N. 899 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 1997
N. 899 Ordinanza emessa il 27 ottobre 1997 dal pretore di Taranto nel procedimento penale a carico di Simonetti Luigi Assistenza e beneficenza - Provvidenze mensili di assistenza agli invalidi civili parziali erogate dal Ministero dell'interno - Revoca in caso di godimento di rendita INAIL, fatte salve le prestazioni gia' erogate alla data del 1 gennaio 1992 - Disparita' di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 209/1995. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12, comma 2). (Cost., art. 34 (recte: art. 3)).(GU n.3 del 21-1-1998 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza; Visti gli atti e sentite le parti; Rilevato che l'imputato e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 483 e 640, cpv., c.p., ed in particolare relativamente al secondo dei reati contestati, che gli viene addebitato di aver causato un danno patrimoniale allo Stato consistito nell'erogazione indebita ad esso imputato di provvidenze mensili di assistenza previste per gli invalidi civili parziali, erogate sulla base di un provvedimento del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica - C.P.A.B.P. - di Taranto del 30 gennaio 1992, provvidenze alle quali il prevenuto non avrebbe diritto perche' gia' beneficiario di una rendita INAIL, cosi' come disposto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 407/1990; Visto il provvedimento della prefettura di Taranto del 10 gennaio 1996 con il quale, accertata l'incompatibilita' dei due suddetti benefici, tale ente revocava il beneficio concesso all'imputato dalla C.P.A.B.P. in data 30 gennaio 1992; che l'imputato, in sede amministrativa prima e giudiziale poi, si e' opposto alla revoca del suddetto beneficio, ritenendo doversi applicare nella fattispecie la disciplina di cui al comma 1-bis, dell'art. 3 legge cit., che fa "salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1 gennaio 1992", a nulla rilevando la circostanza che nei suoi confronti tale diritto e' stato riconosciuto in data 30 gennaio 1992, in quanto il diritto veniva riconosciuto con decorrenza dal 1 dicembre 1989; che la prefettura di Taranto, con nota del 1 aprile 1997, ha ribadito l'insussistenza del diritto dell'imputato alle provvidenze mensili di assistenza previste per gli invalidi civili parziali, richiamando un parere del Ministero dell'interno n. 1150/96/MC/1MS/1 (4) INAIL del 19 gennaio 1996, che intende per "diritti quesiti" di cui al comma 1-bis dell' art. 3 della legge n. 407/1990 solo quelli riconosciuti ai beneficiari nei cui confronti, alla data del 1 gennaio 1990, sia stato adottato un provvedimento formale concessivo; che la spettanza o meno di tale beneficio assume un'importanza fondamentale ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto qualora si acceda all'interpretazione secondo cui il diritto acquisito dal prevenuto e' fatto salvo ai sensi del comma 1-bis, dell'art. 3 legge n. 407/1990, nessun danno potrebbe lamentare la pubblica amministrazione e quindi insussistente sarebbe il reato di cui all'art. 640 c.p. contestato all'imputato; Ritenuto quindi di dover affrontare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 3, legge n. 407/1990), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui viene interpretato nel senso che i diritti acquisiti sono quelli per i quali e' intervenuto un provvedimento formale alla data del 1 gennaio 1992; Sentiti sulla questione il publico ministero e la difesa, che hanno concluso perche' sia sollevata la questione di leggittimita' costituzionale. O s s e r v a L'art. 3 della legge n. 407/1990 dispone l'incompatibilita' delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con quelle, "a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita' contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, ...". Tra queste ultime rientra quella concessa al prevenuto dall'INAIL, e dallo stesso non dichiarata al momento della domanda per l'ottenimento della prestazione previdenziale di cui all'art. 3 citato. L'art. 12 della legge n. 412/1991 ha aggiunto a tale norma il comma 1-bis, secondo cui sono fatti "salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1 gennaio 1992", ricollegando quindi la salvezza del diritto ad un dato formale, qual e' quello dell'emissione del decreto di liquidazione del beneficio, e non al dato sostanziale dell'epoca in cui il diritto e' sorto, prescindendo cosi' dalla data del suo accertamento. Questa disciplina crea una evidente disparita' di trattamento tra situazioni tra loro sostanzialmente uguali. Infatti puo' verificarsi una situazione per la quale alcuni soggetti, gia' percettori di una delle altre rendite richiamate dall'art. 3, comma 1, legge n. 407/1990, e che abbiano fatto domanda di assegno mensile di assistenza ai sensi della legge n. 407/1990, si vedano negare tale beneficio per il semplice fatto che l'erogazione del beneficio sia avvenuta successivamente alla data del 1 gennaio 1992, mentre altri soggetti in uguale situazione, che abbiano proposto la stessa domanda in pari data o anche successivamente, solo perche' il procedimento amministrativo nei loro riguardi sia stato piu' celere, si vedano attribuiti entrambi benefici. In entrambe le situazioni il diritto al beneficio di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 407/1990, e' sorto prima del 1 gennaio 1992, ed il procedimento amministrativo per il suo riconoscimento assume carattere di mero accertamento. Quindi se in un caso viene accertato entro tale data e nell'altro caso successivamente alla stessa, i differenti tempi di emanazione dei provvedimenti sono riconducibili ai tempi del procedimento amministrativo e non alla nascita del diritto. Sul punto e' utile richiamare altra sentenza della Corte costituzionale, la quale ha stabilito che "E' incostituzionale l'art. 9, comma 2, d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, nella parte in cui non prevede, ai fini dell'attribuzione delle provvidenze di invalidita' civile, che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma 1, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data" (Corte costituzionale, 31 maggio 1995, n. 209 Moni - Min. int. In Foro it., 1995, I, 3041). Appare quindi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma possa essere interpretata nel senso che i diritti acquisiti sono quelli per i quali e' intervenuto un provvedimento formale alla data del 1 gennaio 1992.
P. Q. M. Visto ed applicato l'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per violazione dell'art. 34 della Costituzione, nella parte in cui tale norma possa essere interpretata nel senso che i diritti acquisiti sono quelli per i quali e' intervenuto un provvedimento formale alla data del 1 gennaio 1992; Dispone l'immediata sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione dello stesso ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Taranto, addi' 27 ottobre 1997 Il pretore: Disabato 98C0012