N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 1998

                                 N. 10
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria   il  29  gennaio  1998  (del  presidente  della  regione
 siciliana)
 Imposte e tasse in genere -  Istituzione dell'imposta regionale sulle
    attivita' produttive -  Determinazione  dei  presupposti  e  della
    relativa  base  imponibile  - Adozione del criterio del territorio
    per  la  spettanza  dell'imposta  -  Competenza  delle  regioni  a
    disciplinare,  con  legge, le procedure applicative dell'imposta a
    partire dall'anno 2000 - Competenza  esclusiva  dello  Stato,  nel
    periodo   transitorio,   all'espletamento   delle   attivita'   di
    controllo, accertamento e riscossione e all'attribuzione di  quote
    del  gettito  dell'imposta  -  Abolizione  contestuale  di tributi
    erariali devoluti alla regione - Compartecipazione  dei  comuni  e
    delle  province  al  getto dell'imposta e assegnazione di quote di
    esso,  da  parte  delle  regioni,  alle  citta'  metropolitane   -
    Modalita'  di  ripartizione  delle  somme  riscosse  a  titolo  di
    sanzione per violazioni della normativa fiscale -  Istituzione  di
    conti  correnti  infruttiferi  presso  la tesoreria centrale dello
    Stato - Determinazione e versamento delle eccedenze -  Istituzione
    dell'addizionale  regionale  all'imposta sul reddito delle persone
    fisiche - Attribuzioni alle province e ai comuni  del  gettito  di
    imposte  erariali - Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti
    locali - Irragionevolezza  -  Lesione  dell'autonomia  finanziaria
    della  regione  siciliana  -  Violazione  dei principi posti dalla
    normativa di delega, di cui all'art. 3  della  legge  n.  662  del
    1996.
 (D.Lgs.  15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30,
    36, 40, 41, 42, 43, 50, 60 e 61).
 (Statuto  regione  Sicilia,  artt.  36; Cost., artt. 3 e 76; legge 23
    dicembre 1996, n. 662, art. 3).
(GU n.10 del 11-3-1998 )
   Ricorso  del  presidente  della  regione   siciliana   pro-tempore,
 autorizzato  a ricorrere con delibera della Giunta regionale n. 3 del
 9 gennaio 1998, rappresentato e difeso, giusta procura a margine  del
 presente  atto,  dal  prof.  avv.  Giovanni  Pitruzzella  e dall'avv.
 Francesco Castaldi ed elettivamente domiciliato in Roma  nell'ufficio
 della  regione siciliana, via Marghera n. 36 contro il Presidente del
 Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma
 presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  Palazzo  Chigi  e
 difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
 incosituzionalita'  del d.lgs.   15 dicembre 1997, n. 446, pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale  n.    298  del  23  dicembre  1997,  ed  in
 particolare  degli artt. 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42,
 43, 50, 60 e 61, per violazione dell'art. 36 dello Statuto  siciliano
 e  delle  relative  norme  di  attuazione, nonche' dell'art. 76 della
 Costituzione.
   1.1. - Le disposizioni impugnate sono state adottate nell'esercizio
 della delega legislativa disposta dall'art. 3, comma 143 della  legge
 n.  662  del  1996,  ai sensi del quale il Governo veniva delegato ad
 emanare "al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei
 contribuenti,  di  ridurre  il  costo  del  lavoro  e   il   prelievo
 complessivo  che  grava  sui  redditi da lavoro autonomo e di impresa
 minore, nel rispetto dei principi costituzionali  del  concorso  alle
 spese   pubbliche   in   ragione   della   capacita'  contributiva  e
 dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno  o
 piu' decreti legislativi ... , occorrenti per le seguenti riforme del
 sistema tributario:
  a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ...
 con un'aliquota compresa tra lo 0,5 e 1,1 per cento ...".
   Pertanto  la  nuova  "imposta regionale sulle attivita' produttive"
 (IRAP) nasce come "tributo regionale", e cio' emerge chiaramente  sia
 dal  tenore  letterale della disposizione citata, sia dalla relazione
 della cosiddetta "Commissione Gallo" che elaboro' il nuovo  strumento
 di prelievo.
   Tuttavia  la  disciplina adottata con il decreto legislativo n. 446
 del 1997  sembra  contraddire  la  natura  regionale  del  tributo  e
 presenta profili di contrasto con la particolare configurazione della
 potesta' tributaria della regione siciliana.
