N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 gennaio 1998
N. 110 Ordinanza emessa il 2 gennaio 1998 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Cane' Gabriele ed altro Processo penale - Dibattimento - Questioni preliminari - Questioni concernenti il contenuto del fascicolo (nella specie: inserimento nel fascicolo del giudice dell'atto di querela) - Previsione di termine di preclusione (accertamento per la prima volta della costituzione delle parti) - Dedotta irragionevolezza di tale preclusione in quanto riferita agli atti a contenuto non probatorio, quali gli atti relativi alle condizioni di procedibilita' - Ingiustificata parita' di trattamento rispetto agli atti a contenuto probatorio, quali gli atti non ripetibili espletati dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero. (C.P.P. 1988, art. 491, comma 2). (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.10 del 11-3-1998 )
IL TRIBUNALE Riunito in camera di consiglio nel procedimento penale n. 813/1997 r.g. nei confronti di Cane' Gabriele, nato a Bologna il 17 novembre 1951, e Mascambruno Giuseppe, nato a Firenze il 18 ottobre 1955, il primo essendo contumace, entrambi difesi dall'avv. Antonio D'Avirro del foro di Firenze, procedimento in cui e' costituita parte civile D'Ignazio Monica, nata a Cagliari il 26 ottobre 1970, residente a Perugia, Strada Olmo Valle n. 2/h011, difesa dall'avv. Eduardo Izzo del foro di Perugia; essendo il Cane' e il Mascambruno imputati del reato di concorso nella diffamazione a mezzo stampa della D'Ignazio; Rilevato che il p.m. nel corso del dibattimento, avendo il Collegio rilevato che in atti non vi era la querela, ha chiesto di integrare il contenuto del fascicolo per il dibattimento mediante produzione della querela proposta dalla D'Ignazio; Considerato che l'art. 491, comma 1 e 2, c.p.p., prevede che le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento sono precluse, se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti; che pertanto, in relazione all'art. 431 c.p.p., sono precluse anche le questioni inerenti all'inserimento nel fascicolo del giudice dell'atto di querela, non distinguendo il citato art. 491 fra i vari atti che debbono, originariamente, formare il fascicolo per il dibattimento; che d'altra parte non e' consentito al giudice del dibattimento surrogare d'ufficio l'inerzia delle parti in ordine al contenuto del proprio fascicolo, una volta superato il termine di preclusione, non essendovi norma analoga a quella di cui all'art. 507 c.p.p. quanto agli atti inerenti alla procedibilita' della azione penale; che la conseguenza di cio' consisterebbe nella emanazione di provvedimento di reiezione della richiesta del p.m. con successiva declaratoria di improcedibilita' della azione penale; che la disciplina che dovrebbe applicarsi, in quanto equiparante gli atti relativi alle condizioni di procedibilita' agli atti a contenuto probatorio, quali gli atti non ripetibili compiuti dal p.m. e dalla p.g., sembra a questo tribunale violare il disposto dell'art. 3 Cost., in quanto risultano sottoposti al medesimo regime atti aventi diversa valenza e funzione processuale; che infatti, il legislatore ha voluto che il giudice iniziasse il dibattimento con ambito di cognizione limitato a tipologie di atti a contenuto irripetibile ed in condizioni di massima asetticita' rispetto agli atti espletati durante le indagini preliminari, e che la prova si formasse nel contraddittorio delle parti nella vera e propria fase dibattimentale; che pertanto non sembra ragionevole l'equiparazione operata dall'art. 491/2, in relazione agli artt. 491/1 e 431 c.p.p., fra atti a contenuto probatorio - quali gli atti non ripetibili espletati dalla p.g. e dal p.m. - e atti non aventi un significato probatorio, quali gli atti relativi alle condizioni di procedibilita', la cui lettura deve essere disposta soltanto per la verifica della sussistenza delle suddette condizioni; che la disciplina che dovrebbe applicarsi, mediante rigetto della richiesta del p.m., sembra anche violare il precetto di cui all'art. 112 Cost., in quanto la preclusione ex art. 491 comporterebbe l'emanazione di sentenza dichiarante che l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di querela, pur essendo stata la stessa regolarmente proposta;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953 solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491/2 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 11 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria anche per la notificazione della presente ordinanza al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' per la comunicazione della stessa ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 2 gennaio 1998 Il presidente: (firma illeggibile) I giudici: (firme illeggibili) 98C0184