N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1997

                                 N. 35
  Ordinanza emessa il 20 novembre 1997 dal  tribunale  di  Savona  nel
 procedimento penale a carico di Vinci Vincenzo ed altra
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Valutazione delle prove - Nuova
    normativa - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel  corso
    delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso di
    cui  sia  gia'  stata  data  lettura  -  Utilizzabilita'  di  tali
    dichiarazioni posta la rilevanza al consenso espresso dalla difesa
    prima dell'entrata in vigore della novella  -  Irragionevolezza  -
    Disparita'  di  trattamento rispetto agli imputati che, trovandosi
    nella stesso  posizione  processuale,  si  siano  limitati  a  non
    opporsi   -   Violazione   dei   principi   di   legalita'   e  di
    obbligatorieta' dell'azione penale.
 Processo penale - Esame di persona imputata in procedimento  connesso
    - Modifiche normative - Esercizio della facolta' di non rispondere
    -  Lettura  dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso
    delle indagini preliminari gia' assunte  prima  della  entrata  in
    vigore  della novella - Divieto di acquisizione - Irragionevolezza
    della preclusione comportante sottrazione al processo di materiale
    probatorio ritualmente assunto -  Disparita'  di  trattamento  tra
    imputati      -   Violazione   del  principio  di  obbligatorieta'
    dell'azione penale.
 (Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 2 e 5; c.p.p. 1988,  art.
    513,  comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267).
 (Cost., artt. 3, 25, 101 e 112).
(GU n.6 del 11-2-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza sulle eccezioni di legittimita'
 costituzionale proposte dal p.m., sentiti i difensori delle parti.
                             O s s e r v a
   1. - All'udienza del 2 giugno 1997, Laugelli Francesco, imputato di
 reato connesso e citato quale  teste  dal  p.m.,  si  avvaleva  della
 facolta'  di  non  rispondere;  su  richiesta  del  p.m., veniva data
 lettura delle dichiarazioni dallo stesso rese al p.m.
   All'udienza del 9  ottobre  1997,  la  difesa  dell'imputato  Vinci
 chiedeva  -  ai  sensi  dell'art. 6, comma 2, legge n. 267/1997 - che
 venisse risentito il teste e il tribunale all'udienza del 16  ottobre
 1997 disponeva la citazione dello stesso per l'odierna udienza, nella
 quale  il  teste  comparso  ha dichiarato che intende avvalersi della
 facolta' di non rispondere.
   All'udienza del 9 ottobre 1997, De Leva Vittorio, imputato di reato
 connesso e citato quale teste dal p.m., si avvaleva della facolta' di
 non rispondere. Le parti non  esprimevano  un  accordo  relativamente
 alla lettura delle precedenti dichiarazioni.
    Il   p.m.   in  udienza  ha  proposto  questioni  di  legittimita'
 costituzionale sia riguardo alla norma transitoria di cui all'art.  6
 legge n. 267/1997, sia in relazione all'art. 513 c.p.p.
   2. - Ritiene in merito il tribunale:
   A) Sulla rilevanza delle eccezioni proposte:
     a)  con  riferimento  al  teste  Laugelli viene in considerazione
 l'applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge n.  267/1997,  norma
 che   fissa  un  criterio  di  valutazione  dell'elemento  di  prova,
 restringendo e puntualizzando i criteri e la portata  dell'art.  192,
 commi 3 e 4, c.p.p.
   Evidente  e'  la rilevanza allo stato attuale del giudizio di detta
 norma, in quanto nel momento stesso in cui il  p.m.  ha  indicato  il
 Laugelli come teste, questi ha dichiarato di avvalersi della facolta'
 di  non  rispondere,  e'  stata disposta la lettura senza il consenso
 unanime dei difensori, si e' provveduto alla nuova citazione e ancora
 il  teste  ha  dichiarato  di  avvalersi  della  facolta'.   Diviene,
 pertanto,  applicabile  la  norma  in  esame  nell'attule  momento di
 formazione  delle  prove,  non  dovendosi  attendere   -   per   tale
 valutazione di rilevanza - la fase decisionale, nella quale si dovra'
 procedere alla valutazione dei vari elementi di prova acquisiti;
     b)  con  riguardo  al  De  Leva  assume  rilevanza la mancanza di
 accordo in ordine alla  lettura  delle  dichiarazioni  in  precedenza
 rese,  con  la  conseguente  applicazione  del disposto dell'art. 513
 comma 2 c.p.p., che non consente, in tal caso,  di  utilizzare  dette
 dichiarazioni.    Anche  in  questo  caso e' nell'attuale momento del
 dibattimento, di formazione della prova, che sorge la rilevanza della
 norma.
