N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1997
N. 105 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1997 dal tribunale di Ferrara nei procedimenti civili riuniti tra Massari Cristiano ed altri e il Fallimento "La Costruzione" soc. cooperativa a r.l. Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento a favore dei soci delle cooperative di produzione e lavoro per crediti derivanti dal lavoro prestato in adempimento del contratto sociale - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 1992. (C.C., art. 2751-bis). (Cost., art. 3).(GU n.9 del 4-3-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione dello stato passivo iscritto al n. 750/96 promosso ex art. 98 l. fall. con ricorso depositato il 14 marzo 1996 da Massari Cristiano contro il Fallimento La Costruzione soc. cooperativa a r.l., cui sono stati riuniti i procedimenti promossi, nei confronti dello stesso Fallimento La Costruzione soc. coop. a r.l. da Bianchi Enrico, Ramponi Luciano, Borgatti Carlo Alberto, Cuoghi Valentino, Veronesi Giorgio, Casotti Luigi, Borsatti Luciano, Bianchi Lino; Premesso: che gli odierni opponenti avevano presentato istanza di insinuazione al passivo del Fallimento della societa' cooperativa di produzione e lavoro La Costruzione a r.l. - dichiarato con sentenza 22 maggio 1995 - assumendo di aver lavorato per la cooperativa e di non aver percepito il TFR e, taluno, anche la retribuzione relativa all'ultimo mese di lavoro e richiedendo l'ammissione al passivo del credito vantato nei confronti della stessa societa' cooperativa; che il giudice delegato rigettava le istanze con la comune motivazione della impossibilita' di riconoscere al socio, in caso di dissesto della cooperativa di produzione e lavoro, un credito a titolo di retribuzione, non apparendo giuridicamente configurabile una pretesa creditoria del socio nei confronti dell'ente fallito, che concorra con quella dei terzi creditori e, tanto meno, una ragione di preferenza rispetto a questi ultimi; che gli interessati, inpugnando il provvedimento di esclusione del credito vantato, insistevano per l'ammissione della domanda ritenendo che il proprio credito fosse ravvisabile sol considerando lo scopo mutualistico della cooperativa, diretto a procurare lavoro ai propri associati, e tale da dare luogo a un rapporto di scambio tra societa' e socio avente caratteristiche proprie del lavoro subordinato; che il Fallimento La Costruzione soc. coop. a r.l. in persona del curatore si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo il rigetto perche' l'attivita' lavorativa del socio, in adempimento del contratto di societa', non consentiva la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato; che nelle more del giudizio, entrava in vigore la legge 24 giugno 1997, n. 196, il cui art. 24 estende ai crediti dei soci delle cooperative di lavoro l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80; che pertanto, all'udienza del 27 novembre 1997 le parti precisavano le conclusioni chiedendo, entrambe, l'ammissione al passivo del credito in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, per l'importo richiesto; che questo Collegio, rilevando che l'art. 2751-bis del codice civile, quale norma non suscettibile di interpretazione analogica, non contempla tra i crediti che godono del privilegio generale sui mobili del debitore, il credito dei soci delle cooperative di lavoro, ritiene sussistano i presupposti per sospendere il giudizio e sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275l-bis del codice civile in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili quelli riguardanti il compenso dovuto ai soci delle cooperative di produzione e lavoro per il lavoro prestato in adempimento del contratto sociale; Cio' premesso, questo Collegio. Osserva A) Rilevanza della questione. 1. - La questione e' rilevante perche' questo giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale essendo stato chiesto concordemente dalle parti il riconoscimento di un privilegio che non trova nella legge espressa e specifica previsione. 2. - Ne' puo' farsi rientrare la ipotesi del credito del socio della cooperativa nella previsione legislativa, attraverso la scelta dell'interpretazione che la renda piu' conforme a Costituzione, atteso che non di mera interpretazione estensiva si tratterebbe, bensi' di una vera e propria (e non consentita al giudice di merito) addizione normativa alla previsione dell'art. 2751-bis del codice civile, che contiene un elenco tassativo di tipologie di crediti privilegiati. 3. - E si prospetta ingiusta, perche' non conforme all'art. 3 della Costituzione, la ammissione del credito in via meramente chirografaria. B) Non manifesta infondatezza. 1. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata perche' la norma dell'art. 2751-bis del codice civile nel non contemplare tra le ipotesi di crediti muniti di privilegio generale sui mobili, i crediti del socio-lavoratore nei confronti della societa' cooperativa, maturati in ragione del lavoro prestato, pur in adempimento del contratto sociale, comporta - a parere di questo giudice - una disparita' di trattamento tra le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (art. 2751-bis n. 1) e il compenso spettante al socio lavoratore, in considerazione della valenza retributiva che gli e' propria. 