N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 1997
N. 84 Ordinanza emessa il 7 novembre 1997 dal tribunale di Genova sulla richiesta di riesame proposta da Canova Renzo Processo penale - Sequestro conservativo - Udienza camerale per il riesame - Notifica dell'avviso, secondo l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni unite della Cassazione, esclusivamente al difensore e all'imputato - Notifica dell'avviso alla parte offesa costituitasi parte civile e al relativo difensore - Omessa previsione - Incidenza sul diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 318 e 324). (Cost., art. 24).(GU n.8 del 25-2-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, sulla richiesta di riesame formulata nell'interesse di Canova Renzo avverso l'ordinanza del gip presso il tribunale di Genova, in data 6 ottobre 1997, con la quale e' stato disposto il sequestro conservativo sui beni immobili del predetto indagato (appartamento sito in Bologna, Via delle Tofane 48 con annesso box e autorimessa); Premesso: che l'odierno istante (unitamente a Giacomini Mario e a Offidani Stefano) e' imputato nel medesimo procedimento in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 640 c.p. per avere, in concorso con i predetti, nell'ambito delle trattative per l'acquisto da parte di societa' amministrate dalla parte lesa Scarabicchi Umberto, delle quote della societa' RETEL Srl, posto in essere artifici e raggiri consistiti nell'assicurare al predetto che determinati finanziamenti bancari sarebbero stati prontamente pagati alla scadenza dal debitore principale e che, pertanto, l'assunzione di una serie di obbligazioni in garanzia non avrebbe comportato sostanziali rischi per il fideiussore (mentre i finanziamenti erano gia' stati revocati dagli istituti bancari a causa di gravi irregolarita'), inducendolo cosi' ad acquistare, nella sua qualita' di legale rappresentante della IN.GEN. Srl, per il prezzo di settecento milioni di lire la totalita' delle quote della RETEL Srl, nonche' a sottoscrivere fideiussioni con le quali si garantiva il pagamento dei debiti assunti dalla TELENIT (societa' in cui partecipava la RETEL) verso la Cassa di Risparmio di Ferrara fino all'ammontare di un miliardo e mezzo di lire (cosi' liberando gli originari garanti tra i quali l'Offidani), e a rilasciare al Canova un assegno bancario dell'importo di un miliardo di lire quale garanzia del pagamento da parte dello stesso Scarabicchi di eventuali debiti maturati dalla TELENIT verso il Credito Romagnolo in relazione a finanziamenti erogati da quest'ultimo, in Bologna e Ferrara tra la fine di luglio e l'inizio di agosto del 1991; il solo Canova e' inoltre indagato in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 629 c.p. perche', al fine di assicurare a se' e all'Offidani (genero del predetto), il profitto del reato di truffa, minacciando lo Scarabicchi di porre all'incasso il citato assegno bancario dell'importo di un miliardo di lire, costringeva il predetto a rendersi garante del pagamento delle fideiussioni omnibus rilasciate dall'Offidani e da altri verso il Credito Romagnolo, contestualmente rilasciando ipoteca su alcuni beni immobili di proprieta' di esso Scarabicchi e della G.T. Srl, in Bologna e in Genova (ove il 9 ottobre 1991 fu stipulata la cessione dell'ipoteca); che, quanto al presupposto richiesto dalla suprema Corte per la formazione del c.d. giudicato cautelare, vale a dire non essere mutata la situazione di fatto e di diritto, esso sussiste atteso che sul piano processuale - come gia' accennato nella prima parte della motivazione - e' tutt'ora in corso l'udienza preliminare e, in particolare, non si e' ancora concluso l'incidente probatorio disposto dal gip che ha conferito perizia contabile, mentre in punto di diritto l'ordinanza del gip non fa riferimento a nuovi elementi o a nuovi argomenti riproponendo nella sostanza il contenuto del precedente provvedimento; che, in considerazione di quanto sopra esposto, deve essere accolto l'odierno riesame con conseguente annullamento del provvedimento di sequestro conservativo impugnato, essendosi formato un vincolo endoprocessuale sull'ordinanza di questo Collegio in data 12 giugno 1997, ostativo all'emissione di un nuovo provvedimento in mancanza di una modifica della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia in sede di riesame; che, tuttavia, poiche' in