   1.2.  - Com'e' noto, infatti, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e
 delle relative norme di attuazione (v. in particolare il d.P.R.    26
 luglio  1965,  n.  1074)  alla  regione  siciliana spettano, oltre le
 entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le  entrate
 tributarie  erariali  riscosse  nell'ambito  del  suo  territorio, ad
 eccezione di  quelle  derivanti  dalle  imposte  di  produzione,  dal
 monopolio dei tabacchi e da lotto e lotterie nonche' di quelle il cui
 gettito  sia  riservato  allo Stato destinato con apposite leggi alla
 copertura di oneri per particolari finalita'.
   Pertanto,  la  regione  siciliana  gode  di  potesta'   legislativa
 esclusiva  con  riguardo  ai tributi propri. In particolare, la Corte
 costituzionale con la sentenza n. 61 del 1987 ha  precisato  come  la
 regione  siciliana puo' deliberare tributi propri, ai sensi dell'art.
 36 dello Statuto e dell'art. 2 delle norme di  attuazione,  sia  pure
 nei  limiti  dei  principi  del  sistema  tributario  dello Stato, in
 corrispondenza alle particolari esigenze della  comunita'  regionale.
 Percio'  l'"elemento  deliberativo  diretto  da  parte della regione"
 costituisce l'elemento che definisce la nozione di tributo proprio  e
 l'ampiezza della potesta' legislativa della regione siciliana.
   Peraltro,   come  ha  avuto  modo  di  chiarire  la  giurisprudenza
 costituzionale,  la  regione  siciliana  e'  titolare   di   potesta'
 legislativa  concorrente  per  quanto  riguarda  l'area  dei  tributi
 erariali il cui gettito e' devoluto alla regione medesima,  sia  pure
 nell'ambito  del  "limite  del  rispetto  nella  materia dei principi
 generali recati  dalle  leggi  dello  Stato"  (sentenze  nn.  9/1957;
 14/1975; 428/1988; 959/1988; 105/1991).
   2.1.  -  Di contro, la disciplina impugnata sembra negare qualsiasi
 autonoma determinazione della regione siciliana.
   L'art. 1 istituisce l'imposta, mentre gli artt. 2 e  4  definiscono
 nei particolari il presupposto dell'imposta e la base imponibile.  Il
 successivo  art.  24,  comma  2  stabilisce che "le regioni a statuto
 speciale e le province autonome di Trento e Bolzano  provvedono,  con
 legge,  alla  attuazione  delle  disposizioni  del presente titolo in
 conformita' delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996,  n.  662
 art. 3, commi 158 e 15". Com'e' evidente, manca qualsiasi riferimento
 alla  peculiare  posizione  della regione siciliana ed in particolare
 alle disposizioni dello Statuto e delle norme di  attuazione  che  le
 conferiscono  la  potesta'  di  disciplinare  i  tributi  propri e di
 concorrere alla disciplina dei tributi erariali ad essa devoluti.
   Cio' segna un passo indietro  persino  rispetto  alla  disposizione
 contenuta  nella  legge  di  delegazione,  secondo  cui  "la  regione
 siciliana provvede con propria legge all'attuazione  dei  decreti  di
 cui  ai  commi  da  143  a  149,  con  le limitazioni richieste dalla
 speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto
 regionale e dalle relative norme di attuazione".
   Gia' la regione siciliana ha impugnato, con  autonomo  ricorso,  la
 citata  disposizione  della  legge n. 662 del 1996, sostenendo che la
 competenza legislativa della regione siciliana nella materia non puo'
 circoscriversi  alla  mera  attuazione.  Tuttavia,  con  il   decreto
 legislativo   oggetto   del  presente  ricorso  sparisce  persino  il
 riferimento all'art. 36 dello  Statuto  ed  alle  relative  norme  di
 attuazione,  con  la conseguenza che viene meno qualsiasi clausola di
 salvaguardia delle prerogative statutarie della regione siciliana  in
 materia finanziaria.
   A  questo punto si pongono due alternative: se l'IRAP e' un tributo
 proprio della regione, nell'accezione  fissata  dalla  giurisprudenza
 costituzionale  con  la sentenza n. 61 del 1987, deve riconoscersi la
 competenza primaria della  regione  siciliana;  se  invece  siamo  in
 presenza  di  un  tributo  erariale  il  cui gettito e' devoluto alla
 regione, dovremmo comunque riconoscere  alla  regione  siciliana  una
 potesta'  legislativa concorrente e non certamente limitata alla mera
 attuazione  della  normativa,  peraltro   estremamente   dettagliata,
 predisposta dal legislatore delegato.