2. - La questione non appare manifestamente infondata neppure sotto un ulteriore profilo, quello della previsione, in seno all'art. 2751-bis del codice civile del privilegio a favore dei crediti degli enti cooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, quale segno della tutela che il legislatore vuole prestare agli enti che perseguono scopi mutualistici: si vuole in tale modo evidenziare che, mentre la cooperativa per i crediti che vanta verso i terzi per i servizi prestati e i prodotti forniti, gode del privilegio, i soci, che contribuiscono con il proprio lavoro a fornire quei servizi o prodotti, non solo non hanno una preferenza, ma rischiano di non vedere riconosciuto neppure il proprio credito verso la cooperativa. C) La questione. La questione implica due fasi di analisi, la prima relativa alla esistenza del credito, la seconda relativa alla (mancata) esistenza del privilegio. Il credito. Questo collegio ritiene - dissentendo dalle conclusioni del giudice delegato - che, pur in caso di dissesto dell'ente, potrebbe essere ravvisato un credito del socio nei rapporti interni tra socio e cooperativa, credito derivante dalla prestazione di lavoro offerta dal socio. E sulla base delle seguenti argomentazioni. 1. - La entita' della cooperativa in esame (costituita da nove soci) e le previsioni dello statuto, inducono a ritenere certo il fatto che le prestazioni del socio siano state espletate in conformita' con le previsioni dei patti sociali e in correlazione con le finalita' proprie e tipiche della cooperativa di lavoro (come ritenuto dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo): pertanto non puo' riconoscersi il credito in quanto derivante da prestazioni di lavoro subordinato, bensi' in quanto collocato in un rapporto a struttura associativa. 2. - Ed invero, e' pacifico tra le parti che la cooperativa La Costruzione e' cooperativa di produzione e lavoro a responsabilita' limitata; per le obbligazioni sociali rispondono dunque la societa' e i soci ma solo nei limiti della quota sottoscritta; tra gli scopi della cooperativa si legge all'art. 3 dello statuto, vi e' quello di gestire imprese e assumere lavori di costruzione edilizia e di falegnameria ... di compiere ogni altra operazione che possa comunque giovare ai soci soprattutto nella esplicazione della loro attivita' di lavoratori. 3. - Per diventare soci occorre essere lavoratori dei settori artigiano, industriale e del commercio e delle arti. 4. - Gia' la Corte costituzionale, chiamata a giudicare la legittimita' costituzionale dell'art. 409 n. 3 c.p.c. nella parte in cui non comprende anche il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro in relazione agli artt. 3, 24 e 45 della Costituzione, pur dichiarando inammissibile la questione, ha ritenuto affidata al giudice di merito la valutazione dei requisiti per estendere il rito speciale del lavoro ai soci lavoratori, utilizzando elementi diversi da quelli richiesti per la qualificazione del rapporto sostanziale, dando prevalenza all'elemento lavoro. Per quanto riguarda i rapporti tra cooperativa di produzione e lavoro e socio lavoratore si deve tener conto del modello organizzativo prescelto dalla societa' e dei rapporti concreti che si instaurano tra socio e cooperativa in modo che risultino soddisfatte le finalita' della tutela esterna senza incidere sulla struttura del rapporto (v. ord. Corte costituzionale 2 aprile 1992, n. 155, in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 15 aprile 1992). 5. - La giurisprudenza di legittimita', ormai consolidata nel senso di ritenere di compentenza del giudice ordinario le controversie sorte tra socio e cooperativa di produzione e lavoro, in ragione della struttura associativa del rapporto, non e' di ostacolo al riconoscimento in questa sede in un credito del socio nei confronti della cooperativa, atteso che e' pur sempre un rapporto obbligatorio quello sottoposto all'attenzione del giudice (ordinario o del pretore-giudice del lavoro). 6. - Orbene, e' certo - e desumibile dalla produzione di copia delle buste paga e nei mod. INPS di denuncia delle retribuzioni soggette a contribuzione - che tutti i soci lavoratori, insieme ai dipendenti non soci risultano iscritti nel libro paga della societa' cooperativa e vengono retribuiti mediante la consegna di una busta paga, analoga, nella forma e nel contenuto (e quindi anche nei criteri di quantificazione del compenso) a quella dei dipendenti, con conseguenti ritenute nella retribuzione, sia di ordine fiscale che previdenziale, e periodico accantonamento della quota di TFR. 7. - Tale equiparazione, sotto il profilo economico, del lavoro dei soci lavoratori a quello dei dipendenti non soci, comporta altresi' che nella contabilita' dell'impresa il compenso per il lavoro prestato dai soci rappresenta un costo e non un utile da distribuire. 8. - La conclusione e' confortata dal fatto che gli eventuali utili non sono distribuiti in proporzione alla prestazione di lavoro dei soci, ma sono accantonati e quindi eventualmente distribuiti in relazione alla quota di conferimento del socio; l'utile, in altri termini, appare correlato alla remunerazione del capitale, per cui gli eventuali utili vengono assegnati a riserva ovvero allo scopo di dare un interesse al capitale sociale: e' poi espressamente vietata la distribuzione ai soci dei residui attivi di bilancio in misura superiore al tasso di interesse legale ragguagliato alle quote effettivamente deliberate; dunque, nessuna distribuzione di utili ha luogo in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. 