N. 57 ORDINANZA 9 - 12 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione - Beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio
 disponibile  ed  indisponibile  dello  Stato  -  Aumento del canone -
 Esclusione - Inefficacia della disposizione impugnata ed inattualita'
 della lamentata lesione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L.  27 aprile 1990, n. 90, art. 12, comma 5, convertito in legge,
 con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.11 del 18-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma  5,
 del  d.-l.  27  aprile  1990,  n.  90  (Disposizioni  in  materia  di
 determinazione del reddito ai fini  delle  imposte  sui  redditi,  di
 rimborsi   dell'imposta   sul   valore   aggiunto  e  di  contenzioso
 tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), convertito in legge,
 con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.  165  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  19  marzo  1997  dal  pretore  di  Genova  nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra Livraghi  Silvano  ed  altri
 contro  il Ministero delle finanze - D.G.  Demanio iscritta al n. 327
 del registro ordinanze 1997 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 25, prima serie  speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi civili tra  loro  riuniti,
 promossi  contro  l'Amministrazione  delle  Finanze  da conduttori di
 immobili ad uso diverso  da  quello  di  abitazione,  rientranti  nel
 patrimonio   disponibile   dello  Stato,  il  pretore  di  Genova  ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale, dell'art. 12,  comma  5,  del  d.-l.  27
 aprile  1990,  n.  90  (Disposizioni in materia di determinazione del
 reddito ai fini delle imposte sui redditi, di  rimborsi  dell'imposta
 sul  valore  aggiunto  e  di  contenzioso  tributario,  nonche' altre
 disposizioni urgenti), convertito in legge, con modificazioni,  dalla
 legge 26 giugno 1990, n. 165;
     che  il  giudice  a  quo ha premesso che una questione identica a
 quella odierna e' gia' stata da lui sollevata nel corso del  medesimo
 giudizio,  e  che  questa  Corte  l'ha  dichiarata inammissibile, per
 carenza di motivazione, con ordinanza n. 202 del 1996;
     che la norma impugnata, nel prevedere un aumento dei  canoni  per
 l'utilizzazione  dei  beni  immobili  facenti parte del demanio e del
 patrimonio disponibile ed indisponibile  dello  Stato,  espressamente
 esclude  da  tale aumento i canoni "per immobili concessi o locati ad
 uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978,  n.
 392";  e  poiche'  il  termine  "alloggio"  e' sempre stato usato per
 definire le civili abitazioni, non pare  che la deroga  possa  valere
 per  i  contratti  oggetto di causa, relativi appunto a locazioni per
 uso diverso da  quello abitativo;
     che tuttavia - prosegue il giudice a  quo  -  siffatta  normativa
 solleva  seri  dubbi  di legittimita' costituzionale perche', essendo
 gli aumenti in esame stati richiesti con decorrenza 1  gennaio  1990,
 e'  pacifico  che  gli  stessi  sono svincolati dalle normali vicende
 contrattuali  e  vengono  imposti  in  modo  estraneo   alle   regole
 privatistiche sulla locazione;
     che  la  norma impugnata, pertanto, viola l'art. 3 Cost., creando
 un'ingiustificata disparita'  di  trattamento  tra  i  conduttori  di
 immobili  di  proprieta'  pubblica  ed  i  conduttori  di immobili di
 proprieta' privata, istituendo un regime di favore  per  la  pubblica
 amministrazione   senza   alcun  bilanciamento  delle  posizioni  dei
 privati;
     che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che la questione
 venga dichiarata inammissibile o infondata;
   Considerato che la norma impugnata dispone che  i  criteri  per  la
 rideterminazione  dei canoni in questione siano stabiliti con decreto
 del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro;
     che tale decreto, effettivamente emanato in data 20 luglio  1990,
 e'  stato  successivamente  annullato  con sentenza 16 marzo 1993, n.
 34, del Tribunale superiore delle acque pubbliche; e che  il  ricorso
 avverso  questa pronuncia e' stato respinto dalle Sezioni unite della
 Corte di cassazione (sent. 18 novembre 1994, n. 9685);
     che pertanto,  mancando  in  concreto  il  riferimento  esatto  a
 criteri  in base ai quali commisurare l'aumento dei canoni oggetto di
 causa, la questione di legittimita' costituzionale  non  puo'  essere
 ancora  posta  e  deve  ritenersi  manifestamente  inammissibile, dal
 momento che l'assenza del predetto  decreto  interministeriale  rende
 sostanzialmente  inoperante la disposizione impugnata ed inattuale la
 lamentata lesione;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma  5,  del    d.-l.  27
 aprile  1990,  n.  90  (Disposizioni in materia di determinazione del
 reddito ai fini delle imposte sui redditi, di  rimborsi  dell'imposta
 sul  valore  aggiunto  e  di  contenzioso  tributario,  nonche' altre
 disposizioni urgenti), convertito in legge, con modificazioni,  dalla
 legge  26  giugno  1990,  n. 165, sollevata dal pretore di Genova, in
 riferimento all'art.  3 Cost., con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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