occasione del presente riesame, come sopra si e' specificato, non si era proceduto alla comunicazione dell'odierna udienza al difensore di parte civile in ossequio al citato orientamento della Sezioni Unite laddove e' stato, tra l'altro, espressamente affermato il principio che, per le udienze camerali relative ai provvedimenti cautelari reali, l'art. 324 del codice di rito prevede esclusivamente la notifica dell'avviso dell'udienza di riesame al difensore (cio' in ogni caso) e all'indagato soltanto quando lo stesso abbia proposto l'istanza di riesame - ed infatti, pur non riferendosi le pronunce citate a fattispecie di sequestro conservativo, il principio di diritto affermato non poteva che intendersi nel senso dell'esclusione dell'avviso dell'udienza di riesame alla parte offesa costituitasi parte civile e al suo difensore posto che il sequestro di cui all'art. 316 c.p.p. rientra a pieno titolo tra le misure cautelari reali - sembra a questo Collegio che cio' abbia comportato un'ingiustificata compressione del diritto di difesa spettante alla parte lesa costituita parte civile; che in altre parole, e' opinione di questo Collegio che la attuale inevitabile connessione normativa tra l'art. 324 c.p.p. (in tema di impugnazioni. delle misure cautelari reali) e l'art. 318 c.p.p. (specificamente riguardante il sequestro conservativo) determini forti dubbi sulla ragionevolezza del regime normativo in esame, appunto laddove esso deve intendersi esteso (come la stessa suprema Corte sembra affermare) anche ai riesami proposti avverso i provvedimenti ex art. 316 c.p.p. i quali hanno un contenuto ed un fondamento del tutto diverso da quelli che sorreggono il sequestro probatorio e quello preventivo; che, infatti, il sequestro conservativo e' istituto proprio del diritto processuale civile (artt 671 e segg. c.p.c.) - finalizzato, come noto, ad evitare che il creditore possa perdere la garanzia del credito da lui vantato - introdotto nel processo penale (si v. la dizione del nuovo art. 316, 2 comma, c.p.p.) al fine di facilitare e di rendere per quanto possibile piu' spedita la conservazione delle garanzie patrimoniali sui beni del debitore-imputato, a favore del creditore costituito parte civile, ove esista un "fondato timore" che esse "manchino o si disperdano"; che, nel caso in esame, la parte civile ritualmente costituita nel processo - la quale, come si e' detto, aveva ottenuto dal gip con il parere favorevole del procedente, il provvedimento di sequestro conservativo - in forza dell'esistente quadro normativo si e' visto negata la possibilita' di partecipare all'udienza odierna e, quindi, di proporre al Collegio giudicante gli argomenti a favore del mantenimento della misura cautelare ottenuta; Rilevato: che il gip, in accoglimento delle richieste del difensore di parte civile e con il parere favorevole del richiamato il precedente provvedimento di questo tribunale che annullava un precedente sequestro conservativo sugli stessi beni "per insussistenza del requisito del periculum in mora" ha ravvisato nel caso in esame i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare richiesto sia sotto il profilo del fumus boni iuris (nei confronti dei proprietari dei beni vi e' stata richiesta di rinvio a giudizio ed e' in corso l'udienza preliminare), sia sotto quello del menzionato periculum (assumendo che tra il credito vantato dalla parte civile nei confronti degli imputati riguardante gli importi versati e le obbligazioni assunte per l'acquisto della "RETEL S.r.l." - complessivamente superiore ai 3 miliardi e 200 milioni costituiti dalle somme versate per l'acquisto, da un assegno in garanzia e dalle fideiussioni verso la Cassa di Risparmio di Ferrara tenuto conto degli interessi e della rivalutazione monetaria su tale cifra - e il patrimonio degli imputati - "due immobili con annesso box ed una quota pari a 1/4 di un altro immobile" - vi e' "certamente una notevole sproporzione" con la conseguenza che il patrimonio in questione "non puo' essere considerato sufficiente a garantire le obbligazioni derivanti dal reato..".); che il difensore dell'indagato, dopo avere eccepito la violazione del principio del ne bis in idem cautelare, non essendo stato impugnato il precedente provvedimento di questo tribunale e non essendo intervenuta modifica della situazione di fatto o di diritto posta a base della citata ordinanza, ha