9. - Non appare pertanto si possa condividere la tesi secondo la quale la misura della remunerazione del lavoro altro non sia che un mero anticipo sugli utili e che la stessa mensilizzazione della retribuzione abbia un valore meramente contabile per cui il pagamento della retribuzione possa aver luogo solo in presenza di utili. 10. - Tale tesi, che conduce alla logica conclusione per cui in assenza di utili, per lo stato di accertata insolvenza della societa', i soci lavoratori non possano vantare alcun credito, viene disattesa proprio dalla previsione dell'art. 24 legge n. 196/1997, che prevede l'intervento del Fondo di garanzia (istituto che interviene in caso di dissesto del datore di lavoro) anche per i crediti dei soci nei confronti della cooperativa. 11. - Per le ragioni esposte, dovrebbe dunque apparire conseguenziale la conclusione della ammissibilita', anche in ipotesi di fallimento, del credito del socio nei confronti della cooperativa in relazione al lavoro prestato per il conseguimento degli scopi propri della societa'. 12. - Va poi osservato che l'impossibilita' per la cooperativa di garantire i minimi retributivi ai propri soci determinerebbe il venir meno stesso dello scopo sociale o una deviazione dal medesimo, essendo perduto il carattere mutualistico della struttura associativa. 13. - In tale prospettiva, potrebbe allora riconoscersi nel compenso corrisposto al socio lavoratore, una natura retributiva. 14. - La natura retributiva del compenso si puo' desumere, peraltro, dalla stessa legislazione che prevede, sia in tema di orario di lavoro, sia in tema di riposo settimanale e domenicale, sia in tema di malattia e cosi' via, la corresponsione al socio lavoratore di una retribuzione fissa e periodica: la particolare ratio di tali norme che hanno una specifica funzione protettiva e assistenziale, risiede nella considerazione dell'attivita' di lavoro come tale e nella sua oggettivita', indipendentemente dal fatto che sia prestata dal lavoratore subordinato ovvero dal socio di una cooperativa di lavoro. E' stato osservato che analoghe esigenze di tutela del lavoro sussisterebbero anche relativamente alla retribuzione, richiamando, in particolare, il precetto dettato dall'art. 36 della Costituzione. 15. - E' proprio nell'ordine dei valori riconosciuti dalla legislazione c.d. sociale, che tutela il lavoro (indipendentemente dalla struttura del rapporto in cui lo stesso viene svolto) che si colloca la recente disposizione dell'art. 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione; detto articolo stabilisce che per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80. 16. - L'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (recante norme sul trattamento di fine rapporto e in materia pensionistica) prevede, a sua volta, l'istituzione del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto; e gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, estendono l'intervento del Fondo di garanzia ai crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la procedura di fallimento o quelle elencate nel medesimo articolo. 17. - L'art. 2, comma 7, della legge n. 297/1982 citata prevede altresi' che i pagamenti dei crediti maturati per i titoli di cui al precedente punto, siano eseguiti dal Fondo entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato e prevede che il fondo sia surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. E' a questo punto che subentra la questione riguardante la causa di prelazione. 1. - L'art. 2751-bis del codice civile (ora richiamata dall'art. 2 legge n. 297/1982, a sua volta richiamata dall'art. 24 legge n. 196/1997), quale norma di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica, non elenca tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili, quello dei soci delle cooperative di lavoro. 2. - Ora, appare chiaro che la norma richiamata risulterebbe inapplicabile proprio nella parte relativa al diritto di surroga in posizione privilegiata del Fondo di garanzia. 3. - Non puo', certo, dubitarsi del fatto che tale ultima considerazione non influirebbe ne' su una pronuncia di ammissione del credito del socio in via chirografaria (in mancanza di una diversa previsione normativa) ne', stando al tenore letterale delle disposizioni richiamate, sul pagamento dovuto dal Fondo di garanzia al socio che vanta il credito. 4. - L'inapplicabilita' parziale dell'art. 2 citato viene richiamata solo per sottolineare, anche da questo profilo, la manifesta non infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, che questo collegio intende, per tutte le ragioni esposte, proporre.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis del codice civile nella parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito del socio della cooperativa di produzione e lavoro; Sospende il procedimento e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti e di notificarla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Ferrara, addi' 19 dicembre 1997 Il presidente: Melluso Il giudice estensore: Carlesso 98C0178