N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 marzo 1998

                                 N. 9
  Ricorso per conflitto di attribuzioni n. 9 depositato in cancelleria
 il 23 marzo 1998 (della regione siciliana)
 Istruzione   pubblica   -   Docenti   di   sostegno   -   Corsi    di
    specializzazione,   di   cui   al   d.P.R.   n.  970  del  1975  -
    Autorizzazione  della  regione  siciliana  allo  svolgimento   nel
    proprio   territorio,   per   il   biennio   1995-97   -   Mancato
    riconoscimento  della  validita'  di  tali  corsi  da  parte   del
    Ministero  della  pubblica istruzione, con nota n. 8414/H/2 del 23
    ottobre  1997  -  Conseguenti  licenziamenti  di  insegnanti   ivi
    diplomati  e  assunti  presso  istituti  della  regione  Veneto  -
    Asserita  idoneita'  di  detta  nota  a  produrre   conflitto   di
    attribuzione  e  richiamo, in proposito, alle sentenze della Corte
    costituzionale n. 40 del 1997, n. 163 del 1997, n. 211 del 1994  e
    n.  771 del 1988 - Lesione delle competenze spettanti alla regione
    siciliana in materia di istruzione.
 (Nota del Ministero della pubblica istruzione  23  ottobre  1997,  n.
    8414/H/2).
 (Statuto  regione  Sicilia artt. 14, lett. r), e 17, lett. d); d.P.R.
    14 maggio 1985, n. 246, art. 1).
(GU n.17 del 29-4-1998 )
   Ricorso  della  regione  siciliana,  in  persona   del   presidente
 pro-tempore  on.le  dott.  Giuseppe Drago, rappresentato e difeso sia
 congiuntamente che disgiuntamente per procura a margine del  presente
 atto  dall'avv.    Giovanni  Lo  Rue  e dall'avv.   Sergio Abbate, ed
 elettivamente domiciliato in Roma presso la sede  dell'Ufficio  della
 regione  siciliana  in  via  Marghera n. 36,   autorizzato a proporre
 ricorso  con  deliberazione  della Giunta regionale n. 86 del 5 marzo
 1998, (Allegato  n.  1),  contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  pro-tempore  domiciliato  per la carica in Roma, presso gli
 uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi,  e
 difeso  per  legge dall'Avvocatura dello Stato per la risoluzione del
 conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato
 per effetto della nota del  Ministero  della  publica  istruzione  n.
 8414/H/2  del  23 ottobre 1997, di cui la regione ha avuto conoscenza
 il 20 gennaio 1998, riguardante la  competenza  ad  autorizzare,  nel
 territorio  della  regione siciliana, i corsi di specializzazione per
 docenti di sostegno di cui al d.P.R.  31 ottobre 1975, n. 970.
   A mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. ricevuta il  20
 gennaio  1998, e' stato notificato all'Assessorato dei beni culturali
 ed ambientali e della pubblica istruzione della regione siciliana  il
 ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sicilia -
 Sezione staccata di Catania - proposto da una  insegnante  di  scuola
 materna,   Lo  Magno  Daniela,  contro  il  Ministro  della  pubblica
 istruzione e il Provveditorato agli studi  di  Vicenza,  nonche'  nei
 confronti  del predetto Assessorato regionale, per l'annullamento del
 provvedimento con il quale il citato  Provveditorato  ha  risolto  il
 contratto   di   lavoro   a  tempo  indeterminato  stipulato  con  la
 ricorrente, gia' assunta  quale  insegnante  di  sostegno  presso  la
 scuola materna statale di Bassano (All. n. 2).
   In  base  a  quanto  riferito  nella  parte  "in fatto" del ricorso
 stesso, la risoluzione del  contratto  di  lavoro  e'  scaturita  dal
 mancato  riconoscimento  (comunicato  al Provveditorato agli studi di
 Vicenza con la suindicata nota ministeriale del 23 ottobre  1997)  da
 parte  del  Ministero  della  pubblica istruzione della validita' del
 diploma di specializzazione di insegnante di sostegno posseduto dalla
 ricorrente,  in  quanto  rilasciato  a  conclusione   di   un   corso
 autorizzato   dalla   Regione  siciliana.  Secondo  l'amministrazione
 centrale,  infatti,  "la  competenza  ad  autorizzare  i   corsi   di
 specilizzazione  di  cui  all'art. 8 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 970/1975 spettava esclusivamente allo Stato e non anche
 alla regione". . . "ente a cui non risultino  trasferite  le  materie
 disciplinate  dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75,
 ma solo quelle di cui ai decreti del Presidente della  Repubblica  n.
 416 e 419 del 1974".