contestato la sussistenza del periculum in mora, con conseguente violazione dell'art. 316, comma 2, c.p.p., lamentando la mancata motivazione sul punto; Ritenuto: che in via preliminare e senza necessita' di entrare nel merito della decisione impugnata, puo' essere accolto il primo motivo di riesame collegato dalla difesa dell'odierno istante alla violazione da parte del gip del principio del ne bis in idem in ambito cautelare, essendosi fondatamente sostenuto che il giudice della misura ha emesso un provvedimento di identico tenore a quello precedemente annullato e non impugnato, senza che nel frattempo fosse intervenuta alcuna modifica, della situazione di fatto o di diritto (si v. sul punto in materia di vincolo endoprocessuale, tra le altre, Cass., sez. I, 14 maggio 1992, Benetton); che, infatti, da un lato e' pacifico che ne' il p.m. ne', ovviamente, i difensori degli indagati hanno impugnato in Cassazione la precedente ordinanza di accoglimento del riesame proposto nei riguardi dell'iniziale provvedimento di sequestro conservativo, e, dall'altro, pur avendo la cancelleria di questo tribunale attestato che l'ordinanza emessa in data 12 giugno 1997 (con la quale appunto era stato annullato il provvedimento del gip di sequestro conservativo a carico degli imputati Giacomini e Canova) non e' stata notificata al difensore della parte civile (che pure aveva presenziato all'udienza ed aveva partecipato alla discussione in camera di consiglio chiedendo la conferma dell'impugnato sequestro) avuto riguardo all'interpretazione che la Corte di cassazione (si v. SS.UU. 20 novembre 1996, ric. P.M. c. Bassi e SS.UU. 20 novembre 1996, ric. D'Ambrosio) ha dato in materia di partecipazione alle udienze camerali relative ai provvedimenti cautelari reali, l'impossibilita' per il predetto difensore di proporre eventuale ricorso avverso una decisione a lui contraria non esercita alcuna influenza in punto formazione del giudicato cautelare poiche', come la presenza alla discussione della parte civile (e del suo legale), ai sensi di legge, non era necessaria ai fini della regolarita' della procedura, cosi neppure vi era alcun obbligo di notifica dell'ordinanza emessa da questo Collegio; che, nell'impossibilita' di un'interpretazione adeguatrice del regime normativo costituito dagli artt. 318, 324 c.p.p., la quale andrebbe necessariamente a cozzare con il principio di diritto espresso a sezione unite dalla Corte di cassazione, ravvisa questo tribunale un dubbio sulla costituzionalita' (oltre che sulla razionalita') della normativa di cui sopra da sottoporsi al giudice delle leggi apparendo violato il diritto di difesa (che ingloba in se' il diritto alla tutela della pienezza del contraddittorio) sancito dall'art. 24 della Costituzione; in proposito puo' aggiungersi che la violazione del principio costituzionale appare ulteriormente evidente se si pone mente a quella giurisprudenza di legittimita' (si v. Cass., 9 ottobre 1992, cit.) secondo cui il p.m. non e' legittimato a proporre ricorso avverso l'ordinanza del tribunale della liberta' che verte in tema di sequestro conservativo richiesto dalla parte civile a tutela delle proprie ragioni creditorie.
P. Q. M. Visti gli artt. 318 e 324 c.p.p. annulla l'ordinanza del gip presso il tribunale di Genova in data 6 ottobre 1997 che ha disposto il sequestro conservativo dei beni immobili (meglio specificati nella presente ordinanza) di proprieta' di Canova Renzo, stante l'esistenza del giudicato cautelare formatosi sulla pronuncia di questo tribunale in data 12 giugno 1997 relativa al medesimo oggetto; Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 97, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del coordinato disposto degli artt. 318 e 324 c.p.p., per contrasto con l'art. 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che, in caso di sequestro conservativo, l'avviso dell'udienza camerale fissata per il riesame dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare reale in questione, sia notificato anche alla parte civile; Ordina la sospensione del presente procedimento incidentale e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la cancelleria provveda a notificare il presente provvedimento all'imputato, al suo difensore, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 7 novembre 1997 Il presidente: Martinelli Il giudice est.: Mazza Galanti 98C0145