N. 899 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 1997

                                N. 899
  Ordinanza emessa il 27 ottobre  1997  dal  pretore  di  Taranto  nel
 procedimento penale a carico di Simonetti Luigi
 Assistenza  e  beneficenza  -  Provvidenze mensili di assistenza agli
    invalidi civili parziali  erogate  dal  Ministero  dell'interno  -
    Revoca  in  caso  di  godimento  di  rendita INAIL, fatte salve le
    prestazioni gia' erogate alla data del 1 gennaio 1992 - Disparita'
    di trattamento di situazioni identiche in  base  a  mero  elemento
    temporale  -  Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale
    n. 209/1995.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12, comma 2).
 (Cost.,  art. 34 (recte: art. 3)).
(GU n.3 del 21-1-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza;
   Visti gli atti e sentite le parti;
   Rilevato che l'imputato e' stato rinviato a giudizio per rispondere
 dei  reati di cui agli artt. 483 e 640, cpv., c.p., ed in particolare
 relativamente  al  secondo  dei  reati  contestati,  che  gli   viene
 addebitato   di   aver  causato  un  danno  patrimoniale  allo  Stato
 consistito nell'erogazione indebita ad esso imputato  di  provvidenze
 mensili  di  assistenza  previste  per  gli invalidi civili parziali,
 erogate sulla base di un provvedimento del  Comitato  provinciale  di
 assistenza  e  beneficenza pubblica - C.P.A.B.P.  - di Taranto del 30
 gennaio 1992, provvidenze alle quali il prevenuto non avrebbe diritto
 perche' gia' beneficiario di una rendita INAIL, cosi'  come  disposto
 dall'art. 3, comma 1, della legge n. 407/1990;
   Visto  il  provvedimento della prefettura di Taranto del 10 gennaio
 1996 con il quale,  accertata  l'incompatibilita'  dei  due  suddetti
 benefici, tale ente revocava il beneficio concesso all'imputato dalla
 C.P.A.B.P. in data 30 gennaio 1992;
     che l'imputato, in sede amministrativa prima e giudiziale poi, si
 e'  opposto  alla  revoca  del  suddetto beneficio, ritenendo doversi
 applicare nella fattispecie la disciplina  di  cui  al  comma  1-bis,
 dell'art.  3  legge  cit.,  che  fa  "salvi  i  diritti acquisiti dai
 cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per  i
 minorati  civili  erogate  dal Ministero dell'interno alla data del 1
 gennaio  1992",  a  nulla  rilevando  la  circostanza  che  nei  suoi
 confronti tale diritto e' stato riconosciuto in data 30 gennaio 1992,
 in  quanto  il  diritto  veniva  riconosciuto  con  decorrenza  dal 1
 dicembre 1989;
     che la prefettura di Taranto, con nota  del  1  aprile  1997,  ha
 ribadito  l'insussistenza  del diritto dell'imputato alle provvidenze
 mensili di assistenza previste  per  gli  invalidi  civili  parziali,
 richiamando  un parere del Ministero dell'interno n. 1150/96/MC/1MS/1
 (4) INAIL del 19 gennaio 1996, che intende per "diritti  quesiti"  di
 cui  al  comma 1-bis dell' art. 3 della legge n. 407/1990 solo quelli
 riconosciuti ai beneficiari  nei  cui  confronti,  alla  data  del  1
 gennaio 1990, sia stato adottato un provvedimento formale concessivo;
     che  la  spettanza  o meno di tale beneficio assume un'importanza
 fondamentale ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto
 qualora  si  acceda  all'interpretazione  secondo  cui   il   diritto
 acquisito  dal  prevenuto  e'  fatto  salvo ai sensi del comma 1-bis,
 dell'art.  3 legge n. 407/1990, nessun danno  potrebbe  lamentare  la
 pubblica  amministrazione  e quindi insussistente sarebbe il reato di
 cui all'art.  640 c.p. contestato all'imputato;
   Ritenuto quindi di dover affrontare la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991,
 n. 412 (che ha introdotto  il  comma  1-bis  nell'art.  3,  legge  n.
 407/1990),  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte
 in cui viene interpretato nel senso  che  i  diritti  acquisiti  sono
 quelli  per i quali e' intervenuto un provvedimento formale alla data
 del 1 gennaio 1992;
   Sentiti sulla questione il publico ministero e la difesa, che hanno
 concluso  perche'  sia  sollevata  la  questione   di   leggittimita'
 costituzionale.
