N. 14 ORDINANZA 28 gennaio - 5 febbraio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  contro  la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto
 commesso al fine di procurare a se' o  ad  altri  ingiusto  vantaggio
 patrimoniale    -   Asserita   indeterminatezza   della   fattispecie
 inciminatrice  -  Ipotizzata  indebita  ingerenza  nella   sfera   di
 discrezionalita'  della  pubblica amministrazione - Ius superveniens:
 legge 16 luglio 1997, n. 234 (modifica dell'art. 323 del c.p. e degli
 artt. 289, 416 e 555 del c.p.p.) - Esigenza di nuova  valutazione  in
 ordine  alla rilevanza da parte del giudice remittente - Restituzione
 atti al giudice a quo.
 
 (Legge  16  luglio  1997,  n.  234 (modifica dell'art. 323 del codice
 penale in materia di abuso d'ufficio e degli artt. 289, 416 e 555 del
 codice di procedura penale) il cui art. 1 ha  sostituito  interamente
 il testo dell'art. 323 del codice penale).
 
 (Cost., art. 97, primo comma).
 
(GU n.6 del 11-2-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,    prof.  Carlo MEZZANOTTE, avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 323, secondo
 comma, del codice penale, promossi con due  ordinanze  emesse  il  13
 marzo  ed  il  26  giugno  1997  dal  g.i.p.  presso  il tribunale di
 Piacenza, iscritte ai nn. 513 e 612 del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 36 e 39,
 prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito nella camera di consiglio del  14  gennaio  1998  il  giudice
 relatore Valerio Onida;
   Ritenuto  che,  con  ordinanza emessa il 13 marzo 1997 (r.o. n. 513
 del 1997), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
 di Piacenza ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in
 riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97,  primo  comma,  della
 Costituzione,  dell'art. 323, secondo comma, del codice penale (Abuso
 d'ufficio), come novellato dall'art. 13 della legge 26  aprile  1990,
 n. 86;
     che,  secondo il remittente, la disposizione sarebbe in contrasto
 con  l'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione,   in   quanto
 prevederebbe  una  fattispecie  non  tassativa e non sufficientemente
 determinata, dato il carattere generico, indeterminato e neutro della
 locuzione "abusa del suo ufficio", applicabile a qualsiasi  vizio  di
 tipo  amministrativo;  ne'  la  fattispecie acquisterebbe sufficiente
 determinatezza in forza della previsione del dolo specifico,  la  cui
 prova,   nella  interpretazione  giurisprudenziale,  verrebbe  spesso
 tratta dalla mera illegittimita' dell'atto e del comportamento;
     che, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma  contrasterebbe
 altresi'  con  l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto,
 per la sua insufficiente  determinatezza,  costituirebbe  una  facile
 chiave  di  accesso  a disposizione del giudice penale per "penetrare
 nel territorio della p.a." attraverso  la  semplice  attivazione  dei
 meccanismi   processuali:   onde   essa   consentirebbe   "incursioni
 giudiziali"    nella    sfera    di     valutazione     discrezionale
 dell'amministrazione,  e  genererebbe  un  clima  non favorevole alla
 serenita' delle attivita'  amministrative,  cosi'  compromettendo  il
 buon andamento dell'amministrazione medesima;
     che  nel  corso  di un distinto giudizio la questione, in termini
 identici, e' stata nuovamente sollevata dalla medesima autorita', con
 ordinanza emessa il 26 giugno 1997 (r.o. n. 612 del 1997);
   Considerato  che, data l'identita' delle questioni, i giudizi vanno
 riuniti e decisi con unica pronunzia;
     che dopo la proposizione delle questioni e' sopravvenuta la legge
 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale,  in
 materia  di  abuso  d'ufficio,  e  degli  articoli 289, 416 e 555 del
 codice di procedura penale), il cui art. 1 ha sostituito  interamente
 il testo dell'art. 323 del codice penale;
     che  la  novella  ha  sensibilmente modificato la fattispecie del
 reato di abuso d'ufficio: in particolare sostituendo  la  descrizione
 della  condotta  del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico
 servizio, consistente nell'"abusare dell'ufficio", e accompagnata dal
 fine  di  procurare  a  se'  o  ad  altri  un   ingiusto   vantaggio,
 patrimoniale  o  non  patrimoniale,  o  di arrecare ad altri un danno
 ingiusto, con l'espressione nello svolgimento delle  funzioni  o  del
 servizio,  in  violazione  di norme di legge o di regolamento, ovvero
 omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio  o  di  un
 prossimo  congiunto  o  negli altri casi prescritti, intenzionalmente
 procura a se' o ad altri un ingiusto  vantaggio  patrimoniale  ovvero
 arreca ad altri un danno ingiusto;
     che  questa  Corte, investita della medesima questione, sollevata
 prima della novella all'art. 323 del codice penale,  con  l'ordinanza
 n.  327  del  1997  ha disposto la restituzione degli atti ai giudici
 remittenti per un nuovo esame della rilevanza  alla  luce  dello  jus
 superveniens;
     che analoga decisione va adottata nel caso in esame.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al giudice per
 le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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