N. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1997
N. 217 Ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo nel procedimento civile vertente tra comune di Anversa degli Abruzzi e amministrazione separata dei beni civici della frazione di Castrovalva ed altra. Parchi e riserve naturali - Regione Abruzzo - Istituzione di parchi e di riserve naturali regionali e loro gestione, anche mediante la stipula di convezioni; costituzione dell'Ente parco regionale; istituzione e composizione della comunita' del parco - Attribuzione, al riguardo, di poteri decisionali e di gestione alle amministrazioni separate dei beni civici frazionabili - Lamentata esclusione, stante invece la devoluzione delle competenze di cui trattasi agli enti locali - Irragionevolezza - Lesione dei diritti inviolabili - Incidenza sul diritto e la tutela del lavoro - Violazione dei diritti delle autonomie locali e della tutela prevista per le zone montane - Contrasto con i principi posti da normative statali, di cui agli artt. 1, lett. a), 3 e 9, legge n. 97 del 1994, e 22, lett. c) ed e), legge n. 394 del 1991. (Legge regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16, art. 3; 21 giugno 1996, n. 38, artt. 4, 11, punto 18 e 21). (Cost., artt. 2, 3, 4, 5, 35, 44, 46 e 117; legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 1, lett. a), artt. 3 e 9; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, lett. c) ed e)).(GU n.14 del 8-4-1998 )
IL COMMISSARIO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa demaniale iscritta al n. 60 del registro generale contenzioso civile dell'anno 1997 vertente tra comune di Anversa degli Abruzzi in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dell'avv. Fabrizio Rulli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, via Verdi, come da mandato a margine della memoria di costituzione, a tanto autorizzato con deliberazione della giunta municipale n. 185 del 2 dicembre 1997 e amministrazione separata dei beni civici della frazione di Castrovalva in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Ludovici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in L'Aquila, vico Picenze, 25 come da mandato a margine della comparsa di costituzione, a tanto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione. Nonche' la regione Abruzzo in persona del presidente pro-tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro Pasquali e Stefania Valeri dell'ufficio legale della regione Abruzzo, via A. Moro, L'Aquila, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, in esecuzione delle deliberazioni della giunta regionale n. 5381 del 4 ottobre 1993 e n. 1406 del 4 giugno 1997. Svolgimento del processo Con deliberazione 13 agosto 1993, n. 40 il consiglio comunale di Anversa degli Abruzzi decise di istituire, nel territorio di quell'ente, la riserva naturale guidata "Gole del Sagittario" e di affidarne la gestione tecnico-scentifica e turistica all'associazione W.W.F. Italia che avrebbe disciplinato l'uso delle risorse ambientali. L'atto fu trasmesso per il parere all'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Castrovalva, proprietaria a titolo collettivo del 70% dei terreni di natura demaniale civica da includere nel perimetro della riserva, che con deliberazione n. 7 del 18 settembre 1993 subordino' la ratifica della citata proposta alle tassative condizioni elencate nell'atto medesimo, tra le quali quella n. 3 del seguente tenore "di dare esecuzione alla presente deliberazione e di istituire la riserva sul demanio civico di Castrovalva solo con convenzione da stipularsi tra il comitato di amministrazione separata dei beni civici frazionali di Castrovalva, il comune di Anversa degli Abruzzi ed il W.W.F. ente gestore; il presidente del comitato potra' firmare la convenzione solo se approvata con deliberazione del comitato stesso". Senonche' non essendo state rispettate le suddette clausole, con nota in data 14 luglio 1995 il comitato sospese l'esecutivita' della suddetta deliberazione e di quella n. 8/1993 informandone il comune, in quanto intendeva agire conformemente alle norme sull'uso civico e con la successiva missiva dell'11 agosto 1995 diffido' il sindaco dall'intraprendere attivita' di qualsiasi genere sui terreni demaniali civici frazionali che non fosse stata preventivamente concordata ed autorizzata da quell'amministrazione e dai competenti organi di controllo. Tanto premesso e poiche' nelle more, l'iter procedimentale per l'istituzione della riserva si era pressoche' ultimato tanto che la giunta regionale, nonostante quanto sopra esposto, con atto in data 