N. 17 SENTENZA 12 - 18 febbraio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia
 urbanistica  - Regione Emilia-Romagna - Edilizia popolare economica e
 sovvenzionata - Assegnazione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale
 pubblica   -   Diritto  all'inserimento  nella  graduatoria  speciale
 riservata  alle  famiglie  formate  al  massimo  da  due  persone   -
 Conseguente  esclusione  dalla  graduatoria dei nuclei familiari gia'
 inseriti, che prima dell'assegnazione risultino formati  da  piu'  di
 due persone, per la sopravvenuta nascita di un figlio - Irragionevole
 discriminazione  nei  confronti della famiglia con prole - Disparita'
 di  trattamento  tra  diversi  nuclei  familiari  tutti  di   recente
 formazione - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge  regione  Emilia-Romagna  14 marzo 1984, n. 12, art. 11, primo
 comma, nel testo modificato dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n.
 50, art. 10, e previgente alle ulteriori modifiche  introdotte  dalla
 legge regionale 16 marzo 1995, n. 13).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 29 e 31).
 
(GU n.8 del 25-2-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof.  Carlo  MEZZANOTTE,    avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  primo
 comma,  della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12
 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei
 canoni degli alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  ai  sensi
 dell'art.    2,  secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in
 attuazione  dei  criteri  generali emanati dal CIPE con deliberazione
 del 19 novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della  legge
 regionale  2  dicembre  1988,  n.  50,  e  previgente  alle ulteriori
 modifiche introdotte dall'art. 10  della  legge  regionale  16  marzo
 1995,  n.  13),  promosso  con  ordinanza emessa il 26 marzo 1996 dal
 Tribunale amministrativo regionale  dell'Emilia-Romagna  sul  ricorso
 proposto  da  Angelo  Geraci  contro  il  comune di Bologna ed altra,
 iscritta al n. 45 del registro  ordinanze  1997  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,  prima serie speciale,
 dell'anno 1997;
   Udito nella Camera di consiglio del 26  novembre  1997  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato  il  20  marzo  1992, Angelo Geraci
 impugnava    avanti    il    tribunale    amministrativo    regionale
 dell'Emilia-Romagna  la  decisione con la quale era stato respinto il
 ricorso  gerarchico  improprio,  da   lui   presentato   avverso   il
 provvedimento  del  comune di Bologna che - ai fini dell'assegnazione
 di alloggi di edilizia residenziale pubblica - lo aveva escluso dalla
 graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima
 formazione.
   Il ricorrente era stato dapprima  inserito,  oltre  che  in  quella
 generale,  nella  suddetta  graduatoria speciale (come previsto dalla
 legge della regione Emilia-Romagna 14  marzo  1984,  n.  12,  recante
 "Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei
 canoni  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica ai sensi
 dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto  1978,  n.  457,  in
 attuazione  dei  criteri  generali emanati dal CIPE con deliberazione
 del 19 novembre 1981"), ma successivamente, in sede di  verifica  dei
 requisiti  ai fini dell'assegnazione, ne era stato escluso, in quanto
 il suo nucleo familiare, a causa della nascita  di  una  figlia,  era
 risultato  composto  da  tre  persone  e  non  piu'  da due, come era
 richiesto - secondo l'Amministrazione - dalla norma impugnata.
   Con ordinanza emessa il 17 febbraio e depositata il 5 maggio  1994,
 il  TAR  dell'Emilia-Romagna ha sollevato - in riferimento agli artt.
 2, 3,  29  e  31  della  Costituzione  -  questione  di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.   11,  primo  comma,  della  citata  legge
 regionale n. 12 del 1984, come modificato dall'art. 10 della  l.r.  2
 dicembre 1988, n.  50.
   Il  giudice  rimettente osserva innanzitutto che la legge regionale
 in questione  prevede  due  diversi  sistemi  di  assegnazione  degli
 alloggi   di  edilizia  residenziale  pubblica:  in  quello  d'ordine
 generale la condizione soggettiva di "giovane  coppia"  da'  soltanto
 diritto  ad un punteggio ai fini della formazione della graduatoria e
 nessuna influenza spiega il suo  successivo  mutamento;  invece,  nel
 sistema  speciale - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente -
 la stessa condizione assurge al rango di requisito soggettivo vero  e
 proprio, che non puo' venire meno.
