N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 1997

                                N. 127
  Ordinanza emessa il 26 novembre 1997 dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  per  i  minorenni di Cagliari nel
 procedimento penale a carico di S. S.
 Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi  -  Condizioni
    soggettive per la sostituzione ed esclusione oggettive - Lamentata
    estensione  dei  limiti  previsti  anche  nel  caso di condanna di
    imputati minorenni -  Irragionevole  parita'  di  trattamento  tra
    imputati  minorenni ed imputati maggiorenni - Lesione della tutela
    dei minori - Violazione dei principi della  finalita'  rieducativa
    della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 59 e 60 in relazione al d.P.R.
    22 settembre 1988, n. 448, art. 30).
 (Cost., artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31).
(GU n.10 del 11-3-1998 )
                 IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale n.
 76/96 r.g. g.u.p. a carico di: S. S., nato a  Torino  il  2  febbraio
 1979,  residente  a  Portoscuso; imputato del reato p. e p. dall'art.
 648 c.p.  perche',  al  fine  di  procurarsi  un  ingiusto  profitto,
 riceveva una bicicletta "mountain bike" (marca "FSH mod. S.D.l. 521")
 che  risultava  provento di furto avvenuto in danno di Muroni Antonio
 il 6 gennaio 1997.
   Fatto accertato in Portoscuso, il 15 gennaio 1997.
   Premesso che  con  richiesta  del  pubblico  ministero  in  data  6
 febbraio 1997, S. S. veniva citato all'odiema udienza preliminare per
 rispondere del reato epigrafato.
   Formulate  quindi  dalle parti le rispettive conclusioni, il g.u.p.
 nella camera  di  consiglio  valutava  di  definire  il  procedimento
 iscritto  a  carico  del S., con l'irrogazione della pena sostitutiva
 della liberta' controllata.
   Rilevato peraltro che il S., ha gia' riportato  in  precedenza  tre
 condanne  a  pena  detentiva  sostituita con la liberta' controllata,
 questo giudice - rilevato che  la  suprema  Corte  di  cassazione  ha
 espresso  con  decisioni  contrastanti difformi valutazioni in ordine
 alla questione interpretativa sulla applicabilita'  ai  minori  delle
 "condizioni  soggettive"  per  la  sostituzione  delle pene detentive
 fissate dall'art. 59, d.P.R.   24  novembre  1981,  n.  689  (che  il
 Collegio  dibattimentale  di  questo  tribunale per i minorenni ha in
 precedenza  costantemente ritenuto inapplicabili ai minori), valutata
 rilevante (e non manifestamente infondata) la questione ai fini della
 decisione del  presente  procedimento,  ha  deliberato  di  sollevare
 d'ufficio eccezione di costituzionalita' sulla base delle seguenti
                             Osservazioni
   Deve  essere  preliminarmente ribadita la rilevanza della questione
 di costituzionalita' per la definizione  del  presente  giudizio,  in
 quanto e' documentato in atti che il S. ha riportato tre condanne per
 il  reato  di guida senza patente, in riferimento alle quali e' stata
 disposta  la  sostituzione  della  pena  detentiva  inflittagli   con
 ciascuna  condanna  nella  liberta'  controllata (per il doppio della
 durata),  cosicche'  un'ulteriore  irrogazione   della   stesa   pena
 sostitutiva  dovrebbe  ritenersi  preclusa  agli  effetti del secondo
 comma, (lett.    a)  dell'art.  59,  legge  n.  689/1981,  risultando
 accertato  il  fatto-reato  per  il  quale l'imputato e' stato citato
 all'odierna udienza preliminare nel decennio  dalla  commissione  dei
 reati  in  relazione  ai  quali gli sono state inflitte le richiamate
 condanne (con l'irrogazione della liberta' controllata in luogo della
 pena detentiva: v. le sentenze in data  4  luglio  1996  della  Corte
 d'appello  di  Cagliari - Sezione per i minorenni, che ha irrogato al
 S. la liberta' controllata per la durata di  mesi  4,  riformando  la
 decisione  del  g.u.p.  di questo tribunale in data 29 novembre 1995,
 che aveva invece dichiarato il non luogo  a  procedere  nei  riguardi
 dell'odierno  imputato  per esito positivo della messa alla prova; la
 sentenza 15 novembre 1995, n.  404 di questo g.u.p., che ha  inflitto
 al  S.  nuovamente  la  liberta'  controllata per ulteriori mesi 4; e
 l'altra sentenza 5 novembre 1996, n. 129 sempre di questo g.u.p.  che
 gli   ha   irrogato   ulteriori  mesi  2  e  giorni  20  di  liberta'