18 novembre 1996 n. 4087 aveva proposto al consiglio regionale l'approvazione dell'apposito disegno di legge, il presidente del comitato medesimo, con ricorso in data 18 dicembre 1996, n. 265/96, chiese al giudicante di stabilire se fosse legittimo o meno il suindicato disegno di legge. Questo commissario, ritenuto che si trattava di risolvere questione concernente l'estensione, la natura e l'esistenza dei diritti di usi civici, come tale rientrante ai sensi dell'art. 29, legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella propria giurisdizione, ordino' citarsi a comparire dinanzi a se' le parti indicate in epigrafe, al fine di sentir provvedere sul ricorso de quo. All'udienza prefissata il procuratore della ricorrente amministrazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni "Voglia il commissario ritenere non infondata la sollevata eccezione di contrasto costituzionale e, per questo, rimetterla alla Corte costituzionale; voglia, comunque, dichiarare l'impossibilita' del comune di Anversa degli Abruzzi a gestire la riserva naturale Gole del Sagittario nella parte di proprieta' frazionale (oltre 35 Ha di demanio civico). Regolarizzata nel termine all'uopo concesso la propria posizione, il comune anzidetto e la regione Abruzzo hanno chiesto che il decidente dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione e, in via del tutto subordinata, rigettasse ogni contraria deduzione ed eccezione siccome infondate; infine la regione Abruzzo, nelle note autorizzate, ha insistito perche' fosse dichiarato non rilevante e fondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale". Motivi della decisione Preliminarmente va affermata la giurisdiziione di questo commissario a decidere l'insorta controversia ai sensi dell'art. 29, legge 16 giugno 1927, n. 1766, poiche' nella specie si tratta di contestazione inerente all'esercizio sui propri demani di natura civica dei diritti di usi civici di pascolo, legnatico, seminatico e simili di cui all'art. 4, legge anzidetta - la cui sussistenza e' stata riconosciuta ai naturali di Castrovalva dall'istruttore demaniale geom. Vittorio de Marchis con la relazione storico-giuridica dei beni collettivi di tale frazione, da lui redatta il 10 aprile 1986, regolarmente approvata dall'allora Ministero dell'agricoltura e foreste e con il progetto di verifica e sistemazione dei demani di Anversa degli Abruzzi e sua frazione di Castrovalva, dallo stesso de Marchis redatto il 21 giugno 1937, approvato dall'anzidetto Ministero il 21 luglio successivo e regolarmente pubblicato nei modi di legge. Risulta dai citati atti che l'attuale comune di Anversa degli Abruzzi e costituito dalle Antiche Universita' di Anversa e Castrovalva, la quale ultima fu universita' autonoma e terra regia, non soggetta ad alcun feudatario, riunitasi con Anversa nell'anno 1816. Tali diritti dal ricorrente si assumono praticamente vanificati, giacche' in forza dell'art. 3, legge regionale n. 16 del 22 febbraio 1997, la gestione della riserva - nel cui perimetro i terreni stessi sono stati inclusi - e' stata demandata al comune di Anversa degli Abruzzi il quale puo' avvalersi di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, societa' cooperative o istituti particolarmente qualificati: del Corpo forestale dello Stato, dell'Universita' e dell'istituto zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale", esclusa l'amministrazione separata ricorrente. Va, pertanto, rigettata l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione dell'adito commissario sollevata dalla regione Abruzzo e dal comune di Anversa degli Abruzzi, siccome destituita di fondamento. Va, poi, precisato che, con il ricorso proposto, l'amministrazione separata non si duole dell'avvenuta istituzione della riserva naturale guidata "Gole del Sagittario" ne' delle gravi limitazioni - previste dall'art. 9, legge n. 16/1997 - che essa comporta all'esercizio dei diritti di usi civici da parte dei naturali della frazione, bensi' del fatto che, pur essendo proprietaria a titolo collettivo della maggior parte del territorio di natura demaniale civica incluso nel suo perimetro (70%), sia staa esclusa da ogni potere gestionale e, quindi, decisionale, attribuito, giusta l'espresso disposto dell'art. 3, legge anzidetta, esclusivamente al comune di Anversa degli Abruzzi che, invece, e' proprietario soltanto di appena il 30% del residuo territorio demaniale civico e cio' nonostante che essa amministrazione - come si e' esposto in narrativa - avesse esplicitamente subordinato il suo consenso all'istituzione della riserva alla inderogabile