N. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 1997

                                N.  151
  Ordinanza emessa l'8 luglio e  14  ottobre  1997  dal  Consiglio  di
 Stato, sez. IV giur.le di Roma sul ricorso proposto dal Elmi Giovanni
 contro il Ministero della difesa
 Impiego  pubblico  - Militari in servizio volontario dell'aeronautica
    (denominati  volontari  di  truppa  in  ferma  breve)  -  Sanzioni
    disciplinari  di  stato  -  Previa  contestazione degli addebiti -
    Omessa previsione - Deteriore trattamento dei militari  di  truppa
    in   servizio   volontario   dell'aeronautica  rispetto  ad  altre
    categorie - Ingiustificata disparita' di trattamento tra  sanzioni
    di  stato e sanzioni di corpo - Violazione del diritto di difesa e
    del principio di   informazione delle Forze  armate  allo  spirito
    democratico della Repubblica.
 (R.D.-L.  3  febbraio  1938,  n. 744, art. 64, convertito in legge 16
    febbraio 1939, n. 468; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 30).
 (Cost., artt. 2, 3, 24 e 52, terzo comma).
(GU n.11 del 18-3-1998 )
                         IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
 costituzionale  sul ricorso in appello n. 3067/1995, proposto da Elmi
 Giovanni,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Orazio   Lupini,   ed
 elettivamente  domiciliato presso quest'ultimo, in Roma, via Giovanni
 Papini, n. 38; contro il  Ministero  della  difesa,  in  persona  del
 Ministro  in  carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale
 dello Stato, e per legge domiciliato presso  quest'ultima,  in  Roma,
 via  dei  Portoghesi,  n.  12;  per l'annullamento della sentenza del
 T.A.R. per la Puglia - Bari, legge 22 giugno 1994, n. 1241;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio;
   Viste le memorie prodotte dalle patti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Relatore  alla  pubblica  udienza dell'8 luglio 1997 il consigliere
 Rosanna De  Nictolis  e  udito  altresi'  l'avv.  Orazio  Lupini  per
 l'appellante;  l'avvocato  dello  Stato Quadri, per l'amministrazione
 appellata, ritenuto e considerato  quanto  segue:    Esposizione  del
 fatto
   1.  - Con atto del 10 settembre 1990 l'amministrazione della difesa
 comunicava ad Elmi Giovanni, 1 aviere montatore  nell'ambito  del  76
 corso  normale,  che  con  determinazione  mimsteriale n. 2255 del 10
 settembre 1990 veniva disposto nei suoi  confronti,  ai  sensi  dell'
 art. 9 n. 2 lett. d) legge 10 maggio 1983, n. 212, il proscioglimento
 dalla ferma speciale di anni tre e mesi sei cui era vincolato.
   Nell'ambito  del  provvedimento  veniva  richiamato  il verbale del
 consiglio di disciplina della scuola sottufficiali di  Caserta  e  il
 parere   di   concordanza   del   comando   generale   delle  scuole,
 sottolineandosi che l'interessato per il  comportamento  tenuto  (uso
 per  diporto  di  sostanze  stupefacenti)  aveva violato le norme del
 regolamento di disciplina militare.
   2. - Avverso detti provvedimenti il sig. Elmi proponeva ricorso  al
 T.A.R.  della  Puglia  -  Bari,  deducendo:  1)  "violazione  e false
 applicazione dell'art. 4 della legge n. 382  dell'11  luglio  1978  e
 dell'art.  9  n.  2,  lett.  d),  della legge l0 maggio 1983, n. 212;
 eccesso di  potere  per  falsita'  della  causa  ed  inesistenza  dei
 presupposti", osservando che la condotta posta in essere, vale a dire
 il presunto possesso di sostanze stupefacenti, non avrebbe comportato
 violazione   del   regolamento  di  disciplina  militare,  e  che  il
 procedimento sarebbe stato irregolare per mancata contestazione degli
 addebiti; 2) "violazione e falsa  applicazione  dell'  art.  4  della
 legge  n.  382/1978  e  dell'art.    9  n. 2 lett. d), della legge n.