   Esiste pertanto un problema di definizione della natura del tributo
 che   il  giudice  costituzionale  potra'  contribuire  a  risolvere.
 Certamente la soluzione influira' sul tipo di  "federalismo  fiscale"
 che si sta costruendo nell'ordinamento italiano. In ogni caso sarebbe
 paradossale  la  configurazione  di  un  tributo  regionale,  con cui
 dovrebbe avviarsi il processo di costruzione del federalismo fiscale,
 che non riconosce  margini  effettivi  di  manovra  finanziaria  alle
 regioni  e comunque la regione siciliana, in virtu' delle prerogative
 che discendono dal suo Statuto, non puo' essere  relegata  alla  mera
 attuazione, priva sostanzialmente di margini di discrezionalita'.
   Peraltro,  anche  l'art.  50 nell'istituire l'addizionale regionale
 sull'IRAP, predispone una disciplina  integrale  che  sostanzialmente
 esclude qualsiasi possibilita' di autonoma legislazione regionale.
   2.2.  -  Si  aggiunga,  a  rendere  piu' grave la menomazione delle
 attribuzioni regionali, che il comma 6 dell'art. 24  prevede  che  le
 leggi  di  attuazione  delle  regioni speciali, e quindi anche quelle
 della Sicilia, non possono avere  effetto  anteriore  al  periodo  di
 imposta  in corso al 1 gennaio 2000. Cio' comporta una paralisi della
 competenza regionale nella materia, in chiaro contrasto con l'art. 36
 dello Statuto.
   3. - A completare l'impostazione rigorosamente  statalistica  della
 disciplina  adottata dal legislatore delegato, vi sono gli artt. 25 e
 26, che nelle more dell'entrata in vigore delle  leggi  regionali  di
 attuazione  dell'imposta,  affidano totalmente ed esclusivamente allo
 Stato  le  attivita'  di  controllo,   accertamento   e   riscossione
 dell'imposta.  Per di piu', a compensazione dei costi sostenuti dallo
 Stato per lo svolgimento ditali attivita', e' prevista l'attribuzione
 di una quota  del  gettito  dell'imposta  allo  Stato  medesimo.  Con
 l'esito paradossale che, fino al 2000, la competenza della regione e'
 congelata  e, per effetto di detto congelamento, la regione e' tenuta
 a  versare  allo  Stato  una  quota  del  gettito  dell'imposta   per
 compensare  lo  Stato  di  attivita' che altrimenti potrebbe svolgere
 direttamente.
   Si aggiunga che secondo la costante  giurisprudenza  costituzionale
 la riscossione dei tributi in Sicilia comporta "soluzioni aperte" che
 vanno  razionalmente identificate dalla legislazione concorrente, sia
 pure in armonia con la diversa angolazione prospettica dei valori  ed
 interessi in gioco (sentenze n. 61 del 1987 e n. 959 del 1988).
   4.  - Peraltro, il comma 4 dell'art. 24 prevede che le attivita' di
 liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta potranno essere
 affidate, sulla base di  apposita  convenzione,  al  Ministero  delle
 finanze.  Ma  l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 1074  del  1965  gia'  stabilisce   che   per   tutte   le   funzioni
 amministrative   in  materia  finanziaria,  e  quindi  anche  per  le
 menzionate attivita', la regione si avvale  degli  uffici  periferici
 dell'amministrazione  statale.  Cio' comporta che per l'effettuazione
 di dette attivita' lo Stato non potrebbe  pretendere  alcun  tipo  di
 rimborso per le spese sostenute.
   5.  -  A  non meno gravi rilievi si espone il comma 2 dell'art. 26,
 che attribuisce allo Stato un'ulteriore quota del gettito dell'IRAP a
 compensazione della  perdita  di  gettito  derivante  dall'abolizione
 dell'imposta  sul  patrimonio  netto delle imprese. Poiche' l'imposta
 sul patrimonio netto delle imprese  e'  conformata  come  imposta  di
 carattere straordinario e temporalmente determinato e' irragionevole,
 oltre  che in contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano e delle
 sue norme di attuazione, la previsione che  riserva  allo  Stato  una
 quota  del gettito di un'imposta che sarebbe comunque venuta meno per
 lo spirare del termine di efficacia temporale della normativa che  la
 disciplina.
