N. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1997

                                N. 217
  Ordinanza  emessa  il 15 dicembre 1997 dal commissario regionale per
 il riordinamento degli usi civici in Abruzzo nel procedimento  civile
 vertente  tra  comune  di  Anversa  degli  Abruzzi  e amministrazione
 separata dei beni civici della frazione di Castrovalva ed altra.
 Parchi e riserve naturali - Regione Abruzzo - Istituzione di parchi e
    di riserve naturali regionali e loro gestione, anche  mediante  la
    stipula  di  convezioni;  costituzione  dell'Ente parco regionale;
    istituzione  e  composizione   della   comunita'   del   parco   -
    Attribuzione,  al  riguardo,  di  poteri decisionali e di gestione
    alle amministrazioni  separate  dei  beni  civici  frazionabili  -
    Lamentata   esclusione,   stante   invece   la  devoluzione  delle
    competenze di cui trattasi agli enti locali -  Irragionevolezza  -
    Lesione  dei  diritti  inviolabili  -  Incidenza  sul diritto e la
    tutela del lavoro - Violazione dei diritti delle autonomie  locali
    e  della  tutela  prevista  per  le zone montane - Contrasto con i
    principi posti da normative statali, di cui agli  artt.  1,  lett.
    a),  3  e  9, legge n. 97 del 1994, e 22, lett. c) ed e), legge n.
    394 del 1991.
 (Legge regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16,  art.  3;  21  giugno
    1996, n. 38, artt. 4, 11, punto 18 e 21).
 (Cost., artt. 2, 3, 4, 5, 35, 44, 46 e 117; legge 31 gennaio 1994, n.
    97,  art. 1, lett. a), artt. 3 e 9; legge 6 dicembre 1991, n. 394,
    art. 22, lett. c) ed e)).
(GU n.14 del 8-4-1998 )
                       IL COMMISSARIO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa demaniale iscritta
 al n. 60 del registro  generale  contenzioso  civile  dell'anno  1997
 vertente  tra  comune di Anversa degli Abruzzi in persona del sindaco
 in  carica  rappresentato  e  difeso  dell'avv.  Fabrizio  Rulli   ed
 elettivamente   domiciliato   presso   lo  studio  dell'avv.  Roberto
 Colagrande in L'Aquila, via Verdi, come da mandato  a  margine  della
 memoria  di costituzione, a tanto autorizzato con deliberazione della
 giunta municipale n.   185 del  2  dicembre  1997  e  amministrazione
 separata dei beni civici della frazione di Castrovalva in persona del
 presidente  in  carica,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Rodolfo
 Ludovici  ed  elettivamente  domiciliato  presso  il  suo  studio  in
 L'Aquila,  vico  Picenze, 25 come da mandato a margine della comparsa
 di costituzione, a tanto autorizzato con deliberazione del  consiglio
 di amministrazione.
   Nonche'  la  regione  Abruzzo in persona del presidente pro-tempore
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro Pasquali e Stefania Valeri
 dell'ufficio legale della regione Abruzzo,  via  A.  Moro,  L'Aquila,
 come da procura in calce alla comparsa di costituzione, in esecuzione
 delle deliberazioni della giunta regionale n. 5381 del 4 ottobre 1993
 e n. 1406 del 4 giugno 1997.
                        Svolgimento del processo
   Con  deliberazione  13  agosto 1993, n. 40 il consiglio comunale di
 Anversa  degli  Abruzzi  decise  di  istituire,  nel  territorio   di
 quell'ente,  la  riserva  naturale guidata "Gole del Sagittario" e di
 affidarne la gestione tecnico-scentifica e turistica all'associazione
 W.W.F.      Italia  che  avrebbe  disciplinato  l'uso  delle  risorse
 ambientali.
   L'atto fu trasmesso per il parere all'amministrazione separata  dei
 beni  di  uso  civico  della  frazione di Castrovalva, proprietaria a
 titolo collettivo del 70% dei terreni di natura demaniale  civica  da
 includere  nel  perimetro  della riserva, che con deliberazione n.  7
 del 18 settembre 1993 subordino' la ratifica  della  citata  proposta
 alle  tassative  condizioni elencate nell'atto medesimo, tra le quali
 quella n. 3 del seguente tenore "di  dare  esecuzione  alla  presente
 deliberazione  e  di  istituire  la  riserva  sul  demanio  civico di
 Castrovalva solo con convenzione da stipularsi  tra  il  comitato  di
 amministrazione  separata  dei beni civici frazionali di Castrovalva,
 il comune di Anversa degli Abruzzi ed  il  W.W.F.  ente  gestore;  il
 presidente  del  comitato  potra'  firmare  la  convenzione  solo  se
 approvata con deliberazione del comitato stesso".