   Con  nota 2 febbraio 1998, n. 2640, trasmessa a mezzo fax lo stesso
 giorno, l'Avvocatura distrettuale  dello  Stato  di  Venezia  ha  poi
 inviato  alla Regione copia di altro analogo ricorso proposto innanzi
 il   tribunale   amministrativo   regionale    del    Veneto-Venezia,
 dall'insegnante   di   scuola   elementare,   Fichera   Rosalba,  per
 l'annullamento del suo licenziamento disposto dalla Direttrice del  2
 Circolo  Didattico  di  Vicenza, e degli atti ad esso connessi, tra i
 quali la citata nota del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  n.
 8414/H/2  del  23  ottobre 1997, nei cui confronti viene sollevato il
 presente conflitto di attribuzione.
   Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  non  ha  ancora   fatto
 conoscere formalmente alla Regione siciliana le proprie valutazioni o
 determinazioni   in   ordine   alla   titolarita'   della  suindicata
 competenza,  ma  la   giurisprudenza   costituzionale   ha   ritenuto
 configurabile   un   conflitto  per  menomazione  delle  attribuzioni
 regionali non solo nelle ipotesi di atti formali ed esterni, ma anche
 di "atti interni, purche' esplicanti effetti per i terzi", nonche' di
 "comportamenti  concludenti  non  estrinsecantisi  in  atti  formali"
 (sentenza n. 40 del 1977).
   La giurisprudenza  di  codesta  Corte  ha  ritenuto  l'idoneita'  a
 produrre  un  conflitto attuale di attribuzione tra Stato e Regione a
 qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato e  dotato
 di  rilevanza esterna, diretto ad esprimere "la pretesa di esercitare
 una  data  competenza,  il  cui  svolgimento  possa  determinare  una
 invasione  attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una
 menomazione altrettanto attuale della possibilita' di esercizio della
 medesima," (sentenze n. 163 del 1997, n. 211 del 1994 e  n.  771  del
 1988).
   Considerato,  pertanto,  che il Ministero della pubblica istruzione
 ha posto in essere un comportamento di rilevanza esterna  comportante
 una  invasione  attuale  della  sfera  di  attribuzioni della regione
 siciliana, si propone sin d'ora il presente ricorso  per  regolamento
 di competenza in relazione ai soprariferiti comportamenti concludenti
 e,  segnatamente,  alla  nota ministeriale del 23 ottobre l997, della
 quale l'Amministrazione regionale  ha  avuto  notizia  per  la  prima
 volta,  e  indirettamente,  soltanto  con  la  notifica  del  ricorso
 proposto dalla prof.ssa Lo Magno Daniela innanzi al T.A.R. Sicilia  -
 sezione  staccata di Catania, eseguita a mezzo posta con raccomandata
 A.R.  ricevuta  dall'Assessorato  regionale  dei  beni  culturali  ed
 ambientali e della pubblica istruzione il 20 gennaio 1998.
   Gli  atti e i comportamenti oggetto del presente ricorso realizzano
 una indebita invasione delle attribuzioni  regionali  per  Violazione
 dell'art. 14, lettera "r", e dell'art. 17, lettera "d", dello Statuto
 siciliano  e  delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R.
 14 maggio 1985, n. 246.
   La regione siciliana ha competenza legislativa e amministrativa  di
 tipo  "primario"  o "esclusivo" in materia di "istruzione elementare"
 ai sensi dell'art. 14, lettera "r",  del  proprio  Statuto  speciale,
 nonche'  competenza  "concorrente"  in materia di "istruzione media e
 universitaria" ai sensi dell'art. 17, lettera "d" dello Statuto.
   Tali  competenze  sono  esercitate  per  effetto  delle  norme   di
 attuazione  statutaria  approvate  con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246,
 nelle quali e' tra l'altro contenuta (art. 1) una  clausola  generale
 ed omnicomprensiva per cui "nel territorio della regione siciliana le
 attribuzioni  degli  organi  centrali  e  periferici  dello  Stato in
 materia di pubblica istruzione,  nonche'  in  materia  di  assistenza
 scolastica  ed  educativa  in ogni ordine e grado di scuole, compresa
 l'assistenza  universitaria,  sono  esercitate   dall'amministrazione
 regionale  a  norma dall'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera
 r),  e  all'art.  17,  lettera  d),  dello  statuto   della   regione
 siciliana".
   Il secondo comma dello stesso art. 1, precisa, poi, che "rientrano,
 fra  l'altro,  tra  le attribuzioni indicate nel precedente comma, le
 funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato  inerenti  le
 materie  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
 1974, n. 416" (scuola materna, elementare,  secondaria  e  artistica)
 "nonche',  fatta  eccezione  per  i  compiti  di  carattere nazionale
 unitario, quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
 maggio l974, n. 419" (sperimentazione e ricerca educativa).