 212/1983 con riferimento all'art.  89-bis della legge 26 giugno 1990,
 n. 162; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti e  falsita'
 della  causa", osservando che a norma dell'art. 89-bis,  legge n. 162
 del 1990 il militare riconosciuto tossicodipendente,  se  consente  a
 sottoporsi  a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in
 licenza di convalescenza straordinaria e se del caso  in  aspettativa
 per  il  periodo massimo previsto dalla normativa in vigore; pertanto
 erroneamente l'amministrazione avrebbe  disposto  il  proscioglimento
 dell'Elmi dalla ferma.
   Con  memoria depositata in primo grado l'Elmi rappresentava che con
 sentenza del tribunale dei minorenni di Napoli 22 maggio 1992, n. 99,
 egli veniva assolto dall'imputazione di illegittima detenzione di gr.
 21,08 di sostanza stupefacente. Aggiungeva, in relazione  al  dedotto
 vizio  di  illegittimita'  del  procedimento per omessa contestazione
 degli addebiti, che con sentenza 7 febbraio 1992,  n.  37,  la  Corte
 costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 15, comma 2, legge n.
 382  del  1978  nella  parte  in  cui  non prevede per il militare la
 facolta' di scegliere come  difensore  di  fiducia  un  militare  non
 appartenente  all'ente presso cui presta servizio, e che non potrebbe
 attribuirsi alcuna rilevanza alla confessione resa dal ricorrente  in
 sede  disciplinare,  per  il condizionamento derivante dal vincolo di
 subordinazione gerarchica.
   3. - Il T.A.R. adito, con la sentenza  in  epigrafe  respingeva  il
 ricorso,  osservando:  1)  e'  infondato  il primo motivo di ricorso,
 perche' il proscioglimento dalla leva e' stato disposto non gia'  per
 la   detenzione   di   sostanze   stupefacenti,  come  affermato  dal
 ricorrente, bensi' per l'uso per diporto di dette sostanze  da  parte
 dell'Elmi;  l'uso di sostanze stupefacenti costituisce violazione del
 regolamento di disciplina militare, e  in  particolare  dell'art.  36
 lett.  d)  di  quest'ultimo,  che vieta l'uso di sostanze che possono
 alterare l'equilibrio psichico; 2) e'  irrilevante  la  sentenza  del
 tribunale  per  i  minorenni  invocata  dal  ricorrente, in quanto la
 stessa lo proscioglie dal reato di detenzione di stupefacenti, mentre
 nel  caso  di  specie  l'amministrazione  non  contesta  all'Elmi  la
 detenzione,  bensi'  l'uso  degli  stupefacenti, uso confessato dallo
 stesso Elmi sentito in sede disciplinare; 3) quanto al preteso  vizio
 di   illegittimita'   del   procedimento   disciplinare   per  omessa
 contestazione  degli   addebiti,   esso   va   escluso   perche'   il
 proscioglimento  dalla  leva,  da  considerare  sanzione di stato, e'
 legato ad una precedente  sanzione  disciplinare  di  corpo  (quattro
 giorni   di   consegna  di  rigore),  e  perche'  comunque  l'allievo
 sottufficiale convocato dal consiglio di disciplina il 24 luglio 1990
 ha espressamente ammesso di aver fatto uso di droga; 4) e'  infondato
 il  secondo motivo di ricorso, perche' l'art. 8-bis, legge n. 162 del
 1990 si riferisce al militare che sia riconosciuto tossicodipendente,
 mentre nel caso di specie l'Elmi non risulta essere tossicodipendente
 riconosciuto.
   4. - Avverso tale sentenza ha interposto appello l'Elmi.
   Si e' costituito il Ministero della difesa, chiedendo la  reiezione
 dell'appello.
   La  causa  e'  stata  riservata per la decisione all'udienza dell'8
 luglio 1997 ed e' passata in decisione nella camera di consiglio  del
 14 ottobre 1997.
                             D i r i t t o
   1.  -  Con  il  primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il
 procedimento disciplinare sfociato nel proscioglimento dalla leva  e'
 illegittimo perche' non vi e' stata la contestazione degli addebiti.