   Inoltre,  secondo  il TAR, alla disposizione legislativa - la' dove
 precisa che la graduatoria speciale e' finalizzata all'individuazione
 dei beneficiari della quota di  alloggi  di  superficie  minima  (non
 superiore  a  45  metri  quadrati)  "che  saranno  assegnati a nuclei
 familiari di una o due persone" - non puo' attribuirsi  "altra  ratio
 se non quella fatta palese dal senso delle parole attraverso le quali
 si  e'  espresso  il  legislatore  regionale": quest'ultimo ha inteso
 favorire la coppia di nuova  formazione  in  senso  stretto  e  cioe'
 quella  composta  soltanto  dai coniugi, riservando alle famiglie con
 figli il semplice inserimento  nella  graduatoria  generale,  con  un
 punteggio aggiuntivo.
   In  tal  modo, tuttavia, la norma impugnata finisce per penalizzare
 irrazionalmente proprio la categoria che  vorrebbe  proteggere,  dato
 che  la  "giovane  coppia" e' la famiglia piu' facilmente in grado di
 accrescersi numericamente per la nascita di figli.
   Pertanto, il giudice a quo ritiene che  detta  norma  si  ponga  in
 contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione: violerebbe,
 infatti,  il fondamentale diritto di ogni cittadino di costituire una
 famiglia, come fondamentale societa' naturale dove si svolge  la  sua
 personalita';  lederebbe  il  principio  di  uguaglianza, dato che la
 presenza di un figlio non sarebbe elemento idoneo a giustificare  una
 disparita'  di  trattamento  tra famiglie tutte ugualmente di recente
 formazione;  ostacolerebbe  la  nascita  delle   nuove   famiglie   e
 penalizzerebbe la maternita'.
   Infine, il TAR rileva come la denunciata incostituzionalita' appaia
 ancora  piu'  grave ove si consideri che, ai sensi dell'art. 23 della
 legge regionale considerata, il venir meno  dei  requisiti  richiesti
 per  l'assegnazione comporta la decadenza da quest'ultima, per cui la
 successiva nascita di un figlio  produrrebbe,  come  conseguenza,  la
 perdita dell'abitazione familiare.
   2.-  Nel  giudizio  avanti  la Corte costituzionale non ha spiegato
 intervento  il  presidente  della  Giunta  regionale,  mentre  si  e'
 costituito - ma fuori termine - il ricorrente Angelo Geraci, il quale
 ha  concluso  chiedendo  una pronuncia interpretativa ovvero, qualora
 cio' non sia possibile, l'accoglimento della questione.
   3.- Nelle more del giudizio della Corte la  regione  Emilia-Romagna
 ha  approvato  la  legge  16  marzo  1995,  n.  13, il cui art. 10 ha
 sostituito  la  norma  impugnata,  stabilendo  che  gli  alloggi   di
 superficie  minima  di  cui  possono beneficiare le famiglie di nuova
 formazione - al pari di altri gruppi sociali,  inseriti  in  analoghe
 graduatorie  speciali  -  "saranno  assegnati  secondo  i  criteri di
 ripartizione definiti dal comune" e non saranno piu'  necessariamente
 riservati ai nuclei familiari di una o due persone.
   Alla  luce  di  cio', la Corte costituzionale, con ordinanza n. 506
 dell'11  dicembre  1995,  ha  restituito  gli  atti  al  TAR  perche'
 valutasse l'eventuale incidenza dello ius superveniens nel giudizio a
 quo,  segnatamente sotto il profilo della persistente rilevanza della
 questione.
   Il TAR, con ordinanza del 26 marzo 1996, depositata  in  segreteria
 il 15 luglio successivo, ha ritenuto che la nuova legge regionale non
 incidesse  sulla normativa alla luce della quale deve essere valutata
 la  legittimita'  dei  provvedimenti  amministrativi  impugnati   nel
 giudizio  a quo. Pertanto, confermata la rilevanza e la non manifesta
 infondatezza della questione, ne ha disposto nuovamente la rimessione
 alla Corte costituzionale.
                         Considerato in diritto
   1.-  Il  tribunale  amministrativo  regionale   dell'Emilia-Romagna
 dubita  della  legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma,
 della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984,  n.  12,  che
 disciplina   l'assegnazione   di  alloggi  di  edilizia  residenziale
 pubblica  (nel  testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2
 dicembre 1988,  n.  50  e  previgente  alle  ulteriori  modificazioni
 introdotte   dalla   legge  regionale  16  marzo  1995,  n.  13),  in
 riferimento agli artt.  2, 3, 29 e 31 della Costituzione.