   Il  tenore della richiamata disposizione ed il contesto delle norme
 tutte contenute nel d.P.R.  14  maggio  1985,  n.  246,  consente  di
 affermare che, per effetto della generale devoluzione disposta con le
 citate  norme di attuazione, tutte le attribuzioni gia' di competenza
 dello Stato concernenti la materia  della  pubblica  istruzione  sono
 state trasferite alla regione siciliana.
   La  citata  disposizione del comma 2 dell'art. 1, come e' del tutto
 evidente, ha funzione meramente integrativa e specificativa del comma
 1 e, conseguentemente, non  esclude  affatto  il  trasferimento  alla
 regione  siciliana  di tutte le altre attribuzioni previste dal comma
 1, e quindi anche di quelle di cui al  d.P.R.  31  ottobre  1975,  n.
 970.
   E  che  trattasi  di  una  generale  devoluzione di attribuzioni e'
 confermato  implicitamente  anche  dall'art.  4  delle   piu'   volte
 richiamate  norme di attuazione, dove espressamente sono enumerate le
 attribuzioni che non  vengono  trasferite  e  restano  di  competenza
 statale,  quali  l'ordinamento degli studi e degli esami, i programmi
 di insegnamento,  gli  esami  di  Stato,  lo  stato  giuridico  e  il
 trattamento  economico  del personale degli uffici periferici statali
 nonche' del personale ispettivo, direttivo,  docente  e  non  docente
 statale delle scuole di ogni ordine e grado e delle Universita'.
   Ne  consegue che, fatta eccezione per le attribuzioni espressamente
 riservate allo Stato,  tutte  le  altre  sono  in  via  residuale  da
 considerarsi  rientranti  nella  generale  competenza regionale nella
 materia.
   Coerentemente con le richiamate disposizioni, l'art. 8 del medesimo
 decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1985 al secondo  comma
 prevede  ancora  che "... hanno valore legale in tutto il territorio,
 della Repubblica i titoli di studio gia' conseguiti o  da  conseguire
 nelle  scuole  e  negli  istituti di ogni ordine e grado, parificati,
 pareggiati e legalmente riconosciuti  dalla  Regione  in  conformita'
 dell'Ordinamento statale".
    In  proposito  si  rileva,  pertanto, che non puo' dubitarsi della
 validita' dei titoli di specializzazione polivalente  conseguiti  nel
 territorio  della  regione siciliana a seguito della partecipazione e
 relativo superamento dei  corsi  a  tal  fine  organizzati  ai  sensi
 dell'art. 8 del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.
   Tali  corsi, infatti, per quanto attiene alle relative modalita' di
 espletamento ed ai programmi didattici, sono stati autorizzati  dalla
 Regione  (e  sono  stati  tenuti)  in  conformita'  alle prescrizioni
 dettate dall'ordinamento  statale.  Il  diploma  di  specializzazione
 rilasciato nell'ambito della regione siciliana, invero, controfirmato
 dal  provveditore  agli studi competente (il quale peraltro ha curato
 l'istruttoria e ha formulato proprio motivato  parere  sulle  domande
 dei  soggetti che hanno chiesto il riconoscimento per la gestione dei
 predetti corsi), non differisce affatto dagli altri titoli conseguiti
 nel restante territorio dello Stato, se non per il fatto che il corso
 e' stato autorizzato dal competente Assessore regionale, il quale, ai
 sensi dell'art. 20 dello Statuto svolge  nella  Regione  le  funzioni
 esecutive   ed  amministrative  concernenti  le  materie  di  cui  ai
 precedenti artt. 14, 15 e 17 del medesimo Statuto.
   Cio' risulta  ancor  piu'  evidente  in  relazione  agli  specifici
 documenti che si allegano al presente ricorso e che qui di seguito si
 richiamano   in   una   breve   esposizione  cronologica  dei  fatti,
 esplicativa  della  concreta  attivita'  svolta  dall'Amministrazione
 regionale  nel  dare attuazione all'art. 8 del decreto del Presidente
 della Repubblica n. 970/1975.
   Con ordinanza dell'Assessorato  regionale  dei  beni  culturali  ed
 ambientali  e della pubblica istruzione n. 1502 del 25 settembre 1995
 (All. n. 3) pubblicata sulla G.U.R.S.  n.  52  del  7  ottobre  1995,
 modificata con successiva ordinanza assessoriale n. 45 del 14 ottobre
 1997  (All.    n.  4), si e' provveduto a disciplinare nel territorio
 della Regione siciliana la materia relativa al  riconoscimento  delle
 istituzioni  che  intendono  gestire i corsi per il conseguimento del
 titolo di specializzazione per insegnanti di sostegno, in  attuazione
 di quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.