                             O s s e r v a
   L'art.  3  della legge n. 407/1990 dispone l'incompatibilita' delle
 prestazioni pensionistiche erogate  dal  Ministero  dell'interno  con
 quelle,  "a  carattere  diretto,  concesse  a  seguito di invalidita'
 contratte per cause di guerra, di lavoro o  di  servizio,  ...".  Tra
 queste  ultime  rientra  quella  concessa  al prevenuto dall'INAIL, e
 dallo  stesso  non  dichiarata   al   momento   della   domanda   per
 l'ottenimento  della  prestazione  previdenziale  di  cui  all'art. 3
 citato.
   L'art. 12 della legge n. 412/1991 ha aggiunto a tale norma il comma
 1-bis,  secondo  cui  sono  fatti  "salvi  i  diritti  acquisiti  dai
 cittadini  che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i
 minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla  data  del  1
 gennaio 1992", ricollegando quindi la salvezza del diritto ad un dato
 formale,  qual  e'  quello dell'emissione del decreto di liquidazione
 del beneficio, e non al dato sostanziale dell'epoca in cui il diritto
 e' sorto, prescindendo cosi' dalla data del suo accertamento.  Questa
 disciplina crea una evidente disparita' di trattamento tra situazioni
 tra loro sostanzialmente uguali.
   Infatti  puo'  verificarsi  una  situazione  per  la  quale  alcuni
 soggetti, gia' percettori  di  una  delle  altre  rendite  richiamate
 dall'art.  3, comma 1, legge n. 407/1990, e che abbiano fatto domanda
 di assegno mensile di assistenza ai sensi della legge n. 407/1990, si
 vedano negare tale beneficio per il semplice fatto  che  l'erogazione
 del  beneficio  sia  avvenuta successivamente alla data del 1 gennaio
 1992,  mentre  altri  soggetti  in  uguale  situazione,  che  abbiano
 proposto la stessa domanda in pari data o anche successivamente, solo
 perche'  il  procedimento  amministrativo nei loro riguardi sia stato
 piu' celere, si vedano attribuiti entrambi  benefici. In entrambe  le
 situazioni  il diritto al beneficio di cui all'art. 3, comma 1, della
 legge n.   407/1990, e'  sorto  prima  del  1  gennaio  1992,  ed  il
 procedimento   amministrativo   per   il  suo  riconoscimento  assume
 carattere di mero accertamento.  Quindi se in un caso viene accertato
 entro tale data e nell'altro  caso  successivamente  alla  stessa,  i
 differenti  tempi  di emanazione dei provvedimenti sono riconducibili
 ai tempi del procedimento  amministrativo  e  non  alla  nascita  del
 diritto.
   Sul   punto   e'   utile  richiamare  altra  sentenza  della  Corte
 costituzionale, la quale ha stabilito che "E' incostituzionale l'art.
 9, comma 2, d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, nella parte in  cui  non
 prevede,  ai  fini dell'attribuzione delle provvidenze di invalidita'
 civile, che restino salvi anche i diritti dei cittadini per  i  quali
 il  riconoscimento  dell'esistenza  dei  requisiti sanitari all'epoca
 della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma  1,
 sia  intervenuto,  da  parte  della  competente  commissione  medica,
 posteriormente a tale data" (Corte costituzionale, 31 maggio 1995, n.
 209 Moni - Min. int. In Foro it., 1995, I, 3041).
   Appare  quindi  non  manifestamente  infondata  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  12,  comma 2, della legge 30
 dicembre 1991, n. 412, in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,
 nella parte in cui tale norma possa essere interpretata nel senso che
 i  diritti  acquisiti  sono  quelli  per  i  quali  e' intervenuto un
 provvedimento formale alla data del 1 gennaio 1992.
                               P. Q. M.
   Visto ed applicato l'art. 23, comma secondo, della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
   Solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  12, comma 2, della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  per
 violazione  dell'art.  34 della Costituzione, nella parte in cui tale
 norma possa essere interpretata nel senso  che  i  diritti  acquisiti
 sono  quelli per i quali e' intervenuto un provvedimento formale alla
 data del 1 gennaio 1992;
   Dispone l'immediata sospensione del procedimento e la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  la  notifica  del  presente provvedimento al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e la comunicazione dello stesso ai  Presidenti
 delle due camere del Parlamento.
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
     Taranto, addi' 27 ottobre 1997
                         Il pretore: Disabato
 98C0012