 controllata):   considerato   inoltre   che   l'esame   degli    atti
 dell'indagine  condotta  (d'iniziativa) dalla polizia giudiziaria - e
 specificamente  il  "Verbale  di  riconoscimento  e  restituzione  al
 proprietario" del velocipede descritto nell'imputazione contestata al
 S.  dall'accusa, formato in data 15 gennaio 1997 da ufficiali di p.g.
 addetti alla stazione  di  Portoscuso  dell'Arma  dei  carabinieri  -
 consentirebbe   di   ritenere   gia'   sufficientemente   provata  la
 responsabilita' dell'odierno imputato in riferimento alla fattispecie
 incriminatrice per la quale il p.m. ha  esercitato  l'azione  penale,
 legittimando  quindi  il  remittente  ad  assumere  -  fra le diverse
 ipotesi definitorie  ammesse  all'udienza  preliminare  nel  giudizio
 penale minorile - l'irrogazione al S. di un'ulteriore condanna a pena
 detentiva  sostituita  (come  per  le  precedenti  condanne)  con  la
 liberta' controllata.
   Ritiene pertanto questo g.u.p. di sollevare d'ufficio eccezione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt. 59 e 60, d.P.R 24 novembre
 1981, n. 689, in relazione all'art. 30, d.P.R. 22 settembre 1988,  n.
 448, nella parte in cui non escludono espressamente che si applichino
 anche   agli   imputati   minorenni  le  "condizioni  soggettive  per
 lostituzione delle pene detentive" (art. 59 legge n. 689/1981)  e  le
 "esclusioni  oggettive"  (art. 60, legge n. 689/1981), previste quali
 presupposti (e limiti) di ordine generale  per  l'applicazione  delle
 c.d.  "misure  sostitutive"  delle  pene  detentive  di breve durata:
 cosicche' l'estensione di tali limiti  anche  ai  reati  commessi  da
 imputati   minorenni   impedirebbe  al  giudice  minorile  -  secondo
 l'orientamento interpretativo  espresso  dalla  suprema  Corte  -  di
 operare la sostituzione della pena detentiva in tutti i casi in cui i
 precedenti definiti precludano l'applicazione delle pene sostitutive.
   Rileva  quindi  sul  punto  questo giudice che detta estensione non
 puo'  essere  desunta  dal  mero  riferimento  alle  "leggi  vigenti"
 contenuto  nel  cpv.  dello stesso art. 30 del decreto del Presidente
 della Repubblica n. 448/1988,  essendo  tale  richiamo  espressamente
 circoscritto  alla  fase dell'"esecuzione" della sanzione sostitutiva
 irrogata nella singola fattispecie: detta limitazione - che  peraltro
 specifica  la  previsione formulata nell'art. 75 dello stesso decreto
 del Presidente della Repubblica n.  689/1981,  il  quale  esclude  si
 estendano  al condannato minore d'eta' "al momento della trasmissione
 dell'estratto della sentenza di  condanna"  (in  sede  di  esecuzione
 della  sentenza  divenuta  irrevocabile  che  dispone la sostituzione
 della pena detentiva), le modalita' applicative previste dall'art. 56
 decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1981 -  non  consente,
 ad  avviso  del  remittente,  l'estensione  tout  court agli imputati
 minorenni - desunta peraltro ab implicito  -  dell'intera  disciplina
 sull'applicazione delle sanzioni sostitutive
   L'argomento  che  puo'  essere  tratto dalla formulazione dell'art.