   1.1. - Va anzitutto osservato che il proscioglimento dalla leva per
 motivi  disciplinari, quale e' quello disposto nel caso di specie, va
 ricondotto alle sanzioni disciplinari di  stato,  che  sono  regolate
 dalle  singole leggi che disciplinano lo stato giuridico dei militari
 di  truppa,  dei  sottufficiali  e  ufficiali  delle  forze   armate,
 dell'arma  dei  carabinieri  e  della guardia di finanza (v. art. 13,
 legge  11   luglio   1978,   n.   382).   La   riconducibilita'   del
 proscioglimento  dalla  leva  alle  sanzioni disciplinari di stato si
 desume  da  numerose  disposizioni  legislative,  che   espressamente
 annoverano  tra le sanzioni disciplinari di stato la cessazione dalla
 ferma volontaria per motivi disciplinari (art. 37, legge  18  ottobre
 1961,  n.  1168;  art.  61,  legge 18 febbraio 1963, n. 173; art. 63,
 legge 31 luglio 1954, n. 599; art. 43, legge 3 agosto 1961, n. 833).
   Di regola, dette leggi stabiliscono che la  cessazione  dalla  leva
 d'autorita'  per  motivi  disciplinari  deve  essere  preceduta dalla
 contestazione degli addebiti e dall'audizione dell'interessato a  sua
 discolpa  (v.    art.  62,  legge  18  febbraio  1963, n. 173, per la
 cessazione  dalla  leva  per  motivi  disciplinari  degli  agenti  di
 custodia;  art. 64, legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali
 dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; art. 34, lett.  c)  e
 43,  lett.  b), legge 3 agosto 1961, n. 833, per i vicebrigadieri e i
 militari di truppa della guardia di finanza; art. 26, lett. c) e  37,
 lett.  b),  legge  18 ottobre 1961, n. 1168, per i vicebrigadieri e i
 militari di truppa dell'arma dei carabinieri).
   La previa contestazione degli addebiti non e' invece  prevista  per
 la  cessazione  dalla  leva  per  motivi disciplinari dei militari di
 truppa dell'aeronautica, regolata  dall'art.  64  r.d.l.  3  febbraio
 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.
   Ne'   tale  difformita'  di  disciplina  rispetto  alla  cessazione
 disciplinare dalla ferma di altre categorie di militari di  truppa  e
 sottufficiali e' eliminata dal recente d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196,
 recante   riordinamento   dei   ruoli   e  modifica  alle  norme  sul
 reclutamento,  stato  e avanzamento del personale non direttivo delle
 forze armate. Infatti, l'art. 30 di tale d.lgs. rende applicabile  la
 legge  n.  599 del l954, - e dunque la disposizione in essa contenuta
 che prevede la contestazione degli addebiti  prima  della  cessazione
 dalla  ferma  per motivi disciplinari -, solo  al personale del ruolo
 dei volontari di truppa  in  servizio  permanente,  e  non  anche  ai
 volontari di truppa in  ferma breve.
   1.2.  - Con riferimento al caso di specie, va chiarita la posizione
 dell'Elmi al  momento  del  proscioglimento  dalla  leva  per  motivi
 disciplinari.
   Lo stesso rivestiva lo stato di militare di truppa dell'aeronautica
 in  servizio  volontario,  ma  non  ancora    in servizio permanente.
 All'epoca dei fatti trovava applicazione l'art.  11  della  legge  10
 maggio  1983,  n.  212,  il  cui  comma  4 stabilisce che i volontari
 arruolati hanno lo stato di militare di truppa in servizio volontario
 sino  alla  promozione  al  grado  di  sergente.   Al   momento   del
 proscioglimento,  l'Elmi  rivestiva  il  grado, inferiore a quello di
 sergente, di primo aviere, e pertanto aveva lo stato di  militare  di
 truppa in servizio volontario.
   La distinzione tra militari di truppa volontari in ferma breve e in
 servizio permanente e' ribadita dalla legge n. 196 del 1995 (artt. 2,
 7 ss. 23), che stabilisce altresi' che i volontari di truppa in ferma
 breve  quando transitano nel servizio permanente assumono il grado di
 primo caporal maggiore o gradi equiparati (per l'aeronautica:   grado
 di  aviere  capo,  superiore  a  quello  di  primo  aviere rivestito,
 all'epoca dei fatti, dall'appellante).
