N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 1996- 20 gennaio 1998

                                 N. 62
  Ordinanza   emessa   il   10   luglio  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  20  gennaio  1998)  dal  pretore  di  Monza   nel
 procedimento  civile  vertente  tra  il condominio via Marconi, 154 -
 Sesto San Giovanni e il centro restauro edile Ditral s.r.l.
 Processo civile - Mancata comparizione  delle  parti  nel  corso  del
    processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 cod. proc.
    civ.,  di  fissazione  di udienza successiva - Cancellazione della
    causa dal ruolo soltanto in  caso  di  mancata  comparizione  alla
    nuova   udienza  -  Violazione  del  principio  di  eguaglianza  -
    Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C., artt. 309 e 181, comma 1, sostituito dal  d.-l.  18  ottobre
    1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre
    1995, n. 534).
 (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).
(GU n.7 del 18-2-1998 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
   I.  -  La  presente  controversia e' stata introdotta con citazione
 notificata il 21 settembre 1995. Dopo l'esperimento  dell'udienza  di
 prima comparizione e la concessione della provvisoria esecutivita' al
 decreto  opposto,  all'udienza  ex  art.  183 nessuno compariva ed il
 giudicante si riservava, occorrendo stabilire se  al  processo  fosse
 applicabile  la  norma  dell'art. 309 c.p.c. nel testo risultante dal
 rinvio all'art. 181, primo comma,  c.p.c.  nel  testo  inopinatamente
 novellato  (o meglio, come si vedra', rinovellato) dall'art. 4, comma
 1-bis, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, come modificato  (o  meglio
 aggiunto)  dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge
 di conversione di detto decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995,  n.
 534.
   Tale  nuovo  testo dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., che non ha
 fatto altro  che  ripristinare  il  vecchio  testo  modificato  dalla
 sfortunata  legge 26 novembre 1990, n. 353/1990, e' entrato in vigore
 a far tempo dal 21 dicembre 1995,  giusta  la  disposizione  generale
 dell'art. 15, comma quinto, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
   Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio tempus regit
 actum,  la  nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile
 alla presente controversia, di  modo  che,  di  fronte  alla  mancata
 comparizione  dell'unica  parte  costituita si dovrebbe, in forza del
 primo  comma  dell'art.  181,  fissare  altra  udienza,  cui  appunto
 rinviare la causa.
   In  particolare,  il  testo  dell'art. 181, primo comma, nuovamente
 reintrodotto dispone che "se nessuna  delle  parti  comparisce  nella
 prima  udienza,  il  giudice  fissa una udienza successiva, di cui il
 cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
 parti comparisce alla nuova udienza, il giudice,  con  ordinanza  non
 impugnabile,  dispone  la  cancellazione della causa dal ruolo". Tale
 testo, salva la sostituzione del riferimento  al  giudice  istruttore
 del   vecchio  processo  avanti  al  tribunale,  del  riferimento  al
 "giudice" (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale  civile
 della  figura  del  giudice  istruttore),  e'  quello  che nel nostro
 ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950,
 n. 581, cioe' dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore
 un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.
   Per effetto del rinvio (formale o  ricettizio  che  sia,  dell'art.
 309  c.p.c.  al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza
 delle parti costituite in prima udienza, nel senso  della  previsione
 di  un  rinvio  dell'udienza,  e'  ridiventata applicabile anche alle
 udienze successive all'udienza di prima  comparizione.  Per  cui,  il
 nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base
 alla  quale  e'  consentito alle parti costituite, se sono d'accordo,
 ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento  del
 procedimento  senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione
 e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione  in
 ordine alla ragionevolezza della dilazione.
   Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non
 sia  conforme  a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha
 gia' sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 309  c.p.c.,  dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella
 causa  fra  immobiliare  Giga  s.r.l.  e  Zamboni  Alfio  Tullio  (n.
 5743/1995  r.g.c.)  e,  poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella
 causa fra residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e  Russo
 Anna   (n.      6274/1995  r.g.c.),  nella  quale  le  ragioni  della
 incostituzionalita'  sono  state  aggiornate  al  lume  del   recente
 disconoscimento  da parte della Corte costituzionale della rilevanza,
 ai fini della  regolamentazione  del  processo  civile,  della  norma
 dell'art.  97  della Costituzione.  Nella recente sentenza n. 84/1996
 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma  dell'art.
 97  rileverebbe  solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento
 degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini
 della  concreta  regolamentazione  del  processo  sotto  il   profilo
 dell'esercizio della funzione giurisdizionale.
   Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella
 citata  ordinanza  del  13  maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha
 abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di
 costituzionalita' dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art.    97,
 gia' utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.
   II.  -  Con  la presente ordinanza si intende sollevare anche nella
 presente controversia la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  309  c.p.c.  nel  testo che ora rinvia all'art. 181, primo
 comma, come modificato dalla  legge  n.  534/1995.  La  questione  si
 solleva  sulla  base  del  richiamo  integrale  delle ragioni esposte
 nell'ordinanza del 13 maggio 1996, che appare inutile qui riprodurre,
 bastando - si crede - un richiamo per relationem. In tale  ordinanza,
 del   resto,   si   evidenzio'  come  la  Corte  costituzionale,  ove
 accogliesse la questione sull'art. 309, potrebbe d'ufficio dichiarare
 incostituzionale direttamente anche l'art. 181, primo  comma  c.p.c.,
 che in forza del rinvio ne somministra il contenuto.
   In  ordine alla rilevanza della questione di legittimita' dell'art.
 309 c.p.c. nel presente giudizio, si osserva che essa  e'  manifesta,
 poiche'   il   giudicante   dovrebbe  necessariamente  provvedere  ad
 applicare la norma denunciata come  incostituzionale  e  fissare  una
 nuova  udienza,  anziche'  disporre  l'immediata  cancellazione della
 causa dal ruolo, come dovrebbe essere secondo la  disciplina  che  si
 reputa  conforme alla Costituzione, siccome illustrato nell'ordinanza
 13 maggio 1996.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo  integrale
 richiamo  delle  considerazioni  poste  a  base  della  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 309 c.p.c., sollevata con l'ordinanza  13
 maggio  1996,  resa  nella  causa  n.  6264  r.g.c.  96 (vertente fra
 residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi  Rinaldo  e  Russo  Anna),
 dichiara   rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata in relazione agli artt.  3,  secondo  comma,  e  24,  primo
 comma,  della Costituzione la medesima questione di costituzionalita'
 dell'art. 309 c.p.c. nel testo risultante dal  rinvio  all'art.  181,
 primo  comma,  c.p.c.,  come novellato dall'art.   4, comma 1-bis del
 d.-l. 18 ottobre n. 432 convertito nella legge 20 dicembre  1995,  n.
 534,  nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti
 costituite   ad   un'udienza   successiva   all'udienza   di    prima
 comparizione, prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza,
 invece che disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;
   Sospende  il  presente  giudizio e dispone l'immediata trasmissione
 alla Corte costituzionale degli atti del processo;
   Ordina alla cancelleria  di  provvedere  alla  notificazione  della
 presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed
 ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Si comunichi alle parti.
     Monza, addi' 10 luglio 1996
                           Il pretore: Frasca
 98C0114