   In  conseguenza  l'Amministrazione  regionale ha autorizzato per il
 biennio 1995/1997 gli enti in possesso dei requisiti richiesti.
   I relativi corsi si sono svolti secondo i programmi ministeriali di
 cui al d.m. 27 giugno 1995,  n.  226,  e  si  sono  conclusi  con  il
 previsto  esame  finale, cui ha fatto seguito il rilascio dei diplomi
 di specializzazione per insegnante di sostegno.
   Il Ministero  della  pubblica  istruzione  ha  provveduto,  poi,  a
 disciplinare  organicamente  la materia con ordinanza ministeriale n.
 169 del 6 maggio 1996 (pubblicata sulla G.U.R.I. supplemento ord.  n.
 130  del  5  giugno  1996) e, successivamente, con O.M. n. 185 del 17
 marzo 1997 (All.  n.  5)  ha  ordinato  la  sospensione,  per  l'anno
 scolastico  1997/1998,  delle  "procedure di nuovi riconoscimenti dei
 corsi statali e non statali di specializzazione di cui  alla  O.M.  6
 maggio 1996, n. 169".
   Correlativamente   la  Regione  siciliana  si  e'  uniformata  alla
 disciplina nazionale provvedendo con  apposita  O.A.  n.  21  del  10
 aprile  1997  (All.  n.  6) a sospendere sul territorio regionale con
 decorrenza dal biennio 1996-98 le procedure di  nuovi  riconoscimenti
 di  corsi  non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno
 di cui alla precedente O.A. n. 1502 del 1995.
   Si rileva infine che anche in seguito alla  recente  ordinanza  del
 Ministero  della pubblica istruzione n. 782 del 9 dicembre 1997 - con
 la quale "in  attesa  dell'emanazione  della  disciplina  transitoria
 relativa  alla fase di prima applicazione dei DD.PP.RR. del 31 luglio
 1996 n. 470 e n.  471"  si  "sono  sospese  su  tutto  il  territorio
 nazionale,  anche  per  l'anno  scolastico 1998/1999, le procedure di
 nuovi  riconoscimenti  dei   corsi   statali   e   non   statali   di
 specializzazione"  per  gli  insegnanti  di  sostegno  -  la  regione
 siciliana si e' uniformata alla disciplina statale e con propria O.A.
 n. 52 del 24 dicembre 1997 ha stabilito che "a decorrere  dalla  data
 della  presente  ordinanza...  non  si  fara'  luogo a concessioni di
 riconoscimenti per la gestione dei corsi di specializzazione  di  cui
 al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  970/1975 per gli
 insegnanti di sostegno".
   Dalla superiore  esposizione  e  dalle  considerazioni  piu'  sopra
 svolte  si evince come la titolarita' della competenza ad autorizzare
 i corsi in questione nel  territorio  dell'Isola  sia  della  regione
 siciliana,  che legittimamente ha svolto tale attivita' uniformandosi
 in tutto alla  disciplina  statale  in  materia.  Ne  deriva  che  il
 comportamento assunto dal Ministero della pubblica istruzione, che ha
 determinato  il conseguente provvedimento del Provveditore agli studi
 di  Vicenza,  si  presenta  lesivo  della   sfera   di   attribuzioni
 statutariamente assegnate alla regione.
                               P. Q. M.
   Voglia   l'ecc.ma   Corte  costituzionale  accogliere  il  ricorso,
 ritenendo e dichiarando che spetta alla regione siciliana  il  potere
 di  autorizzare  nel  proprio territorio i corsi per il conseguimento
 del titolo di specializzazione di cui al d.P.R. 31 ottobre  1975,  n.
 970  ai sensi dell'art. 14, lettera r e dell'art. 17, lettera d dello
 Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione approvate  con
 d.P.R.   14   maggio  1985,  n.  246;  pronunciare,  in  conseguenza,
 l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti conseguenziali;
   Si depositano con il presente atto:
     autorizzazione a ricorrere (delibera della  Giunta  regionale  n.
 86 del 5 marzo 1998);
     copia  del  ricorso  proposto  dalla  prof.ssa  Lo  Magno Daniela
 dinanzi al T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania;
     copia ordinanza dell'Assessore regionale dei  beni  culturali  ed
 ambientali e della pubblica istruzione n. 1502 del 25 settembre 1995;
     copia ordinanza assessoriale n. 45 del 14 ottobre 1997;
     copia ordinanza dei Ministro della pubblica istruzione n. 185 del
 17 marzo 1997;
     copia ordinanza assessoriale n. 21 del 10 aprile 1997.
      Palermo, addi' 13 marzo 1998
               Avv. Giovanni Lo Bue - avv. Sergio Abbate
 98C0310