   1.3. - Nel caso di specie, risulta dagli atti che non vi e'  stata,
 nei  confronti  dell'Elmi,  una  formale contestazione degli addebiti
 nell'ambito del procedimento  volto  all'irrogazione  della  sanzione
 espulsiva,  ma  solo  una  informale "convocazione" e audizione dello
 stesso (v. verbale di riunione del consiglio permanente di disciplina
 del 24 luglio 1994).
   La carenza di  una  formale  contestazione  degli  addebiti  appare
 conforme alla normativa vigente, che non la prevede.
   1.4.  -  Tuttavia,  ritiene il collegio che si possa dubitare della
 legittimita' costituzionale della disposizione di  cui  all'art.  64,
 r.d.l.   n.   744   del   1938,  -  che  per  i  militari  di  truppa
 dell'aeronautica stabilisce che la cessazione dalla leva  per  motivi
 disciplinari  deve  essere  disposta  previo  parere  conforme  della
 competente commissione centrale di avanzamento,  senza  prevedere  la
 previa contestazione degli addebiti e l'audizione degli interessati a
 propria   discolpa   -,  nonche'  della  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 196 del 1995, nella parte in cui non
 estende ai volontari di truppa in ferma breve dell'aeronautica l'art.
 64, legge n. 599 del 1954 che prevede la previa contestazione   degli
 addebiti   nel   procedimento   volto   all'irrogazione  di  sanzioni
 disciplinari di stato, sotto diversi profili.
   1.4.1.  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale   appare
 manifestamente  infondata  anzitutto con riferimento all'art. 3 della
 Costituzione.
   Posto che, come si e' gia' rilevato, la previa contestazione  degli
 addebiti    e'   prevista   nel   procedimento   disciplinare   volto
 all'irrogazione delle sanzioni di corpo (art. 15, legge  n.  382  del
 1978)  e  in  quelli  volti  alla  irrogazione di sanzioni di stato a
 carico  di sottufficiali e militari di truppa di altri corpi, risulta
 violato il principio di eguaglianza: 1) tra i militari di  truppa  in
 servizio  volontario  (volontari  di truppa in ferma breve secondo il
 d.lgs. n. 196 del 1995) dell'aeronautica da una parte e  i  volontari
 di  truppa in servizio permanente dall'altra della stessa aeronautica
 (a questi ultimi si applica la citata legge n. 599 del 1954, che  per
 essi  ha  sostituito, nelle parti incompatibili, il r.d.l. n. 744 del
 1938); 2) tra i militari di truppa in servizio volontario  (volontari
 di  truppa  in  ferma  breve) dell'aeronautica e i militari di truppa
 della guardia di finanza e dell'arma dei  carabinieri  (v.  art.  34,
 legge  n.  833  del 1961 e art. 26, legge n. 1168 del 1961); 3) tra i
 militari di truppa in servizio volontario  (volontari  di  truppa  in
 ferma  breve) dell'aeronautica e i sottufficiali di esercito, marina,
 aeronautica (art. 64, legge n. 599  del  1954);  4)  tra  gli  stessi
 militari  di truppa in servizio volontario dell'aeronautica a seconda
 che siano sottoposti a sanzioni disciplinari di corpo o di stato.
   Tale  diversita'  di  trattamento  non  sembra  sorretta   da   una
 ragionevole giustificazione.
   Non  si  comprende,  infatti,  da  un  lato, perche' ai militari di
 truppa in servizio volontario dell'aeronautica debba essere negata la
 contestazione degli addebiti e debba conseguentemente essere preclusa
 la possibilita' di difesa che e' invece consentita ad altre categorie
 di militari, e, dall'altro lato, perche' il diritto di  difesa  debba
 subire  menomazioni  in  relazione  alle sanzioni di stato rispetto a
 quelle di corpo, tanto piu' ove si consideri  che  le  prime  possono
 essere  piu' gravi delle seconde, specie se, come nel caso di specie,
 espulsive.
   1.4.2.  -  La  questione  di  legittimita'   costituzionale   delle
 suindicate disposizioni appare non manifestamente infondata anche con
 riferimento  all'art.  52,  comma  3,  della Costituzine in combinato
 disposto con gli artt. 24 e 2 della Costituzione.