   Senonche' non essendo state rispettate le  suddette  clausole,  con
 nota  in data 14 luglio 1995 il comitato sospese l'esecutivita' della
 suddetta deliberazione e di quella n. 8/1993 informandone il  comune,
 in  quanto intendeva agire conformemente alle norme sull'uso civico e
 con la successiva missiva dell'11 agosto  1995  diffido'  il  sindaco
 dall'intraprendere   attivita'   di   qualsiasi  genere  sui  terreni
 demaniali civici  frazionali  che  non  fosse  stata  preventivamente
 concordata  ed  autorizzata da quell'amministrazione e dai competenti
 organi di controllo.
   Tanto premesso e poiche'  nelle  more,  l'iter  procedimentale  per
 l'istituzione  della  riserva si era pressoche' ultimato tanto che la
 giunta regionale, nonostante quanto sopra esposto, con atto  in  data
 18  novembre  1996  n.  4087  aveva  proposto  al consiglio regionale
 l'approvazione dell'apposito disegno  di  legge,  il  presidente  del
 comitato  medesimo,  con ricorso in data 18 dicembre 1996, n. 265/96,
 chiese al giudicante di  stabilire  se  fosse  legittimo  o  meno  il
 suindicato disegno di legge.
   Questo commissario, ritenuto che si trattava di risolvere questione
 concernente  l'estensione, la natura e l'esistenza dei diritti di usi
 civici, come tale rientrante ai sensi dell'art. 29, legge  16  giugno
 1927,  n.  1766,  nella  propria  giurisdizione,  ordino'  citarsi  a
 comparire dinanzi a se' le parti indicate in  epigrafe,  al  fine  di
 sentir provvedere sul ricorso de quo.
   All'udienza    prefissata    il    procuratore   della   ricorrente
 amministrazione, ha rassegnato le  seguenti  conclusioni  "Voglia  il
 commissario   ritenere   non  infondata  la  sollevata  eccezione  di
 contrasto  costituzionale  e,  per  questo,  rimetterla  alla   Corte
 costituzionale;  voglia,  comunque,  dichiarare  l'impossibilita' del
 comune di Anversa degli Abruzzi a gestire la  riserva  naturale  Gole
 del  Sagittario  nella parte di proprieta' frazionale (oltre 35 Ha di
 demanio civico).  Regolarizzata  nel  termine  all'uopo  concesso  la
 propria  posizione,  il  comune  anzidetto e la regione Abruzzo hanno
 chiesto  che  il  decidente  dichiarasse  il   proprio   difetto   di
 giurisdizione  e,  in  via  del  tutto  subordinata,  rigettasse ogni
 contraria deduzione ed eccezione siccome infondate; infine la regione
 Abruzzo,  nelle  note  autorizzate,  ha   insistito   perche'   fosse
 dichiarato   non  rilevante  e  fondata  la  sollevata  questione  di
 legittimita' costituzionale".
                         Motivi della decisione
   Preliminarmente   va   affermata   la   giurisdiziione   di  questo
 commissario a decidere l'insorta controversia ai sensi dell'art.  29,
 legge  16  giugno  1927,  n.  1766, poiche' nella specie si tratta di
 contestazione inerente all'esercizio  sui  propri  demani  di  natura
 civica  dei diritti di usi civici di pascolo, legnatico, seminatico e
 simili di cui all'art.  4, legge anzidetta - la  cui  sussistenza  e'
 stata   riconosciuta   ai  naturali  di  Castrovalva  dall'istruttore
 demaniale   geom.   Vittorio   de   Marchis    con    la    relazione
 storico-giuridica  dei  beni  collettivi  di  tale  frazione,  da lui
 redatta  il  10  aprile  1986,  regolarmente  approvata   dall'allora
 Ministero  dell'agricoltura e foreste e con il progetto di verifica e
 sistemazione dei demani di Anversa degli Abruzzi e  sua  frazione  di
 Castrovalva,  dallo  stesso  de  Marchis  redatto  il 21 giugno 1937,
 approvato  dall'anzidetto  Ministero  il  21  luglio   successivo   e
 regolarmente  pubblicato  nei  modi di legge. Risulta dai citati atti
 che l'attuale comune di Anversa  degli  Abruzzi  e  costituito  dalle
 Antiche  Universita'  di  Anversa  e  Castrovalva, la quale ultima fu
 universita' autonoma e terra regia, non soggetta ad alcun feudatario,
 riunitasi con Anversa nell'anno 1816.