condizione della stipulazione di una convenzione tra essa amministrazione, il comune anzidetto ed il W.W.F., che sarebbe stata firmata dal presidente della prima, solo se fosse stata debitamente approvata con deliberazione del comitato di amministrazione. Puo' quindi esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla ricorrente amministrazione separata, di sospetta incostituzionalita' dell'art. 3, legge n. 16/1997 e degli artt. 4 e 11, punto 18-21, legge regionale n. 38/1996, per asserita violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 35, 44, 46 e 117 della Costituzione, stante il contrasto tra l'anzidetto art. 3, legge regionale n. 16/1997 e gli artt. 4 e 11, punto 18-21, legge regionale n. 38/1996 con quanto disposto, quale questione di preminente interesse nazionale e quale principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione; dagli artt. 1, lett. a), 3 e 9, legge n. 97/1994, nonche' dagli artt. 22, lett. c) ed e), legge n. 394/1991. La questione e' rilevante perche' se l'eccezione fosse disattesa, l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Castrovalva perderebbe irrimediabilmente e per sempre, senza alcun compenso, ogni potere di gestione dei propri demani civici - inclusi nel perimetro - e quindi non potrebbe piu' tutelare i suoi naturali che resterebbero sottoposti unicamente ai voleri del comune capoluogo. Per l'effetto rimarrebbe espropriata del potere di disposizione degli anzidetti fondi demaniali civici, essendo stato conferito il medesimo al comune oppure agli enti elencati dall'art. 3, legge regionale n. 16/1997. La questione non e' manifestamente infondata per le ragioni di seguito esposte. Giova premettere che con la legge nazionale per le zone montane n. 97 del 31 gennaio 1994 emanata quale principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione il legislatore ha considerato la permanenza degli uomini - specie in montagna - quale esclusivo baluardo contro il depauperamento, anche ambientale, delle zone interne, cosi' privilegiando quell'intimo collegamento tra l'uomo e la terra che di questa costituisce la piu' valida difesa - e la necessita' di valorizzare i beni collettivi sotto l'aspetto sia produttivo che ambientale. In particolare ha posto, quale questione di preminente interesse nazionale, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, da attuare mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali, che tengano conto delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti (art. 1, lett. a)), al fine di garantire la partecipazioine alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio, nonche' di stabilire le modalita' ed i limiti del coordinamento tra le dette organizzazioni, i comuni e le comunita' montane, assegnando alle associazioni collettive compiti di gestione, conservazione e manutenzione del territorio ai fini agricoli e ambientali. Pertanto la legislazione nazionale consapevole dello stesso rapporto esistente tra le popolazioni montanare e l'ambiente nel quale vivono, prevede come indispensabile la partecipazione degli enti interessati alla gestione delle aree protette, e la possibilita' di affidare la stessa alle "comunioni familiari associate" - termine usato nel nord Italia per designare realta' del tutto simili a quelle denominate di uso civico nel Regno di Napoli - "qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunita' stesse (art. 22, lett. c) ed e), legge n. 394/1991)". La regione Abruzzo, invece, pur nel vigore dei richiamati principi sanciti dalla legge nazionale come fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del fatto che il rapporto tra montagna ed i suoi abitanti deve essere considerato questione di preminente interesse nazionale, anche mediante il riconoscimento dei valori e del rispetto dovuto alle forme di utilizzazione collettiva delle montagne e della necessita' di realizzare una integrazione tra uomo e natura attraverso la salvaguardia dei valori antropici (art. 8, legge regionale n. 38/1996), non ha affatto concretizzato tali enunciazioni nelle varie norme di gestione e di attuazione dei parchi e delle riserve regionali, giacche' la legge quadro regionale sulle aree protette n. 38/1996 non prevede, in particolare, ignorandole del tutto, le amministrazioni separate frazionali di cui alla legge n. 278/1957, molto numerose nel territorio montano abruzzese. Invero esse non sono state ricomprese fra gli enti legittimati a richiedere l'istituzione di parchi o riserve regionali (art. 4); che costituiscono la comunita' del parco (art. 11), che gestiscono le riserve naturali e