 75, secondo il criterio dell'interpretazione logico-sistematica,  per
 cui  l'esclusione  ivi prevista determinerebbe l'integrale estensione
 agli imputati minorenni della  disciplina  sulla  sostituzione  delle
 pene  detentive  di  breve durata (per effetto del mero richiamo alla
 posizione del condannato "il quale,  al  momento  della  trasmissione
 dell'estratto  della  sentenza  di condanna... non abbia compiuto gli
 anni diciotto") omette di considerare che, al contrario, il  predetto
 richiamo  assume  l'evidente  significato  di  adattare  le modalita'
 applicative della sanzione sostitutiva alla peculiare condizione  dei
 condannati  minorenni  (per i quali era in ogni caso previsto - anche
 nell'epoca  antecedente  all'entrata  in  vigore  del   decreto   del
 Presidente  della  Repubblica n. 448/1988 che ha disciplinato il rito
 penale minorile - un trattamento differenziato nella  fase  esecutiva
 delle sentenze di condanna a pene detentive, anche se sostituite).
   Il  remittente  valuta invece che assuma una rilevanza decisiva per
 affermare l'"autonomia" della disciplina introdotta dall'art. 30  del
 decreto   del   Presidente   della  Repubblica  n.  448/1988  per  la
 sostituzione  delle  pene  detentive  nei  riguardi  degli   imputati
 minorenni, il raffronto fra il comma primo di tale norma, e l'art. 58
 del decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1981.
   Il  citato  art.  30  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
 448/1988,  infatti,  prevede  che  il  giudice  (penale  minorile)  -
 nell'esercitare  la  facolta'  di  sostituzione  della pena detentiva
 ritenuta irrogabile (in  concreto)  all'imputato  minorenne  (purche'
 contenuta  entro  il  limite  dei  due  anni)  -  deve considerare la
 "personalita'", le "esigenze di lavoro e di studio" e le  "condizioni
 familiari,  sociali  e ambientali" dello stesso minore laddove l'art.
 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1981  (che  non
 risulta  modificato dal d.-l.  14 giugno 1993, n. 187, convertito con
 legge 12 agosto 1993, n. 296) individua il  parametro  valutativo  al
 quale   deve  attenersi  il  giudice  nell'esercizio  del  potere  di
 sostituire la pena detentiva (e  per  l'individuazione  della  misura
 sostitutiva  valutata  piu'  idonea  nel  singolo caso) in quello del
 "reinserimento sociale del condannato":  parametro che  non  coincide
 certamente  con  la  valutazione della personalita', delle condizioni
 familiari,  sociali  e  ambientali,  e  delle esigenze di lavoro e di
 studio, espressamente individuati dal citato art.   30  quali  limiti
 per l'esercizio del potere di sostituzione delle pene detentive brevi
 nei  riguardi  dei condannati minorenni (all'epoca di commissione del
 fatto per il quale e' intervenuta la condanna irrevocabile).
   La rilevata (sostanziale) diversita' dei parametri  valutativi  che
 governano  l'esercizio  del  potere di sostituzione nei confronti dei
 condannati minorenni deve essere pure valutata  in  riferimento  alla
 previsione  del  limite  massimo  della pena detentiva entro il quale
 tale pena puo' essere sostituita (fissato in  2  anni,  quale  limite
 unico  per  entrambe  le  misure  della liberta' controllata, e della
 semi-detenzione, dal comma 1 dell'art. 30),  cosicche',  per  effetto
 dell'entrata in vigore della legge che ha disciplinato il rito penale
 minorile  -  evidentemente  ispirata  dall'esigenza  di  adottare una
 disciplina totalmente  differenziata  del  trattamento  sanzionatorio
 penale riservato agli imputati minorenni, rispetto all'altro previsto
 per  i  maggiorenni,  allo scopo di evitare l'ingresso dei minori nel
 circuito  carcerario,  ed  agevolarne   nella   maggior   misura   la
 fuoriuscita dall'area penale - anche la disciplina della sostituzione
 delle pene detentive deve assumere una connotazione differenziata nei
 riguardi   dei   condannati   minorenni  dovendosi  dunque  escludere
 l'estensione a questi ultimi della disciplina  generale  dettata  dal
 decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1981.