   Tali diritti dal ricorrente si  assumono  praticamente  vanificati,
 giacche'  in forza dell'art. 3, legge regionale n. 16 del 22 febbraio
 1997, la gestione della riserva - nel cui perimetro i terreni  stessi
 sono  stati  inclusi  - e' stata demandata al comune di Anversa degli
 Abruzzi  il  quale  puo'  avvalersi  di  associazioni  di  protezione
 ambientale,   di   consulenti,   societa'   cooperative   o  istituti
 particolarmente  qualificati:    del  Corpo  forestale  dello  Stato,
 dell'Universita'  e  dell'istituto  zooprofilattico  per  l'Abruzzo e
 Molise "G. Caporale", esclusa l'amministrazione separata ricorrente.
   Va,  pertanto,  rigettata  l'eccezione  di  difetto   assoluto   di
 giurisdizione  dell'adito commissario sollevata dalla regione Abruzzo
 e  dal  comune  di  Anversa  degli  Abruzzi,  siccome  destituita  di
 fondamento.
   Va,  poi, precisato che, con il ricorso proposto, l'amministrazione
 separata  non  si  duole  dell'avvenuta  istituzione  della   riserva
 naturale  guidata "Gole del Sagittario" ne' delle gravi limitazioni -
 previste  dall'art.  9,  legge  n.  16/1997  -  che   essa   comporta
 all'esercizio  dei  diritti di usi civici da parte dei naturali della
 frazione, bensi' del fatto che, pur  essendo  proprietaria  a  titolo
 collettivo  della  maggior  parte  del territorio di natura demaniale
 civica incluso nel suo perimetro (70%),  sia  staa  esclusa  da  ogni
 potere   gestionale   e,   quindi,  decisionale,  attribuito,  giusta
 l'espresso disposto dell'art.  3, legge anzidetta, esclusivamente  al
 comune di Anversa degli Abruzzi che, invece, e' proprietario soltanto
 di  appena  il  30%  del  residuo  territorio demaniale civico e cio'
 nonostante che essa amministrazione - come si e' esposto in narrativa
 - avesse esplicitamente subordinato il suo  consenso  all'istituzione
 della  riserva alla inderogabile condizione della stipulazione di una
 convenzione tra essa  amministrazione,  il  comune  anzidetto  ed  il
 W.W.F., che sarebbe stata firmata dal presidente della prima, solo se
 fosse  stata  debitamente approvata con deliberazione del comitato di
 amministrazione.
   Puo'  quindi  esaminarsi  l'eccezione,  sollevata  dalla ricorrente
 amministrazione separata, di sospetta  incostituzionalita'  dell'art.
 3,  legge  n.  16/1997  e  degli  artt.  4  e  11, punto 18-21, legge
 regionale n. 38/1996, per asserita violazione degli artt. 2, 3, 4, 5,
 35, 44,  46  e  117  della  Costituzione,  stante  il  contrasto  tra
 l'anzidetto  art.  3,  legge regionale n. 16/1997 e gli artt. 4 e 11,
 punto 18-21, legge regionale n. 38/1996 con  quanto  disposto,  quale
 questione   di  preminente  interesse  nazionale  e  quale  principio
 fondamentale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;  dagli  artt.
 1,  lett.  a), 3 e 9, legge n. 97/1994, nonche' dagli artt. 22, lett.
 c) ed e), legge n. 394/1991.
   La questione e' rilevante perche' se l'eccezione  fosse  disattesa,
 l'amministrazione  separata dei beni civici frazionali di Castrovalva
 perderebbe irrimediabilmente e per sempre, senza alcun compenso, ogni
 potere di gestione dei propri demani civici - inclusi nel perimetro -
 e quindi non potrebbe piu' tutelare i suoi naturali che  resterebbero
 sottoposti unicamente ai voleri del comune capoluogo.
   Per  l'effetto  rimarrebbe  espropriata  del potere di disposizione
 degli anzidetti fondi demaniali civici, essendo  stato  conferito  il
 medesimo  al  comune  oppure  agli  enti  elencati dall'art. 3, legge
 regionale n. 16/1997.
   La questione non e' manifestamente  infondata  per  le  ragioni  di
 seguito esposte.
   Giova  premettere che con la legge nazionale per le zone montane n.
