato
 98C0007