N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 1997

                                 N. 70
  Ordinanza  emessa il 2 dicembre 1997 dalla Corte d'appello di Napoli
 nel procedimento penale a carico di Carnevale Corrado
 Reato in genere - Reati fallimentari - Interesse privato del curatore
    negli atti del fallimento - Disciplina - Trattamento deteriore del
    curatore fallimentare e dei soggetti ad  esso  equiparati  (tra  i
    quali   il  commissario  straordinario  delle  imprese  in  crisi)
    rispetto a quanto attualmente previsto per il reato  di  abuso  di
    ufficio  dall'art. 323 cod. pen., nel testo sostituito dalla legge
    n. 234 del 1997 - Lesione del principio di eguaglianza.
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 228, d.-l. 30 gennaio 1979, n.  26,
    art. 1, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95).
 (Cost., art. 3).
(GU n.7 del 18-2-1998 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha emesso la seguente ordinanza vista l'istanza  -  avanzata  dalle
 parti  civili  rappresentate  dall'avvocato  dello  Stato  Vigoriti e
 dall'avv.  Sergio - di sospensione del procedimento, in attesa  della
 pronuncia  della Corte costituzionale sulla questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 228, r.d. 16 marzo  1942,  n.  267,  e  1,
 d.-l.  30  gennaio  1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella
 legge  3  aprile  1979,  n.  25,  in  relazione  all'art.   3   della
 Costituzione,  sollevata  il 14 novembre 1997 dal tribunale di Napoli
 nel procedimento penale a carico di Marsiglio Valerio ed altri;
   Osservato che l'istanza,  cosi'  come  proposta,  non  puo'  essere
 accolta,   ma   che   la   Corte   puo'  esercitare  la  facolta'  di
 risollevazione, d'ufficio, la questione, ex  art.  23,  terzo  comma,
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuto  che  la  questione  stessa  va sottoposta al vaglio della
 Corte costituzionale, in conseguenza  dell'entrata  in  vigore  della
 legge  16  luglio 1997, n. 234, che ha riformato l'art. 323 c.p., dal
 momento che il legislatore odierno ha  ancorato  la  sussistenza  del
 reato  di cui all'art. 323 c.p. al verificarsi di un evento di danno,
 ne' e' piu' sufficiente,  per  la  configurabilita'  di  quel  reato,
 qualsivoglia  condotta  abusiva,  questa dovendo concretizzarsi nella
 "violazione  di  norme  di  legge  o  di  regolamento"  ovvero  nella
 violazione  dell'obbligo  "di  astenersi  in presenza di un interesse
 proprio o di un prossimo congiunto";
   Considerato, invero, che la differenza di  trattamento  venutasi  a
 determinare  per  effetto  delle  modifiche  apportate  alla legge n.
 234/1997  fra  il  curatore  fallimentare  (e  gli   altri   soggetti
 equiparati)   ed  il  pubblico  ufficiale  rispetto  alla  situazione
 precedente appare evidente, ove sol si osservi che il curatore e  gli
 altri  soggetti equiparati dovessero continuare a rispondere, ex art.
 228  regio decreto cit., di qualunque condotta che comporti una presa
 d'interesse, vale a dire l'assunzione di un'interessenza di un affare
 attinente all'ufficio sucitato, senza  che  abbia  rilievo,  ai  fini
 dell'integrazione  dell'illecito, la legittimita' o meno dell'atto in
 se', la liceita' dei mezzi usati, il fatto che ne sia derivato o meno
 un danno patrimoniale o che, comunque, l'agente abbia  realizzato  un
 vantaggio non apprezzabile;
   Atteso   che,  in  presenza  di  una  riforma  che  ha  operato  un
 ridimensionamento del reato di abuso d'ufficio  di  portata  tale  da
 sostituire   al   controllo   penale   molte   delle   condotte  gia'
 qualificabili di interesse privato ovvero di abuso non  patrimoniale,
 non appare ammissibile che di tali condotte debbano invece continuare
 a rispondere indiscriminatamente il curatore fallimentare e gli altri
 soggetti   equiparati;   e   cio'   non   senza  considerate  che  la
 divaricazione  tra  le  due  norme  incriminatrici  dipende   da   un
 intervento  legislativo  diretto a soddisfare un'esigenza, ampiamente
 condivisa, di piu' puntuale determinazione delle condotta punibile  a
 titolo di abuso ex art. 323 c.p., esigenza che, per le ragioni che le
 ispirano, non puo' ritenersi comune anche all'ipotesi di cui all'art.
 228 legge fallimentare;
   Ritenuto che e' appena il caso di aggiungere che la rilevanza della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  de  quo  risulta,  nella
 fattispecie, evidente, giacche' l'imputato e' chiamato  a  rispondere
 del  reato  di  interesse privato in atti d'ufficio ex art. 228 legge
 fall. sulla base di una generica presa d'interesse, non ancorata alla
 "violazione di norme di legge o di regolamenti" ovvero all'obbligo di
 "astenersi in presenza di un  interesse  proprio  o  di  un  prossimo
 congiunto", e che la questione medesima va estesa, ai sensi e per gli
 effetti  di  cui  all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche
 all'art.  1, sesto comma, d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in
 legge  3  aprile  1979,  n.  25,   nella   parte   in   cui   prevede
 l'applicabilita'  dell'art.  228  legge  fall.,  anche al commissario
 straordinario delle imprese in causa.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
   Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  228
 r.d.  16  marzo 1942, n. 267, e dell'art. 1 d.-l. 30 gennaio 1979, n.
 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, in  relazione  all'art.
 3  della  Costituzione,  non  manifestamente infondata e rilevante ai
 fini della decisione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina alla cancelleria di  notificare  la  presente  ordinanza  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Ordina  alla  cancelleria  di  comunicare  la presente ordinanza ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                      Il presidente: De Cristofaro
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