N. 14 ORDINANZA 28 gennaio - 5 febbraio 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a se' o ad altri ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie inciminatrice - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera di discrezionalita' della pubblica amministrazione - Ius superveniens: legge 16 luglio 1997, n. 234 (modifica dell'art. 323 del c.p. e degli artt. 289, 416 e 555 del c.p.p.) - Esigenza di nuova valutazione in ordine alla rilevanza da parte del giudice remittente - Restituzione atti al giudice a quo. (Legge 16 luglio 1997, n. 234 (modifica dell'art. 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio e degli artt. 289, 416 e 555 del codice di procedura penale) il cui art. 1 ha sostituito interamente il testo dell'art. 323 del codice penale). (Cost., art. 97, primo comma).(GU n.6 del 11-2-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 323, secondo comma, del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 13 marzo ed il 26 giugno 1997 dal g.i.p. presso il tribunale di Piacenza, iscritte ai nn. 513 e 612 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Valerio Onida; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 marzo 1997 (r.o. n. 513 del 1997), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 323, secondo comma, del codice penale (Abuso d'ufficio), come novellato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86; che, secondo il remittente, la disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto prevederebbe una fattispecie non tassativa e non sufficientemente determinata, dato il carattere generico, indeterminato e neutro della locuzione "abusa del suo ufficio", applicabile a qualsiasi vizio di tipo amministrativo; ne' la fattispecie acquisterebbe sufficiente determinatezza in forza della previsione del dolo specifico, la cui prova, nella interpretazione giurisprudenziale, verrebbe spesso tratta dalla mera illegittimita' dell'atto e del comportamento; che, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma contrasterebbe altresi' con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto, per la sua insufficiente determinatezza, costituirebbe una facile chiave di accesso a disposizione del giudice penale per "penetrare nel territorio della p.a." attraverso la semplice attivazione dei meccanismi processuali: onde essa consentirebbe "incursioni giudiziali" nella sfera di valutazione discrezionale dell'amministrazione, e genererebbe un clima non favorevole alla serenita' delle attivita' amministrative, cosi' compromettendo il buon andamento dell'amministrazione medesima; che nel corso di un distinto giudizio la questione, in termini identici, e' stata nuovamente sollevata dalla medesima autorita', con ordinanza emessa il 26 giugno 1997 (r.o. n. 612 del 1997); Considerato che, data l'identita' delle questioni, i giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronunzia; che dopo la proposizione delle questioni e' sopravvenuta la legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), il cui art. 1 ha sostituito interamente il testo dell'art. 323 del codice penale; che la novella ha sensibilmente modificato la fattispecie del reato di abuso d'ufficio: in particolare sostituendo la descrizione della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, consistente nell'"abusare dell'ufficio", e accompagnata dal fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno ingiusto, con l'espressione nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto; che questa Corte, investita della medesima questione, sollevata prima della novella all'art. 323 del codice penale, con l'ordinanza n. 327 del 1997 ha disposto la restituzione degli atti ai giudici remittenti per un nuovo esame della rilevanza alla luce dello jus superveniens; che analoga decisione va adottata nel caso in esame.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0134