N. 215 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1997- 17 marzo 1998

                                N. 215
  Ordinanza  emessa  il  4   giugno   1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  17  marzo  1998)  dal  pretore  di  Roma  sezione
 distaccata di Tivoli nel procedimento penale a  carico  di  Napoleoni
 Italia ed altro
 Reato  in  genere  -  Sanzioni  sostitutive  delle  pene  detentive -
    Inapplicabilita' ai reati in materia di edilizia e  urbanistica  -
    Irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto
    per i reati in materia di ambiente.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.14 del 8-4-1998 )
                              IL PRETORE
   Con decreto di citazione emesso il 29 aprile 1996, venivano inviati
 al  giudizio di questo pretore Napoleoni Italia e Mecenate Renato per
 i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 20 legge n. 47/1985, all'udienza
 del 4 giugno 1997, il pretore sollevava illegittimita' costituzionale
 dell'art. 60 legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3 e  27  della
 Costituzione riservando la motivazione.
   Ritiene il remittente giudice che la previsione contenuta nell'art.
 60   legge   n.   685/1981,   di  esclusione  oggettiva  delle  norme
 incriminatrici in materia di edilizia e di urbanistica dal meccanismo
 della c.d.  conversione della pena confligga radicalmente con  l'art.
 3  della  Costituzione  se  parametrata,  tale  esclusione,  ad altre
 fattispecie per le quali e' invece consentita l'applicazione di  pene
 sostitutive   nonostante   la  loro  indubbia  funzione  di  tutelare
 interessi a piu' ampio contenuto dell'edilizia e  dell'urbanistica  e
 ben   piu'   significativi   lungo  la  scala  dei  valori  di  rango
 costituzionale, quale ad esempio l'ambiente.
   E' invero condivisibile l'opinione  che  ambiente  ed  urbanistica,
 benche'   in   evidente   ed   intuibile  possibilita'  di  contatto,
 individuino in realta' distinte materie, delle  quali  l'ambiente  e'
 quella  connotata  da  maggiore globalita', nel senso delle sue ampie
 interferenze con numerosi altri  interessi  da  essa  condizionati  -
 quale  ad  esempio, con caratteristiche di primarieta', la salute - o
 dai   quali   e'   condizionato   (quale   proprio   quello   sotteso
 all'urbanistica  in  senso  stretto  che,  in  quanto  e'  ordinata a
 garantire il miglior assetto ed utilizzo del territorio, non puo' non
 riflettersi, sia positivamente che negativamente sull'ambiente).
   Cio' non pertanto, ragionando in termini di rigorosa selezione  per
 materia  - soprattutto perche' in ambito penale e soprattutto perche'
 la questione in parola inerisce al tema dell'applicabilita' o meno di
 norme   introducenti   sostanzialmente   un   beneficio   a    favore
 dell'imputato  -  l'esclusione  portata  dal  succitato art. 60 legge
 numero 689/1981, in quanto riferita all'edilizia  e  all'urbanistica,
 non  e'  tale da comprendere anche la materia dell'ambiente in genere
 sicche' restano fuori di tale previsione a contenuto di  divieto,  ad
 esempio,  le  diverse  fattispecie  introdotte  con  il  decreto  del
 Presidente della Repubblica n. 431/1985 in quanto insistenti a difesa
 del  valore  paesistico   ambientale   non   coincidente,   ancorche'
 interferente,   con   la   materia   edilizia   ed   urbanistica  che
 autonomamente contempla le previsioni  sanzionatorie  gia'  risalenti
 alla  L.U.  del  1942,  passate  attraverso  la  legge n. 10/1977 ed,
 attualmente, previste dalla legge n. 47/1985, artt. 18 e 20.
   Eppure, secondo una prospettiva di globalita' (come  sopra  intesa)
 non  appare  fondatamente contestabile che l'ambiente contenga in se'
 una pluralita' di valori e  di  interessi  che  richiederebbero  alla
 stregua  della  gerarchia, per cosi' dire, degli interessi deducibili
 dalla Costituzione, ben piu' intensa tutela rispetto all'urbanistica,
 cosi' da assurgere il relativo trattamento penale per esso  previsto,
 a  parametro  di  congruita'  e  ragionevolezza per quello dettato in
 materia per l'appunto di urbanistica ed edilizia.
   Si pensi, invero, al profilo della "salute"  considerato  dall'art.
 32  della  Costituzione  garantito  come  valore primario, in stretto
 raccordo con la preminente posizione della  "persona"  (art.  2)  che
 trova   adeguato   livello  di  protezione  solo  entro  una  cornice
 ambientale fatta di salubrita' e, comunque, di attenta vigilanza  sui
 fattori idonei a perturbare l'ecosistema di riferimento dell'uomo.
   Conseguentemente,  ognuno  vede  quale sia lo spessore di rilevanza
 dell'ambiente se misurato con quello dell'urbanistica che, se per  un
 verso  concorre,  condizionandolo, alla definizione ed individuazione
 del  bene  ambiente,  dall'altro  sembra  piuttosto  prefigurarsi  in
 termini   di  valore  con  finalita'  organizzatorie  e  a  contenuto
 socio-economico cosi' come sembrano denotare  in  particolare  l'art.
 117  della Costituzione relativamente al fine, e gli artt. 41, 42, 43
 e 44 relativamente al contenuto.
   In conclusione, dunque, dal raffronto fra la disciplina dettata  in
 materia  di  ambiente  e  quella  dettata  in  materia di edilizia ed
 urbanistica, per la parte  attinente  allo  specifico  punto  qui  in
 discussione,  nettamente  emerge l'incongruita' dell'esclusione della
 procedura della conversione della pena per i reati  in  materia,  per
 l'appunto,   di   edilizia   e   di   urbanistica;   incongruita'   e
 irragionevolezza  discendente   proprio   dalla   disuguaglianza   di
 trattamento  che  viene  a  determinarsi  fra  contegni negativamente
 incidenti  su  interessi  obiettivamente  connessi  (urbanistico   ed
 ambiente)  e  con previsioni di sfavore a carico di quei contegni che
 incidono su  quello,  fra  i  suddetti  valori,  meno  pregnante  nel
 confronto cosi' da risultare manifesta l'ingiustizia ed irragionevole
 il trattamento in aperto contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
   In  punto  di  rilevanza della prospettata questione si osserva che
 nel presente processo  il  giudice  remittente  e'  chiamato  a  fare
 applicazione  eventuale  della  norma denunciata qualora a seguito di
 condanna, ricorrendone i presupposti debba applicare l'art. 53  legge
 n. 689/1981.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del suddetto art. 60 legge n. 689/1981 in
 relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione;;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente ordinanza, a  cura  della  cancelleria,  sia
 notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Tivoli, addi' 4 giugno 1997
                           Il pretore: Croce
 98C0332