 97 del 31 gennaio 1994 emanata quale principio fondamentale ai  sensi
 dell'art.  117  della  Costituzione  il legislatore ha considerato la
 permanenza degli uomini  -  specie  in  montagna  -  quale  esclusivo
 baluardo  contro  il  depauperamento,  anche  ambientale,  delle zone
 interne, cosi' privilegiando quell'intimo collegamento tra  l'uomo  e
 la  terra  che  di  questa  costituisce  la piu' valida difesa - e la
 necessita' di valorizzare  i  beni  collettivi  sotto  l'aspetto  sia
 produttivo che ambientale.
   In  particolare  ha  posto, quale questione di preminente interesse
 nazionale, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, da
 attuare mediante formule di tutela  e  di  promozione  delle  risorse
 ambientali,  che  tengano conto delle insopprimibili esigenze di vita
 civile delle popolazioni residenti (art. 1, lett.  a)),  al  fine  di
 garantire  la partecipazioine alla gestione comune dei rappresentanti
 liberamente scelti dalle famiglie  originarie  stabilmente  stanziate
 sul  territorio,  nonche'  di  stabilire le modalita' ed i limiti del
 coordinamento tra le dette organizzazioni, i comuni  e  le  comunita'
 montane, assegnando alle associazioni collettive compiti di gestione,
 conservazione  e  manutenzione  del  territorio  ai  fini  agricoli e
 ambientali.
   Pertanto  la  legislazione  nazionale  consapevole   dello   stesso
 rapporto  esistente  tra  le  popolazioni  montanare e l'ambiente nel
 quale vivono, prevede come  indispensabile  la  partecipazione  degli
 enti interessati alla gestione delle aree protette, e la possibilita'
 di  affidare la stessa alle "comunioni familiari associate" - termine
 usato nel nord Italia per designare realta' del tutto simili a quelle
 denominate di uso civico  nel  Regno  di  Napoli  -  "qualora  l'area
 naturale  protetta  sia  in  tutto  o  in  parte  compresa fra i beni
 agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio  delle  comunita'  stesse
 (art. 22, lett. c) ed e), legge n. 394/1991)".
   La  regione Abruzzo, invece, pur nel vigore dei richiamati principi
 sanciti dalla legge nazionale come fondamentali  ai  sensi  dell'art.
 117  della Costituzione e del fatto che il rapporto tra montagna ed i
 suoi  abitanti  deve  essere  considerato  questione  di   preminente
 interesse  nazionale,  anche  mediante il riconoscimento dei valori e
 del rispetto dovuto alle  forme  di  utilizzazione  collettiva  delle
 montagne e della necessita' di realizzare una integrazione tra uomo e
 natura attraverso la salvaguardia dei valori antropici (art. 8, legge
 regionale   n.      38/1996),   non  ha  affatto  concretizzato  tali
 enunciazioni nelle varie norme di gestione e di attuazione dei parchi
 e delle riserve regionali, giacche' la legge quadro  regionale  sulle
 aree protette n. 38/1996 non prevede, in particolare, ignorandole del
 tutto,  le  amministrazioni  separate frazionali di cui alla legge n.
 278/1957, molto numerose nel territorio montano abruzzese.
   Invero esse non sono state ricomprese fra gli  enti  legittimati  a
 richiedere  l'istituzione di parchi o riserve regionali (art. 4); che
 costituiscono la comunita' del parco (art.  11),  che  gestiscono  le
 riserve  naturali  e regionali; o che possono convenzionarsi con esse
 (art. 21).
   Ora  tutto  cio'  viola  apertamente,  anzitutto  il  canone  della
 ragionevolezza,  poiche'  cosi'  facendo, il legislatore regionale ha
 completamente e volutamente ignorato i principi  su  esposti  sanciti
 dal  legislatore  nazionale  quali  fondamentali  ed indiscutibili ai
 sensi dell'art.  17 della Costituzione, avendo  sostituito  il  ruolo
 essenziale  demandato  alle  commanze montane ed alle amministrazioni
 separate di uso civico, la cui presenza materiale  sul  posto  e'  la
 migliore  garanzia  della protezione dell'ambiente e della tutela dei
 demani civici, che  in  base  alla  nota  sentenza  dell'on.le  Corte
 costituzionale  n.  46/1995,  hanno ormai assunto valore ambientale e
 paesaggistico in ragione del vincolo di cui alla legge  n.  1497/1939
 sancito  dall'art.  82,  quinto  comma,  lett.  h)  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica  n.  616/1977  aggiunto  dalla  legge  n.
