N. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 1997
N. 151 Ordinanza emessa l'8 luglio e 14 ottobre 1997 dal Consiglio di Stato, sez. IV giur.le di Roma sul ricorso proposto dal Elmi Giovanni contro il Ministero della difesa Impiego pubblico - Militari in servizio volontario dell'aeronautica (denominati volontari di truppa in ferma breve) - Sanzioni disciplinari di stato - Previa contestazione degli addebiti - Omessa previsione - Deteriore trattamento dei militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica rispetto ad altre categorie - Ingiustificata disparita' di trattamento tra sanzioni di stato e sanzioni di corpo - Violazione del diritto di difesa e del principio di informazione delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica. (R.D.-L. 3 febbraio 1938, n. 744, art. 64, convertito in legge 16 febbraio 1939, n. 468; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 30). (Cost., artt. 2, 3, 24 e 52, terzo comma).(GU n.11 del 18-3-1998 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso in appello n. 3067/1995, proposto da Elmi Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Lupini, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, in Roma, via Giovanni Papini, n. 38; contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliato presso quest'ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per l'annullamento della sentenza del T.A.R. per la Puglia - Bari, legge 22 giugno 1994, n. 1241; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio; Viste le memorie prodotte dalle patti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore alla pubblica udienza dell'8 luglio 1997 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito altresi' l'avv. Orazio Lupini per l'appellante; l'avvocato dello Stato Quadri, per l'amministrazione appellata, ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto 1. - Con atto del 10 settembre 1990 l'amministrazione della difesa comunicava ad Elmi Giovanni, 1 aviere montatore nell'ambito del 76 corso normale, che con determinazione mimsteriale n. 2255 del 10 settembre 1990 veniva disposto nei suoi confronti, ai sensi dell' art. 9 n. 2 lett. d) legge 10 maggio 1983, n. 212, il proscioglimento dalla ferma speciale di anni tre e mesi sei cui era vincolato. Nell'ambito del provvedimento veniva richiamato il verbale del consiglio di disciplina della scuola sottufficiali di Caserta e il parere di concordanza del comando generale delle scuole, sottolineandosi che l'interessato per il comportamento tenuto (uso per diporto di sostanze stupefacenti) aveva violato le norme del regolamento di disciplina militare. 2. - Avverso detti provvedimenti il sig. Elmi proponeva ricorso al T.A.R. della Puglia - Bari, deducendo: 1) "violazione e false applicazione dell'art. 4 della legge n. 382 dell'11 luglio 1978 e dell'art. 9 n. 2, lett. d), della legge l0 maggio 1983, n. 212; eccesso di potere per falsita' della causa ed inesistenza dei presupposti", osservando che la condotta posta in essere, vale a dire il presunto possesso di sostanze stupefacenti, non avrebbe comportato violazione del regolamento di disciplina militare, e che il procedimento sarebbe stato irregolare per mancata contestazione degli addebiti; 2) "violazione e falsa applicazione dell' art. 4 della legge n. 382/1978 e dell'art. 9 n. 2 lett. d), della legge n. 212/1983 con riferimento all'art. 89-bis della legge 26 giugno 1990, n. 162; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti e falsita' della causa", osservando che a norma dell'art. 89-bis, legge n. 162 del 1990 il militare riconosciuto tossicodipendente, se consente a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e se del caso in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore; pertanto erroneamente l'amministrazione avrebbe disposto il proscioglimento dell'Elmi dalla ferma. Con memoria depositata in primo grado l'Elmi rappresentava che con sentenza del tribunale dei minorenni di Napoli 22 maggio 1992, n. 99, egli veniva assolto dall'imputazione di illegittima detenzione di gr. 21,08 di sostanza stupefacente. Aggiungeva, in relazione al dedotto vizio di illegittimita' del procedimento per omessa contestazione degli addebiti, che con sentenza 7 febbraio 1992, n. 37, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 15, comma 2, legge n. 382 del 1978 nella parte in cui non prevede per il militare la facolta' di scegliere come difensore di fiducia un militare non appartenente all'ente presso cui presta servizio, e che non potrebbe attribuirsi alcuna rilevanza alla confessione resa dal ricorrente in sede disciplinare, per il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica. 3. - Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe respingeva il ricorso, osservando: 1) e' infondato il primo motivo di ricorso, perche' il proscioglimento dalla leva e' stato disposto non gia' per la detenzione di sostanze stupefacenti, come affermato dal ricorrente, bensi' per l'uso per diporto di dette sostanze da parte dell'Elmi; l'uso di sostanze stupefacenti costituisce violazione del regolamento di disciplina militare, e in particolare dell'art. 36 lett. d) di quest'ultimo, che vieta l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico; 2) e' irrilevante