N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 gennaio 1998
N. 1 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 gennaio 1998 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Sanita' pubblica - Regione Liguria - Apertura ed esercizio dei presidi sanitari privati - Autorizzazione regionale - Esclusione per gli studi professionali dei terapisti della riabilitazione e dei fisioterapisti - Contrasto con l'art. 6, primpo comma, lett. q), della legge n. 833 del 1978, che riserva alle attribuzioni dello Stato la fissazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie - Violazione dei limiti posti alla competenza regionale in materia. (Legge regione Liguria 9 dicembre 1997, art. 2). (Cost., art. 117; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, comma primo, lett. q)).(GU n.4 del 28-1-1998 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi n. 12 legalmente domiciliato contro la regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale sulle modifiche alla l.r. 31 dicembre 1986, n. 38, in tema di autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati approvata il 9 dicembre 1997 dal Consiglio regionale della Liguria in sede di riesame a seguito di rinvio governativo e comunicata in data 12 dicembre 1997. F a t t o Il Consiglio regionale della Liguria aveva approvato, in data 7 ottobre 1997, una legge regionale per la modifica della precedente l.r. 31 dicembre 1986, n. 38, in tema di autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati. Con la legge n. 38/1986 la regione aveva disciplinato le autorizzazioni all'apertura ed all'esercizio (con relativa vigilanza) dei presidi sanitari gestiti da privati. Per ciascuno dei presidi elencati nell'art. 1 la legge cit. disponeva che il rilascio dell'autorizzazione fosse preceduto dalla verifica dei requisiti richiesti tra i quali erano essenziali i titoli professionali e di studio del direttore tecnico e di tutto il restante personale tecnico medico e laureato destinato ad operare nel presidio. A tale regola dell'autorizzazione faceva eccezione solo l'art. 60 in cui si stabiliva che non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali medici per tali intendendosi ex comma 2 "i locali nei quali il medico esercita in forma individuale la professione". In questo contesto la normativa regionale che qui si impugna pretende di inserire un art. 60-bis secondo cui andrebbero esenti da autorizzazione anche gli studi professionali dei terapisti della riabilitazione - fisioterapisti. Il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 1997 rilevava che le disposizioni contenute nell'art. 2 della novella risultavano in contrasto con il principio contenuto nell'art. 6, comma 1, lett. q) della legge n. 833/1978 che riserva alla competenza statale la determinazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie e rinviava quindi la legge per un nuovo esame al Consiglio regionale. Tale organo riapprovava il 9 dicembre 1997 la legge stessa, modificando l'articolo contestato senza tuttavia eleminare il contrasto gia' evidenziato dal Governo. Di qui la necessita' del presente ricorso fondato sul seguente M o t i v o Ai sensi dell'art. 6, comma uno, lett. a) della legge n. 833/1978 sono di competenza esclusiva dello Stato le funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, la fissazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie. Poiche' in tale categoria di professioni rientrano all'evidenza quelle dei terapisti della riabilitazione e dei fisioterapisti, solo con legge statale era ed e' possibile stabilire la disciplina degli studi di questi professionisti Non puo', pertanto, la regione senza esorbitare dalla propria competenza intervenire a regolamentare questa attivita' neppure rinviando al possesso dei requisiti dalla normativa nazionale. Erroneamente il Consiglio regionale ligure ha ritenuto sufficiente introdurre questa precisazione per superare l'obiezione del Governo che era ben piu' radicale, riferendosi alla competenza stessa della Regione in materia di esercizio della professione dei terapisti per la riabilitazione e dei fisioterapisti. Peraltro, la legge impugnata, non solo si estende ad un ambito che non le spettava disciplinare ma per di piu' lo fa introducendo un'eccezione alla regola dell'autorizzazione che non consentirebbe la verifica dei requisiti della normativa nazionale cui formalmente essa rinvia.
Per le suesposte argomentazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della sopra indicata legge regionale contenente modifiche alla l.r. 31 dicembre 1986, n. 38, in tema di autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati riapprovata il 9 dicembre 1997 dal Consiglio regionale della Liguria in sede di riesame e comunicata in data 12 dicembre 1997. Roma, addi' 23 dicembre 1997 Polizzi - Avvocato dello Stato 98C0007