   A norma del citato art. 52, comma  3,  "l'ordinamento  delle  Forze
 armate si informa allo spirito democratico della Repubblica".
    Come  ha  gia'  avuto  modo  di affermare la Corte costituzionale,
 l'art. 52, comma 3, della  Costituzione  impone  che  i  procedimenti
 disciplinari  a  carico  dei militari siano circondati delle garanzie
 necessarie al fine di assicurare anche  all'interno  dell'ordinamento
 militare  il  godimento del nucleo essenziale dei diritti costituenti
 il patrimonio inviolabile della persona umana; e tra tali diritti  va
 compreso quello di difesa, e di una difesa che sia effettiva (Corte
  costituzionale 7 febbraio 1992, n. 37).
   Deve  percio'  riconoscersi  il  diritto  del militare sottoposto a
 procedimento disciplinare alla previa contestazione degli addebiti  e
 alla possibilita' di esporre le sue difese.
   Anche  sotto tale profilo, la questione di costituzionalita' appare
 non manifestamente infondata.
   1.4.3. - Per quanto poi riguarda  la  rilevanza  nella  fattispecie
 della  questione, osserva il collegio che non sembra potersi ritenere
 che la contestazione degli addebiti sia stata effettuata  con  quanto
 contestato  all'incolpato  nella riunione del consiglio di disciplina
 del 24 luglio 1994.  Infatti,  per  essere  effettivamente  tale,  la
 contestazione  deve  avere  carattere formale e precedere la riunione
 dell'organo   disciplinare   nella   quale   si   discutera'    delle
 responsabilita' dell'incolpato.
   2.  - Con il secondo motivo di gravarne l'appellante lamenta che il
 T.A.R. non abbia valutato gli effetti dell'art. 15, legge  11  luglio
 1978,  n.  382,  norma  che prevede la contestazione degli addebiti e
 l'audizione dell'interessato a sua discolpa prima dell'irrogazione di
 una sanzione disciplinare al militare; e che  non  abbia  considerato
 che la Corte costituzionale, con la sentenza 7 febbraio 1992, n.  37,
 ha ritenuto illegittimo detto art. 15 nella parte in cui non consente
 al   militare  incolpato  di  farsi  difendere  da  un  militare  non
 appartenente all'ente presso cui presta servizio.
   Lamenta, nella sostanza, l'appellante, di non essere stato posto in
 condizione di scegliersi un difensore  di  fiducia,  nell'ambito  del
 procedimento disciplinare.
   2.1.  - Le considerazioni gia' esposte in relazione al primo motivo
 di appello potrebbero essere in questa  sede  riprese  per  osservare
 come la disciplina del procedimento volto all'irrogazione di sanzioni
 disciplinari  di  stato  a  carico  dei  militari  di truppa in ferma
 volontaria dell'aeronautica, non prevedendo  la  contestazione  degli
 addebiti  e  l'audizione  dell'interessato  a  propria  discolpa, non
 contempla, conseguentemente, neppure la possibilita'  che  l'accusato
 si faccia assistere da un difensore.
   2.2.  - Anche sotto tale profilo i gia' citati artt. 64, r.d.l.  n.
 744 del 1938 e 30 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, danno adito a  dubbi
 di  incostituzionalita',  in  relazione,  anzitutto, all'art. 3 della
 Costituzione, per la disparita' di trattamento che si determina:   1)
 tra  i  militari  di  truppa  in servizio volontario dell'aeronautica
 sottoposti a procedimento volto all'irrogazione di sanzioni di  stato
 e  altre  categorie  di militari, per i quali, invece, e' prevista la
 possibilita' di farsi assistere da un difensore (v. art. 73, legge n.