   2. - Occorre preliminarmente osservare  che  non  appare  possibile
 risolvere  la  questione  in  via  interpretativa:  infatti,  dove la
 disposizione impugnata precisa che  l'inserimento  nella  graduatoria
 speciale riservata alle famiglie di nuova o di prossima formazione e'
 finalizzato   all'immediata   individuazione  dei  beneficiari  degli
 alloggi "che saranno assegnati  a  nuclei  familiari  di  una  o  due
 persone secondo i criteri di ripartizione definiti dal comune", viene
 fatto  riferimento  a tutti i membri del nucleo familiare, siano essi
 genitori  o   figli.   Non   e'   percio'   possibile   operare   una
 interpretazione  adeguatrice  che ritenga, invece, riferito solo agli
 adulti il numero dei componenti ivi indicato.
   Ugualmente  non  sembra  possibile  qualificare  la  situazione  di
 "giovane  coppia" senza figli come una semplice condizione soggettiva
 ai  fini  dell'inserimento  nella  graduatoria   speciale,   con   la
 conseguenza  che  un  mutamento,  eventualmente sopravvenuto, in tale
 situazione non influirebbe  sulla  collocazione  in  graduatoria,  ai
 sensi  dell'art.   14, secondo comma, della legge regionale n. 12 del
 1984. Come ha osservato il giudice rimettente, cio' risulta vero  nel
 sistema generale, mentre in quello speciale la suddetta situazione (e
 cioe'   il  limitato  numero  dei  componenti  il  nucleo  familiare)
 rappresenta,  accanto  ad  altri,  un  requisito  soggettivo  vero  e
 proprio,  il  cui venir meno comporta l'esclusione dalla graduatoria,
 in base a quanto disposto dal terzo comma del medesimo art. 14.
   Risulta evidente che il legislatore regionale ha inteso  consentire
 l'inserimento  e la successiva permanenza nella graduatoria speciale,
 riservata alle famiglie di nuova  formazione,  soltanto  alle  coppie
 senza  figli  che  siano  sposate  da  non  piu' di due anni ed i cui
 componenti non superino i trent'anni di eta'.
   In  tal  modo,  il  sopraggiungere  di  un   figlio   comporterebbe
 l'esclusione  dalla  suddetta  graduatoria  privilegiata  anche delle
 coppie  che  vi  siano  gia'  legittimamente   inserite,   le   quali
 permarrebbero  iscritte soltanto nella graduatoria generale, sia pure
 con un punteggio aggiuntivo.
   3. - Cosi' intesa, pero', la norma impugnata  risulta  contrastante
 con  i  parametri  costituzionali  indicati  dal giudice a quo: da un
 lato, essa opera  una  irragionevole  discriminazione  nei  confronti
 della  famiglia  con prole, atteso che la sopravvenienza di un figlio
 non puo' essere elemento idoneo a far venire meno il  gia'  acquisito
 diritto  all'inclusione  nella graduatoria speciale, determinando una
 disparita'  di  trattamento  tra  diversi  nuclei   familiari   tutti
 ugualmente  di  recente  formazione,  solo  ad alcuni dei quali viene
 concesso detto beneficio. Dall'altro  lato,  la  norma  penalizza  le
 coppie  con  figli  anziche'  agevolarle, considerato che la limitata
 disponibilita' di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne  rende
 assai  difficile,  in  concreto,  l'assegnazione  a  coloro  che sono
 inseriti soltanto nella graduatoria generale, prima dei quali tendono
 ad essere soddisfatti gli iscritti nelle varie graduatorie speciali.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma,
 della  legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme
 per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni
 degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  ai  sensi  dell'art.
 2,  secondo  comma,  della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione
 dei criteri generali  emanati  dal  CIPE  con  deliberazione  del  19
 novembre  1981)  (nel  testo  modificato  dall'art.  10  della  legge
 regionale  2  dicembre  1988,  n.  50  e  previgente  alle  ulteriori
 modifiche  introdotte  dall'art. 10 della l.r. 16 marzo 1995, n. 13),
 nella parte in cui non  consente  ai  fini  dell'assegnazione  di  un
 alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica  la  permanenza  nella
 graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima
 formazione  dei  nuclei  familiari  che,  pur  possedendo  gli  altri
 requisiti  richiesti  dalla  medesima  norma, risultino formati da un
 numero di componenti superiore a due a causa della sopravvenienza  di
 figli.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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