N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1997

                                N. 208
  Ordinanza emessa il 18 novembre 1997  dalla  commissione  tributaria
 regionale  di  Roma  sul  ricorso  proposto da Laurenti Renata contro
 l'ufficio del registro di Roma
 Imposta  sull'incremento  di  valore  degli  immobili  (IN.V.IM.)   -
    Prevista esenzione per gli immobili trasferiti per causa di morte,
    il  cui  valore  complessivo, agli effetti dell'imposta sul valore
    globale dell'asse ereditario netto, non sia superiore a  lire  250
    milioni  -  Mancato riconoscimento di esenzione nel caso in cui il
    prelievo fiscale provochi la riduzione del valore trasferito sotto
    il predetto limite  di  lire  250  milioni  -  Irragionevolezza  -
    Lesione del principio della capacita' contributiva.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, primo comma, lett. e)).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.14 del 8-4-1998 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza,  sull'appello  r.g. appelli n.
 665/1997  depositato  il  20  marzo  1997,  avverso  la  sentenza  n.
 325/42/1996  emessa dalla commissione tributaria provinciale di Roma,
 da Laurenti Renata difesa dall'avv. Costantini Alberto, con studio in
 Roma, via Faa' Di Bruno, 10, controparti: ufficio  registro  di  Roma
 successioni e giudiziari.
   Atti impugnati: avviso di liquid. n. vol. 14601-registro.
                           Premesso in fatto
   Con  atto  21  marzo 1996 Laurenti Renata proponeva ricorso avverso
 l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio  del  registro  di  Roma
 successioni  a  seguito  della  denuncia relativa alla successione di
 Laurenti Giorgina.
   La  ricorrente  deduceva  l'illegittimita'  della  pretesa  fiscale
 assumendo  che  anche per l'Invim, come per l'imposta di successione,
 il tributo avrebbe dovuto essere applicato considerandosi  esente  il
 valore  fino  a  L.  250.000.000 e assoggettandosi ad imposta solo la
 quota eccedente tale limite.
   La stessa ricorrente in via subordinata chiedeva che, qualora fosse
 stata condivisa l'interpretazione dell'art. 25,  primo  comma,  lett.
 e)   del   d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  643  nel  senso  sostenuto
 dall'ufficio del non riconoscimento di tale limite di  esenzione  per
 immobili  aventi  valore  superiore a L. 250.000.000, fosse sollevata
 questione  di  illegittimita'  costituzionale  di  tale   norma   per
 contrasto con l'art. 3 e l'art.  53 della Costituzione.
   All'esito  la  commissione di primo grado con decisione 22 novembre
 1996-4  marzo  1997,  rilevata  l'infondatezza  della  richiesta   di
 remissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  respingeva  il
 ricorso.
   Tale decisione veniva impugnata con appello depositato il 30  marzo
 1997  da  Laurenti  Renata sulla base di motivi, con i quali venivano
 ribadite le doglianze  gia'  sollevate  in  primo  grado,  contestati
 dall'ufficio  del  registro di Roma con controdeduzioni depositate il
 22 maggio 1997.
   La vertenza e' venuta in decisione il 18 novembre 1997.
                             O s s e r v a
   I profili di  illegittimita'  costituzionale,  sollevati  in  primo
 grado  e non ravvisati dai primi giudici, non appaiono manifestamente
 infondati, atteso  che  riconoscendosi  non  operante  la  soglia  di
 esenzione  di  L.  250.000.000 per la fattispecie in esame si viene a
 creare una situazione di disparita' di trattamento, come del resto la
 stessa commissione di primo grado ha evidenziato parlando di  effetto
 perverso evitabile soltanto con una clausola di salvaguardia in senso
 correttivo  e realizzabile attraverso la preclusione di quel prelievo
 che cagioni la riduzione  del  valore  trasferito  sotto  l'anzidetto
 limite.
   Orbene la disciplina normativa, risultante dal richiamato art.  25,
 primo  comma, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica n.
 643 del 1972, si pone in contrasto con l'art. 3  della  Costituzione,
 in  quanto  non  risponde  a  criteri  di ragionevolezza, cui si deve
 ispirare il legislatore, e con l'art. 53 della  stessa  Costituzione,
 poiche' attraverso l'effetto distorsivo, in precedenza illustrato, si
 viene   a   incidere   in   maniera  sproporzionata  sulla  capacita'
 contributiva del soggetto colpito dall'imposta.
   Sotto  quest'ultimo profilo si ricorda come la Corte costituzionale
 (in particolare sentenza  n.  201/1975  e  sentenza  n.  62/1977)  ha
 precisato  che  il  principio  della capacita' contributiva sul piano
 garantistico-costituzionale  deve  essere  inteso  come   espressione
 dell'esigenza    che    ogni    prelievo   tributario   abbia   causa
 giustificatrice  in  indici  concretamente  rilevatori  di  capacita'
 contributiva.
   Nel  caso  di  specie  proprio in ragione del disconoscimento della
 soglia minima di esenzione viene  a  spezzarsi  il  collegamento  tra
 capacita'    contributiva,    intesa    come   idoneita'   soggettiva
 all'obbligazione d'imposta, e prelievo.
   Le questioni  sollevate  sono  rilevanti,  in  quanto  un'eventuale
 declaratoria  di illegittimita' inciderebbe sulla fattispecie oggetto
 del giudizio.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n. 643 in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
   Sospende il presente giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale, la
 notificazione, a cura della segreteria, della presente ordinanza alle
 parti  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nonche'   la
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, addi' 18 novembre 1997.
                          Il presidente: Tomei
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