   Considera  ancora  il  remittente  che  l'interpretazione su cui si
 fonda l' eccezione di incostituzionalita' sollevata con  la  presente
 ordinanza rinviene un significativo riscontro nella "legge-delega" 16
 febbraio  1987,  n.  81  la  quale  dispone  (all'art.  45, n. 2) che
 l'applicazione delle sanzioni sostitutive e'  ammessa,  nei  riguardi
 degli imputati maggiorenni, solamente "nei casi consentiti" dovendosi
 interpretare  tale inciso nel senso che possa riconoscersi unicamente
 entro i limiti previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica
 n.  689/1981, che non sono stati invece richiamati nella formulazione
 del citato art. 30 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
 448/1988.
   Assume  pure  rilievo  la disposizione contenuta nell'art. 3, lett.
 f, della medesima legge n. 81/1987 (che, in tale parte, ha  conferito
 al  Governo  la  delega  di  disciplinare ex novo le pene sostitutive
 impartendo  inoltre  la  specifica  direttiva  di  adeguare  la  loro
 applicabilita'  "...  in  base  alla  pena  irrogabile  in  concreto"
 cosicche',  in  virtu'  di  detta  delega,  e'   stata   recentemente
 modificata  la  disciplina  delle  "sanzioni sostitutive", elevando i
 limiti massimi di penaentro i quali e' ammessa la  sostituzione,  con
 il  raddoppio  di  tali limiti (art. 5, d.-l. 14 giugno 1993, n. 187,
 convertito con legge 12 agosto 1993, n. 296, il cui  comma  1-bis  ha
 peraltro   abrogato  l'art.  54  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica n. 689/1981).
   Ritiene pertanto significativo evidenziare il g.u.p.  rimettente  -
 sul   punto  della  rilevanza  ai  fini  della  decisione  in  questo
 procedimento - che nella fattispecie in esame lo  stesso  giudice  di
 legittimita'  ha  sinora espresso orientamenti contrastanti in ordine
 alla  questione  interpretativa  che  forma  oggetto  della  presente
 denuncia    di    incostituzionalita'   (essendosi   in   particolare
 pronunciate, in senso conforme all'orientamento  espresso  da  questo
 tribunale,  Cass.,  sez.  VI  penale, sent. 28 ottobre 1994, n. 1906,
 deliberata  su ricorso proposto dal p.g. presso la Corte d'appello di
 Cagliari avverso  la  precedente  decisione  emessa  da  questo  t.m.
 all'udienza  dibattimentale  del  23  novembre 1993, C.   imp., nella
 quale la  S.C.  ha  in  particolare  statuito  che  "il  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  n.  448/1988, come qualunque normativa
 delegata, va interpreto alla luce  di  tutti  i  principi  e  criteri
 direttivi  enunciati  nella  legge  delega, che nella specie (art. 3,
 legge  n.     81,  del  1987  preliminarmente   ha   consentito   "le
 modificazioni  ed  integrazioni  imposte dalle particolari condizioni
 psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalle  esigenze  della
 sua  educazione".  Ora, l'art.  30/1 del decreto del Presidente della
 Repubblica cit. - che, riferendosi alla  personalita'  del  minorenne
 indubbiamente recupera la ratio dei limiti soggettivi posti dall'art.