regionali; o che possono convenzionarsi con esse (art. 21). Ora tutto cio' viola apertamente, anzitutto il canone della ragionevolezza, poiche' cosi' facendo, il legislatore regionale ha completamente e volutamente ignorato i principi su esposti sanciti dal legislatore nazionale quali fondamentali ed indiscutibili ai sensi dell'art. 17 della Costituzione, avendo sostituito il ruolo essenziale demandato alle commanze montane ed alle amministrazioni separate di uso civico, la cui presenza materiale sul posto e' la migliore garanzia della protezione dell'ambiente e della tutela dei demani civici, che in base alla nota sentenza dell'on.le Corte costituzionale n. 46/1995, hanno ormai assunto valore ambientale e paesaggistico in ragione del vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 sancito dall'art. 82, quinto comma, lett. h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 aggiunto dalla legge n. 431/1985, che e' garantito dal potere di iniziativa processuale dei commissari agli usi civici. (Vedesi sent. Corte cost. n. 345/1997). L'audizione delle popolazioni interessate da parte della regione Abruzzo, sarebbe stato tanto piu' necessaria, considerato il palese, evidente conflitto di interessi tra il comune e l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Castrovalva, donde la violazione del disposto dell'art. 75 regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 e dell'art. 78 c.p.c., ed il fatto che, com'e' noto, i beni demaniali civici sono assolutamente indisponibili prima dell'individuazione e conseguente loro assegnazione ad una delle due categorie previste dall'art. 11, legge citata n. 1766/1927. La Corte costituzionale e' gia' intervenuta sulla questione della necessita' del coinvolgimento delle popolazioni locali nel caso di provvedimenti relativi ai diritti di usi civici, sia con la sentenza 10 maggio 1996, n. 156 dichiarativa della incostituzionalita' dell'art. 12, comma 2, legge 31 gennaio 1994, n. 97 nella parte in cui prevede, nel caso di espropriazione per pubblico interesse di terreni montani promossa da una autorita' statale, la cessazione degli usi civici gravanti su di essi, senza che sia sentito il parere della regione interessata, che con la recente sentenza n. 345/1997 con la quale, nel richiamare la legge anzidetta che ha dettato alcuni principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane le quali, conformemente all'art. 44 della stessa Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse regionale (art. 1, commi 1 e 2), ha sottolineato la stretta connessione fra l'interesse generale della collettivita' alla conservazione degli usi civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio in ragione del vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939 ed il principio democratico della partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione. La legge regionale in esame ha violato siffatti principi, giacche' ha consentito la creazione della riserva de qua, inaudita altera parte e, quindi, in ispreto del principio del contraddittorio universalmente riconosciuto a salvaguardia del diritto di difesa di ogni cittadino ed ente, costituzionalmente garantito, ed anzi contro la volonta' inequivocabilmente espressa dalla popolazione frazionale interessata, attraverso il comitato di amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale di Castrovalva. Siffatte argomentazioni valgono tanto piu' nel caso in esame, non prevedendo la legislazione regionale la consultazione delle popolazioni interessate, titolari dei diritti di usi civici e proprietarie a titolo collettivo dei beni dai medesimi gravati, ne fame perirent, ne inermem vitam ducerent.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dalla legge 18 marzo 1958, n. 265, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale come prospettata in motivazione in ordine agli artt. 3, legge regionale n. 16/1997, e 4 e 11, punto 18-21, legge regionale n. 38/1996 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 35, 44, 46 e 117 della Costituzione. Sospende ogni pronuncia sulla presente controversia; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica a cura della segreteria di questa ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai presidenti della giunta regionale e del consiglio regionale d'Abruzzo domiciliati presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 e la comunicazione della medesima ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in Roma. Cosi' deciso in L'Aquila nella sede del commissariato il 15 dicembre 1997. Il commissario regionale: De Aloysio 98C0334