N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 marzo 1998
N. 9 Ricorso per conflitto di attribuzioni n. 9 depositato in cancelleria il 23 marzo 1998 (della regione siciliana) Istruzione pubblica - Docenti di sostegno - Corsi di specializzazione, di cui al d.P.R. n. 970 del 1975 - Autorizzazione della regione siciliana allo svolgimento nel proprio territorio, per il biennio 1995-97 - Mancato riconoscimento della validita' di tali corsi da parte del Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 8414/H/2 del 23 ottobre 1997 - Conseguenti licenziamenti di insegnanti ivi diplomati e assunti presso istituti della regione Veneto - Asserita idoneita' di detta nota a produrre conflitto di attribuzione e richiamo, in proposito, alle sentenze della Corte costituzionale n. 40 del 1997, n. 163 del 1997, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988 - Lesione delle competenze spettanti alla regione siciliana in materia di istruzione. (Nota del Ministero della pubblica istruzione 23 ottobre 1997, n. 8414/H/2). (Statuto regione Sicilia artt. 14, lett. r), e 17, lett. d); d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, art. 1).(GU n.17 del 29-4-1998 )
Ricorso della regione siciliana, in persona del presidente pro-tempore on.le dott. Giuseppe Drago, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente per procura a margine del presente atto dall'avv. Giovanni Lo Rue e dall'avv. Sergio Abbate, ed elettivamente domiciliato in Roma presso la sede dell'Ufficio della regione siciliana in via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 5 marzo 1998, (Allegato n. 1), contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per la carica in Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto della nota del Ministero della publica istruzione n. 8414/H/2 del 23 ottobre 1997, di cui la regione ha avuto conoscenza il 20 gennaio 1998, riguardante la competenza ad autorizzare, nel territorio della regione siciliana, i corsi di specializzazione per docenti di sostegno di cui al d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970. A mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. ricevuta il 20 gennaio 1998, e' stato notificato all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della regione siciliana il ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - proposto da una insegnante di scuola materna, Lo Magno Daniela, contro il Ministro della pubblica istruzione e il Provveditorato agli studi di Vicenza, nonche' nei confronti del predetto Assessorato regionale, per l'annullamento del provvedimento con il quale il citato Provveditorato ha risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la ricorrente, gia' assunta quale insegnante di sostegno presso la scuola materna statale di Bassano (All. n. 2). In base a quanto riferito nella parte "in fatto" del ricorso stesso, la risoluzione del contratto di lavoro e' scaturita dal mancato riconoscimento (comunicato al Provveditorato agli studi di Vicenza con la suindicata nota ministeriale del 23 ottobre 1997) da parte del Ministero della pubblica istruzione della validita' del diploma di specializzazione di insegnante di sostegno posseduto dalla ricorrente, in quanto rilasciato a conclusione di un corso autorizzato dalla Regione siciliana. Secondo l'amministrazione centrale, infatti, "la competenza ad autorizzare i corsi di specilizzazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975 spettava esclusivamente allo Stato e non anche alla regione". . . "ente a cui non risultino trasferite le materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75, ma solo quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 416 e 419 del 1974". Con nota 2 febbraio 1998, n. 2640, trasmessa a mezzo fax lo stesso giorno, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ha poi inviato alla Regione copia di altro analogo ricorso proposto innanzi il tribunale amministrativo regionale del Veneto-Venezia, dall'insegnante di scuola elementare, Fichera Rosalba, per l'annullamento del suo licenziamento disposto dalla Direttrice del 2 Circolo Didattico di Vicenza, e degli atti ad esso connessi, tra i quali la citata nota del Ministero della pubblica istruzione, n. 8414/H/2 del 23 ottobre 1997, nei cui confronti viene sollevato il presente conflitto di attribuzione. Il Ministero della pubblica istruzione non ha ancora fatto conoscere formalmente alla Regione siciliana le proprie valutazioni o determinazioni in ordine alla titolarita' della suindicata competenza, ma la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto configurabile un conflitto per menomazione delle attribuzioni regionali non solo nelle ipotesi di atti formali ed esterni, ma anche di "atti interni, purche' esplicanti effetti per i terzi", nonche' di "comportamenti concludenti non estrinsecantisi in atti formali" (sentenza n. 40 del 1977). La giurisprudenza di codesta Corte ha ritenuto l'idoneita' a produrre un conflitto attuale di attribuzione tra Stato e Regione a qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato e dotato di rilevanza esterna, diretto ad esprimere "la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale della possibilita' di esercizio della medesima," (sentenze n. 163 del 1997, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988). Considerato, pertanto, che il Ministero della pubblica istruzione ha posto in essere un comportamento di rilevanza esterna comportante una invasione attuale della sfera di attribuzioni della regione siciliana, si propone sin d'ora il presente ricorso per regolamento di competenza in relazione ai soprariferiti comportamenti concludenti e, segnatamente, alla nota ministeriale del 23 ottobre l997, della quale l'Amministrazione regionale ha avuto notizia per la prima volta, e indirettamente, soltanto con la notifica del ricorso proposto dalla prof.ssa Lo Magno Daniela innanzi al T.A.R. Sicilia - sezione staccata di Catania, eseguita a mezzo posta con raccomandata A.R. ricevuta dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il 20 gennaio 1998. Gli atti e i comportamenti oggetto del presente ricorso realizzano una indebita invasione delle attribuzioni regionali per Violazione dell'art. 14, lettera "r", e dell'art. 17, lettera "d", dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246. La regione siciliana ha competenza legislativa e amministrativa di tipo "primario" o "esclusivo" in materia di "istruzione elementare" ai sensi dell'art. 14, lettera "r", del proprio Statuto speciale, nonche' competenza "concorrente" in materia di "istruzione media e universitaria" ai sensi dell'art. 17, lettera "d" dello Statuto. Tali competenze sono esercitate per effetto delle norme di attuazione statutaria approvate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, nelle quali e' tra l'altro contenuta (art. 1) una clausola generale ed omnicomprensiva per cui "nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonche' in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono esercitate dall'amministrazione regionale a norma dall'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), e all'art. 17, lettera d), dello statuto della regione siciliana". Il secondo comma dello stesso art. 1, precisa, poi, che "rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel precedente comma, le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato inerenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416" (scuola materna, elementare, secondaria e artistica) "nonche', fatta eccezione per i compiti di carattere nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio l974, n. 419" (sperimentazione e ricerca educativa). Il tenore della richiamata disposizione ed il contesto delle norme tutte contenute nel d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, consente di affermare che, per effetto della generale devoluzione disposta con le citate norme di attuazione, tutte le attribuzioni gia' di competenza dello Stato concernenti la materia della pubblica istruzione sono state trasferite alla regione siciliana. La citata disposizione del comma 2 dell'art. 1, come e' del tutto evidente, ha funzione meramente integrativa e specificativa del comma 1 e, conseguentemente, non esclude affatto il trasferimento alla regione siciliana di tutte le altre attribuzioni previste dal comma 1, e quindi anche di quelle di cui al d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970. E che trattasi di una generale devoluzione di attribuzioni e' confermato implicitamente anche dall'art. 4 delle piu' volte richiamate norme di attuazione, dove espressamente sono enumerate le attribuzioni che non vengono trasferite e restano di competenza statale, quali l'ordinamento degli studi e degli esami, i programmi di insegnamento, gli esami di Stato, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli uffici periferici statali nonche' del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente statale delle scuole di ogni ordine e grado e delle Universita'. Ne consegue che, fatta eccezione per le attribuzioni espressamente riservate allo Stato, tutte le altre sono in via residuale da considerarsi rientranti nella generale competenza regionale nella materia. Coerentemente con le richiamate disposizioni, l'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1985 al secondo comma prevede ancora che "... hanno valore legale in tutto il territorio, della Repubblica i titoli di studio gia' conseguiti o da conseguire nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla Regione in conformita' dell'Ordinamento statale". In proposito si rileva, pertanto, che non puo' dubitarsi della validita' dei titoli di specializzazione polivalente conseguiti nel territorio della regione siciliana a seguito della partecipazione e relativo superamento dei corsi a tal fine organizzati ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970. Tali corsi, infatti, per quanto attiene alle relative modalita' di espletamento ed ai programmi didattici, sono stati autorizzati dalla Regione (e sono stati tenuti) in conformita' alle prescrizioni dettate dall'ordinamento statale. Il diploma di specializzazione rilasciato nell'ambito della regione siciliana, invero, controfirmato dal provveditore agli studi competente (il quale