N. 43 ORDINANZA 25 febbraio - 5 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Telefoni   -  Danni  all'utente  per  l'omessa  inserzione  del  suo
 nominativo nell'elenco telefonico - Limitazione della responsabilita'
 Telecom S.p.a. (ex SIP) pari al doppio del  canone  annuo  -  Mancata
 previsione   di  un  congruo  risarcimento  -  Insuscettibilita'  del
 regolamento  di  servizio  per  l'abbonamento  telefonico  a   essere
 sottoposto  al  sindacato  di legittimita' costituzionale - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.M. 8 settembre 1988,  n. 484, art. 26).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo comma).
 
(GU n.10 del 11-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,   avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.m.  8
 settembre 1988, n. 484 (Approvazione del regolamento di servizio  per
 l'abbonamento  telefonico),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  12
 gennaio  1996  dal  tribunale  di  Napoli,  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Ceccherini  Francesca  e  la  SIP  S.p.A. (ora Telecom
 S.p.A.), iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1997  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  10,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1997;
   Visto l'atto di costituzione della SIP S.p.A. (ora Telecom S.p.A.);
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 gennaio 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che il tribunale di Napoli, con  ordinanza  emessa  il  12
 gennaio 1996 (pervenuta alla Corte il 17 febbraio 1997), ha sollevato
 -  in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della
 Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art.  26
 del d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (Approvazione  del  regolamento  di
 servizio per l'abbonamento telefonico), nella parte in cui, limitando
 la  responsabilita'  della  SIP  ad  un indennizzo pari al doppio del
 canone annuo, non prevede a carico della societa' un adeguato obbligo
 di  risarcimento  per  i  danni  conseguenti  all'utente  dall'omessa
 inserzione del suo nominativo nell'elenco predetto;
     che,  a  parere  del  giudice a quo, la denunciata limitazione di
 responsabilita'  determinerebbe  una  ingiustificata  disparita'   di
 trattamento  tra societa' ed utente, menomando altresi' il diritto di
 agire di questi;
     che nel giudizio dinanzi a  questa  Corte  si  e'  costituita  la
 Telecom S.p.A. (ex SIP), preliminarmente eccependo l'inammissibilita'
 della   questione   e  chiedendo,  nel  merito,  la  declaratoria  di
 infondatezza;
   Considerato che il giudice a quo si  limita  a  censurare  la  sola
 norma  contenuta  nel  d.m.  8 settembre 1988, n. 484 (modificato con
 d.m. 13  febbraio  1995,  n.  191),  concernente  l'approvazione  del
 regolamento  di  servizio  per  l'abbonamento telefonico, palesemente
 insuscettibile,  stante  la  sua  natura  regolamentare,  di   essere
 sottoposta  al  sindacato di legittimita' costituzionale (v. sentenza
 n. 456 del 1994);
     che   la   proposta   questione   e'   pertanto    manifestamente
 inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.m. 8  settembre  1988,
 n.  484  (Approvazione  del regolamento di servizio per l'abbonamento
 telefonico), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo  comma,  e
 24,  primo  comma,  della  Costituzione,  dal tribunale di Napoli con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0238