 59   della   legge  n.  689/1981  all'applicabilita'  delle  sanzioni
 sostitutive,  rimettendo  alla  discrezionalita'   del   giudice   la
 determinazione  dell'opportunita'  della  sostituzione  - non avrebbe
 dato completa attuazione alla delega senza  l'interpretatio  abrogans
 operata dal tribunale, che questa Corte condivide"; e l'altra, Cass.,
 II sez. penale, sent. 30 settembre 1994, n. 917, anch'essa deliberata
 su  ricorso  dello  stesso  p.g. contro l'ennesima sentenza emessa da
 questo tribunale nella materia de qua, S. imp., in  cui  la  S.C.  ha
 ritenuto  infondata  la  censura  del p.m. ricorrente sul rilievo che
 "... la valutazione della personalita' del  minore,  alla  quale  nel
 caso  di  specie il tribunale si e' ... sostanzialmente riferito, sia
 stata imposta dalla norma (in  uno  alle  altre  situazioni  in  essa
 indicate)  come  primaria,  esclusiva ed assorbente anche rispetto ai
 precedenti penali specifici del minore stesso  (quei  precedenti  che
 nel  sistema  generale  della  legge  n.  689/1981 costituirebbero le
 esclusioni soggettive: art. 59), unico limite essendo  quello,  posto
 dalla  norma  stessa,  della misura (due anni) della infliggenda pena
 "detentiva",   si   e'   espressa   invece   in    senso    contrario
 all'interpretazione  che  questo  giudice valuta conforme ai principi
 costituzionali,  Cass.,  IV  sez.  penale,  sent.  13  gennaio   1995
 deliberata  ancora  su  ricorso  proposto  dal  p.g.  presso la Corte
 d'appello di Cagliari avverso un'ulteriore  sentenza  pronunciata  da
 questo   t.m.,   A.   e   C.   imputati,   secondo   la   quale  "...
 l'interpretazione del Tribunale non trova alcuna conferma  ricavabile
 dal testo letterale del detto decreto del Presidente della Repubblica
 (22  settembre  1988,  n.  448) n quanto con il citato art.  30 si e'
 voluto apportare dal legislatore, nel caso di processi  a  carico  di
 minorenni, per le sanzioni sostitutive, una deroga a quanto stabilito
 dall'art.  53  della legge n. 689/1981 solamente con riferimento alla
 pena che e' stata fissata in due  anni  di  reclusione  senza  alcuna
 distinzione  fra  le  sanzioni"  considerato  altresi' che "Se ... si
 fosse voluto "depurare", come tengono i giudici del merito, la  norma
 in  questione  dalle  esclusioni  in  essa  contenute,  siano esse di
 carattere oggettivo o soggettivo, non vi sarebbe stato motivo  alcuno
 per non farne specifico richiamo con espressa indicazione" decisione,
 la ultima richiamata della S.C., che ha quindi annullato la decisione
 impugnata  dal  p.g.  rinviando  per  la definizione nel merito della
 posizione degli imputati a questo tribunale che ha  quindi  sollevato
 eccezione  di  costituzionalita'  delle medesime norme in riferimento
 alle quali questo g.u.p. ritiene  parimenti  di  sollevare  d'ufficio
 identica  questione  con l'ordinanza 13 febbraio 1997 - pubblicata al
 n.  283/1997  del  registro  ordinanze Corte costituzione in Gazzetta
 Ufficiale 1 serie speciale - n. 22 in  data  28  maggio  1997  -  non
 ancora esaminata dalla Consulta).