peraltro ha curato l'istruttoria e ha formulato proprio motivato parere sulle domande dei soggetti che hanno chiesto il riconoscimento per la gestione dei predetti corsi), non differisce affatto dagli altri titoli conseguiti nel restante territorio dello Stato, se non per il fatto che il corso e' stato autorizzato dal competente Assessore regionale, il quale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto svolge nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 17 del medesimo Statuto. Cio' risulta ancor piu' evidente in relazione agli specifici documenti che si allegano al presente ricorso e che qui di seguito si richiamano in una breve esposizione cronologica dei fatti, esplicativa della concreta attivita' svolta dall'Amministrazione regionale nel dare attuazione all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975. Con ordinanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione n. 1502 del 25 settembre 1995 (All. n. 3) pubblicata sulla G.U.R.S. n. 52 del 7 ottobre 1995, modificata con successiva ordinanza assessoriale n. 45 del 14 ottobre 1997 (All. n. 4), si e' provveduto a disciplinare nel territorio della Regione siciliana la materia relativa al riconoscimento delle istituzioni che intendono gestire i corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione per insegnanti di sostegno, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970. In conseguenza l'Amministrazione regionale ha autorizzato per il biennio 1995/1997 gli enti in possesso dei requisiti richiesti. I relativi corsi si sono svolti secondo i programmi ministeriali di cui al d.m. 27 giugno 1995, n. 226, e si sono conclusi con il previsto esame finale, cui ha fatto seguito il rilascio dei diplomi di specializzazione per insegnante di sostegno. Il Ministero della pubblica istruzione ha provveduto, poi, a disciplinare organicamente la materia con ordinanza ministeriale n. 169 del 6 maggio 1996 (pubblicata sulla G.U.R.I. supplemento ord. n. 130 del 5 giugno 1996) e, successivamente, con O.M. n. 185 del 17 marzo 1997 (All. n. 5) ha ordinato la sospensione, per l'anno scolastico 1997/1998, delle "procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione di cui alla O.M. 6 maggio 1996, n. 169". Correlativamente la Regione siciliana si e' uniformata alla disciplina nazionale provvedendo con apposita O.A. n. 21 del 10 aprile 1997 (All. n. 6) a sospendere sul territorio regionale con decorrenza dal biennio 1996-98 le procedure di nuovi riconoscimenti di corsi non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno di cui alla precedente O.A. n. 1502 del 1995. Si rileva infine che anche in seguito alla recente ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 782 del 9 dicembre 1997 - con la quale "in attesa dell'emanazione della disciplina transitoria relativa alla fase di prima applicazione dei DD.PP.RR. del 31 luglio 1996 n. 470 e n. 471" si "sono sospese su tutto il territorio nazionale, anche per l'anno scolastico 1998/1999, le procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione" per gli insegnanti di sostegno - la regione siciliana si e' uniformata alla disciplina statale e con propria O.A. n. 52 del 24 dicembre 1997 ha stabilito che "a decorrere dalla data della presente ordinanza... non si fara' luogo a concessioni di riconoscimenti per la gestione dei corsi di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975 per gli insegnanti di sostegno". Dalla superiore esposizione e dalle considerazioni piu' sopra svolte si evince come la titolarita' della competenza ad autorizzare i corsi in questione nel territorio dell'Isola sia della regione siciliana, che legittimamente ha svolto tale attivita' uniformandosi in tutto alla disciplina statale in materia. Ne deriva che il comportamento assunto dal Ministero della pubblica istruzione, che ha determinato il conseguente provvedimento del Provveditore agli studi di Vicenza, si presenta lesivo della sfera di attribuzioni statutariamente assegnate alla regione.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, ritenendo e dichiarando che spetta alla regione siciliana il potere di autorizzare nel proprio territorio i corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione di cui al d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 ai sensi dell'art. 14, lettera r e dell'art. 17, lettera d dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246; pronunciare, in conseguenza, l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti conseguenziali; Si depositano con il presente atto: autorizzazione a ricorrere (delibera della Giunta regionale n. 86 del 5 marzo 1998); copia del ricorso proposto dalla prof.ssa Lo Magno Daniela dinanzi al T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania; copia ordinanza dell'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione n. 1502 del 25 settembre 1995; copia ordinanza assessoriale n. 45 del 14 ottobre 1997; copia ordinanza dei Ministro della pubblica istruzione n. 185 del 17 marzo 1997; copia ordinanza assessoriale n. 21 del 10 aprile 1997. Palermo, addi' 13 marzo 1998 Avv. Giovanni Lo Bue - avv. Sergio Abbate 98C0310