   6.  -  Di  contro,  quando il decreto legislativo (art. 36) prevede
 contemporaneamente  all'introduzione  dell'IRAP,  la  abolizione   di
 tributi  erariali,  non  contiene alcuna compensazione a favore della
 regione siciliana. Cio' comporta una sottrazione di gettito  perche',
 per  il particolare regime finanziario della regione siciliana, viene
 meno l'intero  gettito  dei  tributi  precedentemente  devoluto,  per
 effetto  dell'art.  36  dello  Statuto  (naturalmente  salvo  che per
 l'ILOR, di cui solo il 12,60% affluiva nella casse  regionali  e  per
 l'imposta  sul  patrimonio  netto  che era interamente riservata allo
 Stato).  Pertanto,  la  Sicilia  si  trova   a   dover   subire   una
 irragionevole  diminuizione  delle entrate tributarie, non compensata
 in alcun modo dal legislatore delegato.
   7. - Un ulteriore profilo di incostituzionalita' riguarda gli artt.
 2, 4 e 15 che, nel definire presupposti, base imponibile e  spettanza
 dell'imposta,  adottano come criterio quello del territorio in cui si
 esercita l'attivita' produttiva.  Cio'  determina  un  contrasto  con
 l'art.  36 dello Statuto e con l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.
 1074. Infatti, dette norme attribuiscono alla regione siciliana anche
 le  entrate  tributarie  erariali  riscosse   nell'ambito   del   suo
 territorio.  Non  e'  solamente  il  profilo del territorio in cui si
 svolge  l'attivita'  produttiva,  ma  anche  quello  del   luogo   di
 riscossione  che  deve  assumere rilievo ai fini della determinazione
 dell'attribuzione alla regione del gettito del tributo.
   8. - Un'altra censura colpisce il comma 7 dell'art. 24 che, per  il
 modo  come  e'  formulato,  sembra  escludere l'intera spettanza alla
 regione delle somme derivanti dall'irrogazione  di  sanzioni  per  la
 violazione   della  normativa  fiscale.  Una  simile  interpretazione
 comporterebbe l'incostituzionalita' della disposizione, in quanto dal
 combinato disposto degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 26  luglio  1965,  n.
 1074  risulta con estrema chiarezza l'assoluta competenza regionale a
 riscuotere tutte le entrate tributarie  (art.  2),  ivi  comprese  le
 entrate   accessorie   nonche'   le   entrate   derivanti   (art.  3)
 dall'applicazione  di  sanzioni   pecuniarie   da   qualsiasi   fonte
 provengano e comunque riscosse nell'ambito del territorio regionale.
   Ed  invero  nei  casi  in  cui si e' voluta escludere la competenza
 regionale ad incamerare determinate entrate  di  origine  tributaria,
 cio'  e'  stato  fatto enumerando tassativamente ed analiticamente le
 entrate riservate allo Stato, come si evince chiaramente dal  secondo
 comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e dalle tabelle annesse
 allo stesso. Peraltro, il principio e' stato autorevolmente affermato
 dalla  Corte  costituzionale con la sentenza n. 84 del 5 luglio 1968,
 con cui e' stato riconosciuto il diritto della regione  siciliana  di
 incamerare  il  provento derivante dall'esercizio del suddetto potere
 sanzionatorio.
   9. - Altri profili di incostituzionalita' riguardano  l'art.  27  e
 l'art.  29  che  prevedono  la  compartecipazione  rispettivamente di
 comuni e province e delle citta' metropolitane a  quote  del  gettito
 dell'IRAP  stabilite  centralmente.  Non  solo  viene  meno qualsiasi
 discrezionalita'  della  regione  siciliana  in  materia,  ma   viene
 altresi' stravolto uno dei tratti caratterizzanti la sua specialita',
 e  cioe'  la  competenza esclusiva in materia di enti locali (art. 14
 lett. o), che, se letta  sistematicamente  con  l'art.  36,  comporta
 l'attribuzione alla regione del potere di conformare l'intero sistema
 locale,  sia  sotto  il profilo dell'organizzazione e delle funzioni,
 che sotto quello della finanza.
