N. 57 ORDINANZA 9 - 12 marzo 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato - Aumento del canone - Esclusione - Inefficacia della disposizione impugnata ed inattualita' della lamentata lesione - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 12, comma 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 18-3-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1997 dal pretore di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Livraghi Silvano ed altri contro il Ministero delle finanze - D.G. Demanio iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi civili tra loro riuniti, promossi contro l'Amministrazione delle Finanze da conduttori di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato, il pretore di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 12, comma 5, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; che il giudice a quo ha premesso che una questione identica a quella odierna e' gia' stata da lui sollevata nel corso del medesimo giudizio, e che questa Corte l'ha dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, con ordinanza n. 202 del 1996; che la norma impugnata, nel prevedere un aumento dei canoni per l'utilizzazione dei beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato, espressamente esclude da tale aumento i canoni "per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392"; e poiche' il termine "alloggio" e' sempre stato usato per definire le civili abitazioni, non pare che la deroga possa valere per i contratti oggetto di causa, relativi appunto a locazioni per uso diverso da quello abitativo; che tuttavia - prosegue il giudice a quo - siffatta normativa solleva seri dubbi di legittimita' costituzionale perche', essendo gli aumenti in esame stati richiesti con decorrenza 1 gennaio 1990, e' pacifico che gli stessi sono svincolati dalle normali vicende contrattuali e vengono imposti in modo estraneo alle regole privatistiche sulla locazione; che la norma impugnata, pertanto, viola l'art. 3 Cost., creando un'ingiustificata disparita' di trattamento tra i conduttori di immobili di proprieta' pubblica ed i conduttori di immobili di proprieta' privata, istituendo un regime di favore per la pubblica amministrazione senza alcun bilanciamento delle posizioni dei privati; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che la norma impugnata dispone che i criteri per la rideterminazione dei canoni in questione siano stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro; che tale decreto, effettivamente emanato in data 20 luglio 1990, e' stato successivamente annullato con sentenza 16 marzo 1993, n. 34, del Tribunale superiore delle acque pubbliche; e che il ricorso avverso questa pronuncia e' stato respinto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 18 novembre 1994, n. 9685); che pertanto, mancando in concreto il riferimento esatto a criteri in base ai quali commisurare l'aumento dei canoni oggetto di causa, la questione di legittimita' costituzionale non puo' essere ancora posta e deve ritenersi manifestamente inammissibile, dal momento che l'assenza del predetto decreto interministeriale rende sostanzialmente inoperante la disposizione impugnata ed inattuale la lamentata lesione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata dal pretore di Genova, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0266