   Aggiungasi,  infine,  che  -  sin dai primi commenti elaborati dopo
 l'entrata in vigore del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 -  e'  stata
 ritenuta  conforme  ai  principi  ispiratori  della  riforma del rito
 penale  minorile  proprio  l'interpretazione  dell'art.  30  che   il
 remittente  valuta  conforme ai principi costituzionali (cfr. "Codice
 di procedura penale minorile commentato", in "Esperienze di giustizia
 minorile", numero speciale edito nel  1989,  pagg.  217-218,  ove  e'
 fatto   espresso   richiamo   all'art.  3,  lett.  f),  della  citata
 legge-delega n. 81/1987 che  conferiva  al  Governo  il  mandato  per
 disciplinare  in  via  autonoma  - rispetto all'altra in vigore per i
 condannati maggiorenni - la materia delle pene sostitutive: "...,  la
 norma in esame afferma una generale applicabilita' ai minorenni delle
 sanzioni  sostitutive  di semidetenzione e liberta' "controllata" con
 il solo limite che il giudice ritenga di dovere infliggere  una  pena
 detentiva non superiore ai due anni. Sembra dunque che non operino le
 esclusioni soggettive previste dall'art. 59 e le esclusioni oggettive
 in  relazione  a  categorie  di reati o a specifici reati di cui agli
 artt. 54 e 60 della legge n. 689/1981.
   La correttezza di tale soluzione risulta  da  una  rilettura  della
 legge  delega 16 febbraio 1987, n. 81. Mentre l'art. 2 n. 45 di detta
 legge ha disposto per gli adulti che  l'applicazione  delle  sanzioni
 sostitutive avvenisse solo "nei casi consentiti", chiarendo cioe' che
 tale  applicazione fosse ammissibile unicamente allorche' le sanzioni
 risultassero applicabili in base alla legge n.  689/1981  che  le  ha
 introdotte  nel  nostro  ordinamento,  ben  diverso  e'  il contenuto
 dell'art.  3 lett. f) legge n. 81/1987 che ha delegato al governo  di
 regolamentare  ex novo le misure sostitutive per i minorenni, con una
 direttiva specifica di adeguare la loro applicabilita' anche in  base
 alla pena irrogabile in concreto. In forza di tale delega generale il
 governo  ha  ampliato i precedenti limiti di pena detentiva, da tre e
 sei  mesi  portandoli  a  due  anni,  per  liberta'   controllata   e
 semidetenzione;  e,  ridisegnando  queste  due figure in modo nuovo e
 autonomo, non ha richiamato e pertanto  ha  caducato  tacitamente  le
 esclusioni  soggettive  e  oggettive  previste  dag artt. 54, 59 e 60
 legge n. 689/1981. A conferma si osserva  che  invece  nell'art.  30,
 comma  2  il  legislatore opera un rinvio alle "leggi vigenti" che in
 quanto ivi richiamate hanno valore solo per disciplinare l'esecuzione
 delle sanzioni sostitutive.  E' chiaro comunque che, con l'elevazione
 a due anni del limite superiore di pena  detentiva  in  concreto  che
 consente  l'applicazione  delle  due  misure sostitutive, non ha piu'
 ragione l'elenco dei reati esclusi ricavabile dagli artt.  56  e  60,
 legge  n. 689/1981. Ma anche le esclusioni soggettive di cui all'art.
 59 della citata legge perdono di significato in un sistema che  nasce
 con  il  proposito  dichiarato  di  limitare  i  danni del carcere ai
 minorenni. Dunque, qualunque siano i precedenti  penali  e  per  ogni
 tipo  di  reato  (purche',  si  ripete,  sia  irrogabile  una pena in
 concreto  non  superiore  ai  due  anni)  il  giudice  minorile  puo'
 condannare  alle  sanzioni  sostitutive  della semidetenzione e della
 liberta' controllata".
   Ritiene  infine il remittente di richiamare le linee interpretative
 enunciate dalla Consulta nella sentenza 27-28  aprile  1994,  n.  168
 (che  ha  dichiarato  l'incostituzionalita'  degli  artt. 17 e 22 del
 codice penale "nella parte in cui non escludono l'applicazione  della
 pena   dell'ergastolo   al   minore   non  imputabile",  proprio  sul
 presupposto    che    le    norme    denunciate    si     applicavano
 indifferenziatamente  sia  agli  adulti  che  ai  minorenni):  se  si
 considera, dunque che l'art. 31 della Carta fondamentale "prevede una
 speciale protezione dell'infanzia e della gioventu' e  favorisce  gli
 istituti  necessari a tale scopo", anche 1'art. 27 della Costituzione
 (secondo il quale "le  pene  devono  tendere  alla  rieducazione  del
 condannato")   deve  essere  interpretato  nel  senso  che  "...  nei
 confronti di un soggetto ancora in formazione e  alla  ricerca  della
 propria  identita' la pena deve avere una connotazione educativa piu'
 che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio
 sociale"  valutata  in  ogni  caso  che  "la  particolare  condizione
 minorile  esige di diversificare il piu' possibile il trattamento del
 minore dalla disciplina punitiva generale".