   10.  -  Gli  artt. 60 e 61 sono parimenti incostituzionali. Essi da
 una parte attribuiscono (art.  60)  alle  province  e  ai  comuni  il
 gettito  di  alcuni  tributi  erariali  (come le imposte di registro,
 ipotecaria  e  catastale)  e  dall'altro  riducono  i   trasferimenti
 erariali  agli  enti  locali  (art.  61). La soluzione normativa puo'
 essere ragionevole per le altre regioni, ma ha esiti  paradossali  in
 Sicilia.  Infatti,  il  gettito  dei  menzionati tributi erariali, in
 virtu' dell'art. 36 dello Statuto, gia' era attribuito  alla  finanza
 della  regione siciliana (a differenza di quanto avveniva nelle altre
 regioni).   Sicche'   l'esito   complessivo   e'   un   irragionevole
 compressione  della  finanza  della  regione siciliana. Il gettito di
 alcuni tributi erariali gia' spettanti alla regione viene sottratto a
 quest'ultima per essere devoluto agli enti  locali,  ai  quali  pero'
 vengono ridotti i precedenti trasferimenti a carico dello Stato.
   11.  -  L'art.  60,  comma 4 stabilisce che le regioni speciali, in
 conformita' dei rispettivi  Statuti,  provvedono  all'attuazione  dei
 primi  due  commi  del  medesimo  articolo. Il tenore letterale della
 disposizione e' quanto meno impreciso perche' si riferisce alla  mera
 attuazione  da  parte  del legislatore regionale, che invece gode, in
 materia, di potesta' legislativa concorrente.
   12. - Altre ragioni di doglianza riguardano l'art. 40  che  prevede
 l'istituzione  di  "conti  correnti  infruttiferi presso la Tesoreria
 centrale dello Stato intestati alle regioni e alle province  autonome
 di  Trento  e  Bolzano  e  di  specifiche  contabilita'  speciali  di
 girofondi intestate alle stesse regioni e province  autonome,  presso
 le   sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  operanti  nei
 capoluoghi di regione e nelle predette province autonome",  rinviando
 ad   un  successivo  decreto  ministeriale  la  individuazione  delle
 modalita' di riversamento delle somme riscosse  sui  conti  predetti.
 Riversamento  che  dovrebbe  essere  effettuato  a  favore di entita'
 individuate dal legislatore delegato (Stato, comuni province, F.S.N.)
 e secondo le percentuali indicate dalla legge o da successivi decreti
 ministeriali, con la conseguenza che solo la  parte  residua  sarebbe
 attribuita  alla  regione  siciliana.   C'e' una fortissima riduzione
 della capacita' di manovra finanziaria della regione,  un'involuzione
 della  finanza  regionale secondo gli schemi della "finanza derivata"
 ed una notevole compressione del  gettito  a  favore  della  regione.
 Gettito  che  viene ulteriormente ridotto per effetto degli art. 41 e
 42 che prevedono il versamento delle  eccedenze  annuali  di  risorse
 finanziarie ad integrazione del Fondo del Servizio sanitario, nonche'
 per coprire il trasferimento di nuove funzioni.
   13.  -  Nelle  disposizioni fin qui passate in rassegna e' evidente
 come  il  legislatore  delegato  abbia  sostanzialmente  ignorato  il
 particolare   regime   finanziario   della  regione  siciliana  e  le
 prerogative che le sono riconosciute dal suo Statuto.
   Sintomo vistoso ditale disattenzione e' anche il comma 4  dell'art.
 61  che  fa  riferimento  -  in  modo  invero  alquanto  confuso - al
 "recepimento" delle disposizioni degli artt. 60 e 61 da  parte  dello
 Statuto siciliano, ignorando cosi' che quest'ultimo ha forza di legge
 costituzionale  e  quindi  non  puo'  essere  in  alcun modo previsto
 l'obbligo di  adeguamento  dello  Statuto  a  disposizioni  di  legge
 ordinaria.
   14.  -  Infine,  tirando  le file di tutte le precedenze doglianze,
 puo' osservarsi che il complesso delle disposizioni impugnate produce
 non solo una fortissima compressione dell'autonomia finanziaria della
 regione (intesa come liberta'  di  scelta  nell'ambito  dei  principi
 fissati   dalla   legge   dello   Stato),   ma   determina   altresi'
 un'altrettanto consistente diminuizione delle entrate regionali,  non
 compensata  in  alcun  modo,  con  la conseguenza che con l'entrata a
 regime della nuova disciplina laegione potrebbe non avere i mezzi per
 fare  fronte  al  suo  fabbisogno  finanziario,  con  grave   lesione
 dell'art. 36 dello Statuto.
   Si   chiede  pertanto  che  voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale
 dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli  articoli  impugnati
 del d.lgs.  15 dicembre 1997, n. 446.
     Palermo-Roma, addi' 20 gennaio 1998
       Prof. avv. Giovanni Pitruzzella - avv. Francesco Castaldi
 98C0104