 599 del 1954, per  i  sottufficiali  dell'esercito,  della  marina  e
 dell'aeronautica;  art.  41,  comma  2,  legge n. l68 del 1961, per i
 vicebrigadieri e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri);  2)
 tra   gli   stessi   militari   di   truppa  in  servizio  volontario
 dell'aeronautica  a  seconda  che   siano   sottoposti   a   sanzioni
 disciplinari di corpo, - in relazione alle quali non solo e' prevista
 la  facolta'  di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 15,
 legge n. 382 del 1978), ma, anche, a seguito  della  pronuncia  della
 Corte  costituzionale  n.    37  del  1992,  la  possibilita', per il
 militare  incolpato,  di  farsi  difendere   da   un   militare   non
 appartenente  all'ente  presso  cui  l'incolpato  presta  servizio -,
 ovvero a sanzioni di stato, per le quali l'assistenza  del  difensore
 non e' prevista.
   2.2.1.  -  Ed  anche  per  la  mancata  assistenza del difensore si
 potrebbe ripetere quanto gia' sopra detto  con  riferinento  all'art.
 52,  comma  3,  in  combinato  disposto  con  gli  artt. 24 e 2 della
 Costituzione.
   Tuttavia, non essendovi uno specifico motivo di  ricorso  in  primo
 grado   volto   a  lamentare  la  mancata  assistenza  del  difensore
 nell'ambito del procedimento disciplinare, questa  seconda  eccezione
 di  incostituzionalita',  pur  essendo in astratto non manifestamente
 infondata, appare nel caso concreto irrilevante.
   3. - I restanti motivi  di  appello  appaiono  alla  Sezione,  allo
 stato, non fondati.
   4.  -  In  conclusione, il giudizio deve essere sospeso, e gli atti
 vanno trasmessi alla Corte costituzionale, apparendo rilevante e  non
 manifestamente  infondata la questione di costituzionalita' dell'art.
 64, r.d.l. 3 febbraio 1938, n. 744, conv.  nella  legge  16  febbraio
 1939,  n.  468,  e  dell'art. 30 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nelle
 parti in cui non prevedono, - nel procedimento volto  all'irrogazione
 di  sanzioni  disciplinari di stato a carico di militari di truppa in
 servizio volontario dell'aeronautica (denominati volontari di  truppa
 in ferma breve dal d.lgs. n. 196 del 1995) -, la previa contestazione
 degli addebiti, in relazione:
     1)  all'art.  3 della Costituzione, per disparita' di trattamento
 con altre categorie di militari per  i  quali  sussiste  la  suddetta
 garanzia,  nonche'  con  gli  stessi  militari  di truppa in servizio
 volontario   dell'aeronautica   sottoposti   a   procedimenti   volti
 all'irrogazione  di  sanzioni  disciplinari di corpo, nell'ambito dei
 quali pure detta garanzia esiste;
     2) all'art. 52, comma 3, in combinato disposto con gli artt.   24
 e 2 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa.
                               P. Q. M.
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), non
 definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe;
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione;   1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11  marzo  1953,
 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 64, r.d.l. 3 febbraio 1938,  n.
 744,  conv.  nella  legge  16  febbraio 1939, n. 468, e dell'art. 30,
 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nelle parti in cui  non  prevedono,  -
 nel  procedimento  volto  all'irrogazione di sanzioni disciplinari di
 stato  a  carico  di  militari  di  truppa  in  servizio   volontario
 dell'aeronautica  (denominati  volontari di truppa in ferma breve dal
 d.lgs. n. 196 del 1995) -, la previa contestazione degli addebiti, in
 relazione:
     1) all'art. 3 della Costituzione, per disparita'  di  trattamento
 con  altre  categorie  di  militari  per i quali sussiste la suddetta
 garanzia, nonche' con gli  stessi  militari  di  truppa  in  servizio
 volontario   dell'aeronautica   sottoposti   a   procedimenti   volti
 all'irrogazione di sanzioni disciplinari di  corpo,  nell'ambito  dei
 quali pure detta garanzia esiste;
     2)  all'art. 52, comma 3, in combinato disposto con gli artt.  24
 e 2 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa;
   Dispone la sospensione del presente giudizio;
   Ordina  la   immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria  della  Sezione la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere
 dei Deputati e del Senato della Repubblica.
     Cosi'  deciso  in Roma, nelle camere di consiglio dell'8 luglio e
 del 14 ottobre 199.
                         Il presidente: Pezzana
                          Il consigliere relatore ed est.: De Nictolis
 98C0251