   B)   Sulla   non   manifesta   infondatezza   della   questione  di
 costituzionalita' dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267/1978.
   Violazione degli artt. 3, 25, 101 e 112  della  Costituzione  nella
 parte  in cui attribuisce rilevanza al consenso espresso dalla difesa
 ai fini della valutazione della prova - consistente in  dichiarazioni
 rese  da  coimputati  e  da  imputati  o  da indagati in procedimento
 connesso o probatoriamente collegato di cui sia stata data lettura ai
 sensi dell'art. 513 c.p.p.
   La  norma,  infatti,  appare  in  contrasto  con  i  principio   di
 uguaglianza, di legalita', di obbligatorieta' e coerenza logica della
 motivazione  e  di  obbligatorieta'  dell'azione  penale,  risultando
 incompatibile con  l'ordinmento  costituzionale  un'interferenza  tra
 volonta' delle parti del processo e valutazione della prova.
   La norma attribuisce rilevanza ai comportamenti tenuti dalle parti'
 che  abbiano    - anteriormente all'entrata in vigore della novella -
 prestato o meno il loro  consenso  alla  lettura  dei  verbali  delle
 dichiarazioni rese in precedenza.
   Macroscopica sarebbe la violazione del principio di uguaglianza nel
 caso  in cui il giudice, essendo obbligato a valutare diversamente le
 dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 (vecchio testo) c.p.p.
 in relazione a  ciascun  imputato,  pervenisse  ad  una  sentenza  di
 condanna  nei  confronti  di  quegli  imputati i cui difensori, prima
 dell'entrata   in   vigore   della   novella,   avessero   consentito
 espressamente  alla  lettura, e di assoluzione nei confronti di altri
 imputati che,  trovandosi  nell'identica  posizione  processuale,  si
 fossero anche solo limitati a non opporsi, rendendo cosi' operante il
 disposto della norma transitoria.
   C)  Sulla non manifesta infondatezza dell'art. 513, comma 2, c.p.p.
 nel testo novellato dalla legge n. 267/1997.
   Violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione  nella  parte  in
 cui  non consente la lettura di dichiarazioni rese al p.m., alla p.g.
 delegata o al g.i.p. nella fase delle indagini ovvero al g.u.p. senza
 le forme degli artt. 498 e 499 c.p.p. da persone indagate o utate  in
 procedimento  connesso  o  probatoriamente  collegato,  che  si siano
 avvalse  della  facolta'  di  non  rispondere   nel   caso   che   le
 dichiarazioni  siano state assunte prima dell'entrata in vigore della
 novella.
   Pur  comprendendosi  il  favore  del  legislatore  per  il  ricorso
 all'incidente  probatorio  come  metodo  normale  di assunzione delle
 prove suindicate, donde l'inutilizzabilita' delle prove  diversamente
 formate,  appare  ingiustificata una tale sanzione in relazione ad un
 comportamento dell'inquirente che  non  aveva,  al  momento  del  suo
 compimento,  alternative,  non  essendo, prima dell'entrata in vigore
 della novella, consentito dal Codice, nella fattispecie,  il  ricorso
 all'incidente probatorio.
   In  tal  caso  la  sanzione  si  traduce  in  una  pura  e semplice
 sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente  assunto,
 di cui e' divenuta impossibile la ripetizione.
   La norma in esame contrasta anche con l'art. 112 della Costituzione
 nella  misura  in  cui, il   p.m., obbligato a svolgere indagini e ad
 assicurare al dibattimento le prove che potrebbero  essere  disperse,
 si trova nelle condizioni di non poter utilizzare - per effetto della
 irripetibilita'  dell'atto -  la prova raccolta e di non poterne piu'
 chiedere l'assunzione con modalita' tali da impedirne la dispersione.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997
 n. 267 per violazione degli artt. 3, 25, 101, 112 della Costituzione,
 nei termini di cui in motivazione;
   Sospende il processo in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura della cancelleria copia della presente  ordinanza
 sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata
 ai Presidente  delle due Camere del Parlamento.
     Savona, addi' 20 novembre 1997
                   Il presidente: (firma illeggibile)
 98C0075