N. 58 ORDINANZA 9 - 12 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale   -   Indagini   suppletive   compiute   dal   p.m.
 successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio -  Limitazione ad
 opera dell'art.  430, primo comma, del c.p.p. - Richiesta di sentenza
 additiva - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 419, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
 
(GU n.11 del 18-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 419,  comma  3,
 del  codice  di  procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4
 febbraio 1997 dal giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale  di  Lucera  nel  procedimento penale a carico di T. A.  ed
 altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  30,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio  1998  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto  che  il  giudice  per  le  indagini preliminari presso il
 tribunale  di  Lucera  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.    419,  comma  3,  del codice di procedura
 penale, in riferimento agli  artt.  3  e  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  le  indagini
 suppletive  compiute  dal  pubblico  ministero  successivamente  alla
 richiesta   di   rinvio   a   giudizio,  in  costanza  dell'attivita'
 istruttoria svolta durante l'udienza preliminare ai  sensi  dell'art.
 422,  comma  2,  cod.  proc. pen., siano sottoposte al limite imposto
 dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. per  l'attivita'  integrativa
 di  indagine  del  pubblico  ministero  successiva  all'emissione del
 decreto che dispone il giudizio (esclusione degli  atti  di  indagine
 per  i  quali  e'  prevista la partecipazione dell'imputato o del suo
 difensore);
     che il giudice rimettente premette che,  nel  corso  dell'udienza
 preliminare,  articolatasi  in  piu'  udienze, durante le quali erano
 stati sentiti alcuni testimoni  ex  art.  422  cod.  proc.  pen.,  il
 pubblico   ministero   aveva  parallelamente  proceduto  ad  assumere
 informazioni ex art. 362 cod. proc.  pen.,  ed  aveva  poi  richiesto
 l'allegazione del relativo verbale;
     che   tale   situazione,   ad   avviso  del  giudice  rimettente,
 determinerebbe una disparita' di trattamento tra  pubblico  ministero
 ed  imputato,  con ricadute sul diritto di difesa, in quanto, ove sia
 consentito all'organo dell'accusa di assumere ex art. 362 cod.  proc.
 pen.  dichiarazioni  da  persona informata sui fatti mentre per altro
 teste si procede in udienza ex art. 422 cod. proc. pen., il  pubblico
 ministero,   dopo  aver  conosciuto  le  tesi  difensive  e  comunque
 giovandosi degli elementi raccolti in udienza, viene a  sottrarre  la
 persona  da  lui esaminata al contraddittorio da parte dei difensori,
 ai quali non e' riconosciuto analogo potere di indagine;
     che le denunciate violazioni degli artt. 3 e 24,  secondo  comma,
 della   Costituzione  potrebbero  essere  superate  ove  le  indagini
 suppletive compiute dal pubblico ministero  a  norma  dell'art.  419,
 comma  3, cod.  proc. pen. fossero sottoposte ad un divieto analogo a
 quello dettato dall'art. 430, comma 1, cod. proc.  pen.  in  tema  di
 attivita'  integrativa  di indagine, dalla quale sono appunto esclusi
 gli atti per cui e' prevista la partecipazione  dell'imputato  o  del
 suo difensori;
   Considerato che la questione sottoposta al giudizio di questa Corte
 riguarda  la  specifica situazione in cui il pubblico ministero abbia
 compiuto   indagini   suppletive   consistenti   nell'assunzione   di
 dichiarazioni  da  persona informata sui fatti ex art. 362 cod. proc.
 pen. parallelamente  all'attivita'  istruttoria  svolta  dal  giudice
 dell'udienza preliminare ex art. 422 cod. proc. pen.;
     che il rimettente non contesta la facolta' del pubblico ministero
 di compiere in via generale indagini suppletive dopo la presentazione
 della richiesta di rinvio a giudizio; facolta' su cui questa Corte e'
 gia' intervenuta con la sentenza n. 16 del 1994;
     che   al   fine   di   porre   rimedio   ai  denunciati  vizi  di
 incostituzionalita' il rimettente  chiede  un  intervento  di  questa
 Corte  volto ad introdurre nell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen. il
 divieto, analogo a quello imposto  al  pubblico  ministero  dall'art.
 430,  comma  1, cod. proc.   pen. in tema di attivita' integrativa di
 indagine, di compiere atti di indagine per i  quali  e'  prevista  la
 partecipazione dell'imputato o del suo difensore;
     che,  entro  i limiti prospettati dal rimettente, la questione si
 presenta palesemente priva del requisito della rilevanza,  in  quanto
 nel  caso  di  specie  le  indagini  suppletive alle quali il giudice
 rimettente  vorrebbe  estendere  il  divieto  imposto   al   pubblico
 ministero  dall'art.    430, comma 1, cod. proc. pen. sono consistite
 nell'assunzione  di  informazioni  da  persona  che   puo'   riferire
 circostanze  utili  ai  fini  delle indagini, cioe' in un atto per il
 quale non e' prevista la partecipazione ne' dell'imputato ne' del suo
 difensore (v. artt.  360, 364, 365 cod. proc. pen.);
     che, di conseguenza, il divieto di assumere atti per i  quali  e'
 prevista  la  partecipazione  dell'imputato  o  del suo difensore non
 potrebbe comunque riguardare l'atto di indagine suppletiva svolto nel
 caso di specie dal pubblico ministero ex art. 362 cod. proc.  pen.;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 419, comma  3,  del  codice  di
 procedura  penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3 e 24,
 secondo comma,  della  Costituzione,  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  Tribunale  di  Lucera,  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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