 431/1985,  che  e' garantito dal potere di iniziativa processuale dei
 commissari agli usi civici.
   (Vedesi sent. Corte cost. n. 345/1997).
   L'audizione delle popolazioni interessate da  parte  della  regione
 Abruzzo,  sarebbe stato tanto piu' necessaria, considerato il palese,
 evidente conflitto di interessi tra  il  comune  e  l'amministrazione
 separata   dei  beni  civici  frazionali  di  Castrovalva,  donde  la
 violazione del disposto dell'art.  75  regolamento  per  l'esecuzione
 della  legge  16  giugno 1927, n. 1766 approvato con r.d. 26 febbraio
 1928, n. 332 e dell'art. 78 c.p.c., ed il fatto che, com'e'  noto,  i
 beni   demaniali   civici   sono  assolutamente  indisponibili  prima
 dell'individuazione e conseguente loro assegnazione ad una delle  due
 categorie previste dall'art. 11, legge citata n. 1766/1927.
   La  Corte  costituzionale e' gia' intervenuta sulla questione della
 necessita' del coinvolgimento delle popolazioni locali  nel  caso  di
 provvedimenti  relativi ai diritti di usi civici, sia con la sentenza
 10  maggio  1996,  n.  156  dichiarativa  della   incostituzionalita'
 dell'art.    12, comma 2, legge 31 gennaio 1994, n. 97 nella parte in
 cui prevede, nel caso di espropriazione  per  pubblico  interesse  di
 terreni  montani  promossa  da  una  autorita' statale, la cessazione
 degli usi civici gravanti su di essi, senza che sia sentito il parere
 della regione interessata, che con la recente  sentenza  n.  345/1997
 con la quale, nel richiamare la legge anzidetta che ha dettato alcuni
 principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, per
 la  salvaguardia  e  la  valorizzazione  delle zone montane le quali,
 conformemente all'art.    44  della  stessa  Costituzione,  rivestono
 carattere di preminente interesse regionale (art. 1, commi 1 e 2), ha
 sottolineato  la  stretta  connessione fra l'interesse generale della
 collettivita' alla conservazione degli usi civici,  nella  misura  in
 cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio
 in  ragione  del vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939
 ed il principio democratico della partecipazione  alle  decisioni  in
 sede  locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di
 cui sono diventate esponenti le regioni ai sensi degli  artt.  117  e
 118 della Costituzione.
   La  legge regionale in esame ha violato siffatti principi, giacche'
 ha consentito la creazione della  riserva  de  qua,  inaudita  altera
 parte  e,  quindi,  in  ispreto  del  principio  del  contraddittorio
 universalmente riconosciuto a salvaguardia del diritto di  difesa  di
 ogni  cittadino ed ente, costituzionalmente garantito, ed anzi contro
 la volonta' inequivocabilmente espressa dalla popolazione  frazionale
 interessata,  attraverso  il comitato di amministrazione separata dei
 beni di uso civico frazionale di Castrovalva.
   Siffatte argomentazioni valgono tanto piu' nel caso in  esame,  non
 prevedendo   la   legislazione   regionale   la  consultazione  delle
 popolazioni  interessate,  titolari  dei  diritti  di  usi  civici  e
 proprietarie  a  titolo  collettivo dei beni dai medesimi gravati, ne
 fame perirent, ne inermem vitam ducerent.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato  dalla
 legge  18 marzo 1958, n. 265, dichiara rilevante e non manifestamente
 infondata  la   questione   di   legittimita'   costituzionale   come
 prospettata in motivazione in ordine agli artt. 3, legge regionale n.
 16/1997,  e  4  e  11,  punto  18-21,  legge regionale n. 38/1996 per
 contrasto con gli  artt.  2,  3,  4,  5,  35,  44,  46  e  117  della
 Costituzione.
   Sospende   ogni  pronuncia  sulla  presente  controversia;  dispone
 l'immediata trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  e  la
 notifica  a  cura della segreteria di questa ordinanza alle parti, al
 Presidente del Consiglio dei Ministri,  ai  presidenti  della  giunta
 regionale  e  del  consiglio  regionale  d'Abruzzo domiciliati presso
 l'Avvocatura generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 e
 la comunicazione  della  medesima  ai  Presidenti  del  Senato  della
 Repubblica e della Camera dei deputati in Roma.
   Cosi'  deciso  in  L'Aquila  nella  sede  del  commissariato  il 15
 dicembre 1997.
                  Il commissario regionale: De Aloysio
 98C0334