la sentenza del tribunale per i minorenni invocata dal ricorrente, in quanto la stessa lo proscioglie dal reato di detenzione di stupefacenti, mentre nel caso di specie l'amministrazione non contesta all'Elmi la detenzione, bensi' l'uso degli stupefacenti, uso confessato dallo stesso Elmi sentito in sede disciplinare; 3) quanto al preteso vizio di illegittimita' del procedimento disciplinare per omessa contestazione degli addebiti, esso va escluso perche' il proscioglimento dalla leva, da considerare sanzione di stato, e' legato ad una precedente sanzione disciplinare di corpo (quattro giorni di consegna di rigore), e perche' comunque l'allievo sottufficiale convocato dal consiglio di disciplina il 24 luglio 1990 ha espressamente ammesso di aver fatto uso di droga; 4) e' infondato il secondo motivo di ricorso, perche' l'art. 8-bis, legge n. 162 del 1990 si riferisce al militare che sia riconosciuto tossicodipendente, mentre nel caso di specie l'Elmi non risulta essere tossicodipendente riconosciuto. 4. - Avverso tale sentenza ha interposto appello l'Elmi. Si e' costituito il Ministero della difesa, chiedendo la reiezione dell'appello. La causa e' stata riservata per la decisione all'udienza dell'8 luglio 1997 ed e' passata in decisione nella camera di consiglio del 14 ottobre 1997. D i r i t t o 1. - Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il procedimento disciplinare sfociato nel proscioglimento dalla leva e' illegittimo perche' non vi e' stata la contestazione degli addebiti. 1.1. - Va anzitutto osservato che il proscioglimento dalla leva per motivi disciplinari, quale e' quello disposto nel caso di specie, va ricondotto alle sanzioni disciplinari di stato, che sono regolate dalle singole leggi che disciplinano lo stato giuridico dei militari di truppa, dei sottufficiali e ufficiali delle forze armate, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza (v. art. 13, legge 11 luglio 1978, n. 382). La riconducibilita' del proscioglimento dalla leva alle sanzioni disciplinari di stato si desume da numerose disposizioni legislative, che espressamente annoverano tra le sanzioni disciplinari di stato la cessazione dalla ferma volontaria per motivi disciplinari (art. 37, legge 18 ottobre 1961, n. 1168; art. 61, legge 18 febbraio 1963, n. 173; art. 63, legge 31 luglio 1954, n. 599; art. 43, legge 3 agosto 1961, n. 833). Di regola, dette leggi stabiliscono che la cessazione dalla leva d'autorita' per motivi disciplinari deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti e dall'audizione dell'interessato a sua discolpa (v. art. 62, legge 18 febbraio 1963, n. 173, per la cessazione dalla leva per motivi disciplinari degli agenti di custodia; art. 64, legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; art. 34, lett. c) e 43, lett. b), legge 3 agosto 1961, n. 833, per i vicebrigadieri e i militari di truppa della guardia di finanza; art. 26, lett. c) e 37, lett. b), legge 18 ottobre 1961, n. 1168, per i vicebrigadieri e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri). La previa contestazione degli addebiti non e' invece prevista per la cessazione dalla leva per motivi disciplinari dei militari di truppa dell'aeronautica, regolata dall'art. 64 r.d.l. 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. Ne' tale difformita' di disciplina rispetto alla cessazione disciplinare dalla ferma di altre categorie di militari di truppa e sottufficiali e' eliminata dal recente d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, recante riordinamento dei ruoli e modifica alle norme sul reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle forze armate. Infatti, l'art. 30 di tale d.lgs. rende applicabile la legge n. 599 del l954, - e dunque la disposizione in essa contenuta che prevede la contestazione degli addebiti prima della cessazione dalla ferma per motivi disciplinari -, solo al personale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, e non anche ai volontari di truppa in ferma breve. 1.2. - Con riferimento al caso di specie, va chiarita la posizione dell'Elmi al momento del proscioglimento dalla leva per motivi disciplinari. Lo stesso rivestiva lo stato di militare di truppa dell'aeronautica in servizio volontario, ma non ancora in servizio permanente. All'epoca dei fatti trovava applicazione l'art. 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212, il cui comma 4 stabilisce che i volontari arruolati hanno lo stato di militare di truppa in servizio volontario sino alla promozione al grado di sergente. Al momento del proscioglimento, l'Elmi rivestiva il grado, inferiore a quello di sergente, di primo aviere, e pertanto aveva lo stato di militare di truppa in servizio volontario. La distinzione tra militari di truppa volontari in ferma breve e in servizio permanente e' ribadita dalla legge n. 196 del 1995 (artt. 2, 7 ss. 23), che stabilisce altresi' che i volontari di truppa in ferma breve quando transitano nel servizio permanente assumono il grado di primo caporal maggiore o gradi equiparati (per l'aeronautica: grado di aviere capo, superiore a quello di primo aviere rivestito, all'epoca dei fatti, dall'appellante). 