   Nella  stessa  linea  interpretativa,  il   Collegio   ritiene   di
 richiamare  altresi'  l'anteriore  sentenza  n. 222 in data 19 luglio
 1983 del giudice  delle  leggi  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale  del comma secondo dell'art. 9 r.d.-l. 20 luglio 1934,
 n. 1404, sancendo "la diversita' della condizione minorile rispetto a
 quella riguardante gli adulti": segnalando,  infine,  che  l'art.  1,
 comma  1,  secondo  periodo  del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, si
 configura quale norma di carattere  programmatico,  alla  quale  puo'
 essere   dunque  attribuita  la  funzione  di  orientamento  generale
 dell'interprete in sede di applicazione degli istituti previsti dalla
 normativa  (sostanziale  e  processuale),  incentrata  sui  minori  e
 calibrata  sulla  loro  particolare condizione di soggetti immaturi e
 dalla personalita' in via di formazione.
   Consegue dunque alla puntuale applicazione delle  richiamate  linee
 interpretative che "e' la qualita' stessa della sanzione, non la sola
 quantita', che deve distinguere la pena minorile da quella ordinaria"
 (cosi',  nella relazione presentata al Ministro di grazia e giustizia
 dalla  Commissione  di  studio  sui  problemi   ordinamentali   della
 giustizia minorile insediata nell'anno 1994 dal prof. Giovanni Conso,
 pubblicata  in "Minori   giustizia", n. 1/1995, ove in particolare si
 auspica che la riforma del codice penale preveda "un apposito sistema
 di sanzioni minorili, dove il carcere sia ...  ridotto  alle  ipotesi
 estreme").
   Per  le considerazioni svolte, l'estensione agli imputati minorenni
 dei  limiti  previsti  dall'art.  59,  legge  n.  689/1981,   secondo
 l'interpretazione   assunta  dalla  S.C.  nelle  sentenze  richiamate
 determina  una  irragionevole  disparita',  riservando  ai  minorenni
 l'identico   trattamento   sanzionatorio   riservato   agli  imputati
 maggiorenni  nonostante  la  profonda  diversita'  della   rispettiva
 condizione,  e  la  conseguente  lesione del richiamato art. 31 della
 Carta fondamentale, nonche' la lesione dei  principi  di  eguaglianza
 sostanziale (art. 3 della Costituzione), e della funzione rieducativa
 assegnata  alle  sanzioni penali (incluse quindi le pene sostitutive:
 art. 27 della Costituzione).
                               P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87; dichiara
 d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli
 artt.  3, 27, comma terzo, 31, 27 comma primo, della Costituzione, la
 questione di costituzionalita' degli artt. 59 e 60 d.P.R. 24 novembre
 1981, n. 689, in relazione all'art. 30 d.P.R. 22 settembre  1988,  n.
 448,  nella  parte  in cui non escludono che si applichino anche agli
 imputati minorenni le  "condizioni  soggettive  per  la  sostituzione
 delle  pene  detentive"  (art. 59 legge n. 689/1981) e le "esclusioni
 oggettive" (art. 60 legge n. 689/1981);
   Sospende il giudizio penale in corso;
   Ordina la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  in
 Roma;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza venga notificata, a cura della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, sia comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e sia pure  notificata
 all'imputato e comunicata al pubblico ministero.
     Cagliari, addi' 26 novembre 1997.
                   Il presidente estensore: De Nicola
 98C0215