1.3. - Nel caso di specie, risulta dagli atti che non vi e' stata, nei confronti dell'Elmi, una formale contestazione degli addebiti nell'ambito del procedimento volto all'irrogazione della sanzione espulsiva, ma solo una informale "convocazione" e audizione dello stesso (v. verbale di riunione del consiglio permanente di disciplina del 24 luglio 1994). La carenza di una formale contestazione degli addebiti appare conforme alla normativa vigente, che non la prevede. 1.4. - Tuttavia, ritiene il collegio che si possa dubitare della legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 64, r.d.l. n. 744 del 1938, - che per i militari di truppa dell'aeronautica stabilisce che la cessazione dalla leva per motivi disciplinari deve essere disposta previo parere conforme della competente commissione centrale di avanzamento, senza prevedere la previa contestazione degli addebiti e l'audizione degli interessati a propria discolpa -, nonche' della legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 196 del 1995, nella parte in cui non estende ai volontari di truppa in ferma breve dell'aeronautica l'art. 64, legge n. 599 del 1954 che prevede la previa contestazione degli addebiti nel procedimento volto all'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato, sotto diversi profili. 1.4.1. - La questione di legittimita' costituzionale appare manifestamente infondata anzitutto con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Posto che, come si e' gia' rilevato, la previa contestazione degli addebiti e' prevista nel procedimento disciplinare volto all'irrogazione delle sanzioni di corpo (art. 15, legge n. 382 del 1978) e in quelli volti alla irrogazione di sanzioni di stato a carico di sottufficiali e militari di truppa di altri corpi, risulta violato il principio di eguaglianza: 1) tra i militari di truppa in servizio volontario (volontari di truppa in ferma breve secondo il d.lgs. n. 196 del 1995) dell'aeronautica da una parte e i volontari di truppa in servizio permanente dall'altra della stessa aeronautica (a questi ultimi si applica la citata legge n. 599 del 1954, che per essi ha sostituito, nelle parti incompatibili, il r.d.l. n. 744 del 1938); 2) tra i militari di truppa in servizio volontario (volontari di truppa in ferma breve) dell'aeronautica e i militari di truppa della guardia di finanza e dell'arma dei carabinieri (v. art. 34, legge n. 833 del 1961 e art. 26, legge n. 1168 del 1961); 3) tra i militari di truppa in servizio volontario (volontari di truppa in ferma breve) dell'aeronautica e i sottufficiali di esercito, marina, aeronautica (art. 64, legge n. 599 del 1954); 4) tra gli stessi militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica a seconda che siano sottoposti a sanzioni disciplinari di corpo o di stato. Tale diversita' di trattamento non sembra sorretta da una ragionevole giustificazione. Non si comprende, infatti, da un lato, perche' ai militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica debba essere negata la contestazione degli addebiti e debba conseguentemente essere preclusa la possibilita' di difesa che e' invece consentita ad altre categorie di militari, e, dall'altro lato, perche' il diritto di difesa debba subire menomazioni in relazione alle sanzioni di stato rispetto a quelle di corpo, tanto piu' ove si consideri che le prime possono essere piu' gravi delle seconde, specie se, come nel caso di specie, espulsive. 1.4.2. - La questione di legittimita' costituzionale delle suindicate disposizioni appare non manifestamente infondata anche con riferimento all'art. 52, comma 3, della Costituzine in combinato disposto con gli artt. 24 e 2 della Costituzione. A norma del citato art. 52, comma 3, "l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica". Come ha gia' avuto modo di affermare la Corte costituzionale, l'art. 52, comma 3, della Costituzione impone che i procedimenti disciplinari a carico dei militari siano circondati delle garanzie necessarie al fine di assicurare anche all'interno dell'ordinamento militare il godimento del nucleo essenziale dei diritti costituenti il patrimonio inviolabile della persona umana; e tra tali diritti va compreso quello di difesa, e di una difesa che sia effettiva (Corte costituzionale 7 febbraio 1992, n. 37). Deve percio' riconoscersi il diritto del militare sottoposto a procedimento disciplinare alla previa contestazione degli addebiti e alla possibilita' di esporre le sue difese. Anche sotto tale profilo, la questione di costituzionalita' appare non manifestamente infondata. 1.4.3. - Per quanto poi riguarda la rilevanza nella fattispecie della questione, osserva il collegio che non sembra potersi ritenere che la contestazione degli addebiti sia stata effettuata con quanto contestato all'incolpato nella riunione del consiglio di disciplina del 24 luglio 1994. Infatti, per essere effettivamente tale, la contestazione deve avere carattere formale e precedere la riunione dell'organo disciplinare nella quale si discutera' delle responsabilita' dell'incolpato. 2. - Con il secondo motivo di gravarne l'appellante lamenta che il T.A.R. non abbia valutato gli effetti dell'art. 15, legge 11 luglio 1978, n. 382, norma che prevede la contestazione degli addebiti e l'audizione dell'interessato a sua discolpa prima dell'irrogazione di una sanzione disciplinare al militare; e che non abbia considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza 7 febbraio 1992, n. 37, ha ritenuto illegittimo detto art. 15 nella parte in cui non consente al militare incolpato di farsi difendere da un militare non appartenente all'ente presso cui presta servizio. Lamenta, nella sostanza, l'appellante, di non essere stato posto in condizione di scegliersi un difensore di fiducia, nell'ambito del procedimento disciplinare. 2.1. - Le considerazioni gia' esposte in relazione al primo motivo di appello potrebbero essere in questa sede riprese per osservare come la disciplina del procedimento volto all'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato a carico dei militari di truppa in ferma volontaria dell'aeronautica, non prevedendo la contestazione degli addebiti e l'audizione dell'interessato a propria discolpa, non contempla, conseguentemente, neppure la possibilita' che l'accusato si faccia assistere da un difensore. 2.2. - Anche sotto tale profilo i gia' citati artt. 64, r.d.l. n. 744 del 1938 e 30 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, danno adito a dubbi di incostituzionalita', in relazione, anzitutto, all'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento che si determina: 1) tra i militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica sottoposti a procedimento volto all'irrogazione di sanzioni di stato e altre categorie di militari, per i quali, invece, e' prevista la possibilita' di farsi assistere da un difensore (v. art. 73, legge n. 599 del 1954, per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; art. 41, comma 2, legge n. l68 del 1961, per i vicebrigadieri e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri); 2) tra gli stessi militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica a seconda che siano sottoposti a sanzioni disciplinari di corpo, - in relazione alle quali non solo e' prevista la facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 15, legge n. 382 del 1978), ma, anche, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 37 del 1992, la possibilita', per il militare incolpato, di farsi difendere da un militare non appartenente all'ente presso cui l'incolpato presta servizio -, ovvero a sanzioni di stato, per le quali l'assistenza del difensore non e' prevista. 2.2.1. - Ed anche per la mancata assistenza del difensore si potrebbe ripetere quanto gia' sopra detto con riferinento all'art. 52, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 24 e 2 della Costituzione. Tuttavia, non essendovi uno specifico motivo di ricorso in primo grado volto a lamentare la mancata assistenza del difensore nell'ambito del procedimento disciplinare, questa seconda eccezione di incostituzionalita', pur essendo in astratto non manifestamente infondata, appare nel caso concreto irrilevante. 3. - I restanti motivi di appello appaiono alla Sezione, allo stato, non fondati. 4. - In conclusione, il giudizio deve essere sospeso, e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 64, r.d.l. 3 febbraio 1938, n. 744, conv. nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e dell'art. 30 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nelle parti in cui non prevedono, - nel procedimento volto all'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato a carico di militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica (denominati volontari di truppa in ferma breve dal d.lgs. n. 196 del 1995) -, la previa contestazione degli addebiti, in relazione: 1) all'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento con altre categorie di militari per i quali sussiste la suddetta garanzia, nonche' con gli stessi militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica sottoposti a procedimenti volti all'irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo, nell'ambito dei quali pure detta garanzia esiste; 2) all'art. 52, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 24 e 2 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa.
P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe; Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64, r.d.l. 3 febbraio 1938, n. 744, conv. nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e dell'art. 30, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nelle parti in cui non prevedono, - nel procedimento volto all'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato a carico di militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica (denominati volontari di truppa in ferma breve dal d.lgs. n. 196 del 1995) -, la previa contestazione degli addebiti, in relazione: 1) all'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento con altre categorie di militari per i quali sussiste la suddetta garanzia, nonche' con gli stessi militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica sottoposti a procedimenti volti all'irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo, nell'ambito dei quali pure detta garanzia esiste; 2) all'art. 52, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 24 e 2 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nelle camere di consiglio dell'8 luglio e del 14 ottobre 199. Il presidente: Pezzana Il consigliere relatore ed est.: De Nictolis 98C0251