N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 1998
N. 223 Ordinanza emessa il 26 gennaio 1998 dal tribunale di Lecce sull'atto di appello proposto dal p.m. nei confronti di D'Oriano Domenico Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Pluralita' di ordinanze applicative della misura per fatti connessi - Decorrenza del termine massimo di custodia cautelare dalla data di piu' remota contestazione - Lamentata automazione della retrodatazione, senza possibilita' di verificare la tempestivita' delle nuove contestazioni - Deroga nel solo caso di intervenuto provvedimento di rinvio a giudizio per i fatti di piu' remota contestazione - Irragionevole disparita' di trattamento di situazioni analoghe. (C.P.P. 1988, art. 297, comma 3). (Cost., art. 3).(GU n.14 del 8-4-1998 )
IL TRIBUNALE Decidendo sull'atto di appello ex art. 310 c.p.p. presentato il 18 dicembre 1997 dal pubblico ministero presso il tribunale di Brindisi avverso l'ordinanza del 9 dicembre 1997 con cui il giudice dell'udienza preliminare presso quel tribunale ha disposto la revoca della misura della custodia cautelare in carcere alla quale era sottoposto D'Oriano Domenico, nato a Castel1ammare di Stabia il 27 febbraio 1928; Esaminati gli atti del procedimento, trasmessi dall'autorita' giudiziaria procedente e qui pervenuti il 27 dicembre 1997; Sentite le parti nell'odierna udienza in camera di consiglio, osserva quanto segue. Il D'Oriano venne sottoposto una prima volta alla misura della custodia cautelare in carcere in esecuzione dell'ordinanza emessa il 15 aprile 1997 dal g.i.p. presso il tribunale di Brindisi nel procedimento n. 2844/96 r.g.n.r., nel quale era indagato per avere partecipato, in veste di capo, promotore ed organizzatore, ad un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri provvedendo a riciclare gli illeciti capitali prodotti dal contrabbando, in particolare depositandoli presso banche con richiesta di emissione e/o di rimborso di certificati di deposito al portatore e/o di libretti di deposito e/o di titoli di Stato (dal 1981, con permanenza; capo d'imputazione A); nonche' indagato in relazione a numerose ipotesi di ricettazione di danaro proveniente da quella attivita' di contrabbando (fatti commessi tra il 1988 ed il 1993; capi G, M, P, S, V, AL, AO, AU, BI, BN, BP) e di riciclaggio, o di tentativo di riciclaggio, del medesimo danaro, concorrendo nel formulare richieste di emissione e di rimborso di certificati di deposito e/o di libretti di deposito presso varie filiali di istituti di credito (fatti commessi tra il 1992 ed il 1997; capi H, I, L, O, R, U, AA, AC, AE, AG, AH, AN, AQ, AS, AT, AZ, BB, BD, BF, BH, BL, BR, BT, BV, CA). Successivamente, in esecuzione di una seconda ordinanza emessa dal medesimo g.i.p. il 28 giugno 1997, sempre nel procedimento n. 2844/96 rgnr (ma sulla base dei risultati di indagini in gran parte eseguite in altro procedimento recante il n. 1093/97 rgnr) e' stata disposta nei confronti del D'Oriano l'applicazione della stessa misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di riciclaggio di danaro proveniente dai delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di estorsione, commessi mediante una serie di operazioni bancarie, aggravata, (fatti commessi nel 1995 e nel 1997; capi A, B) ovvero mediante l'acquisto di due motobarche (nel 1994; capo C); nonche' con riferimento al reato di estorsione aggravata in danno di tal Oronzo Pennetta (tra l'ottobre del 1994 ed il febbraio del 1995; capo D). Con provvedimento emesso il 9 dicembre 1997 nel corso dell'udienza preliminare il giudice, affermando l'esistenza di una connessione per continuazione - ex art. 12, lett. b), c.p.p. - tra i reati contestati con le due anzidette ordinanze, ha ritenuto la configurabilita' di una "contestazione a catena" ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e, di conseguenza, ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'indagato stabilendo che il termine di custodia per i fatti contestati con la seconda ordinanza era decorso dalla data di esecuzione della prima (29 aprile 1997) e, quindi, era scaduto il 29 ottobre 1997 (data in cui la misura disposta per i primi fatti aveva perso efficacia). Avverso tale decisione ha proposto appello il p.m. chiedendo il ripristino della misura cautelare, sostenendo che tra i delitti oggetto dei due provvedimenti coercitivi non vi sarebbe alcun nesso di continuazione e, comunque, che la seconda ordinanza del 28 giugno 1997 riguarderebbe fatti accertati dagli inquirenti in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza del 15 aprile 1997: quindi non erano desumibili dagli atti acquisiti all'epoca dell'adozione di questa iniziale decisione cautelare. Sulla base di una cognizione degli atti trasmessi che, in questa sede, non puo' che essere necessariamente sommaria, ritiene il tribunale che esiste una connessione ex art. 12, lett. b) c.p.p. tra i delitti contestati al D'Oriano con la prima ordinanza e quelli riportati nella seconda ordinanza. E' evidente, infatti, come la parziale identita' degli autori delle operazioni di riciclaggio del danaro, la provenienza di tale danaro, per la gran parte costituente il profitto dell'indicata attivita' di contrabbando, ma soprattutto le modalita', sostanzialmente sempre analoghe, di compimento di quelle operazioni - concretizzatesi in una serie di atti di investimento, sostituzione e trasferimento di danaro tesi ad ostacolare eventuali accertamenti sulla relativa provenienza delittuosa - rappresentano circostanze che inducono fondatamente a ritenere che tali reati furono tutti commessi dal D'Oriano in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Programma unitario avente come fine quello di riciclare gli illeciti capitali prodotti principalmente dalla lucrosa attivita' di contrabbando (ovvero dalla commissione di estorsioni, quale quella in danno del Pennetta): riciclaggio realizzato, di regola, mediante l'acquisto di certificati di deposito bancari o l'apertura di libretti di deposito, quindi attraverso procedimenti che avrebbero dovuto garantire la "pulitura del danaro sporco", ma anche mediante l'investimento di tale danaro in una s.r.l. partecipata dal D'Oriano oppure con l'acquisto di imbarcazioni da destinare, quali beni strumentali, all'esercizio di una specifica attivita' d'impresa. Sul punto non appaiono condivisibili le valutazioni dell'appellante circa le differenti concrete modalita' di impiego di quel danaro, diversita' che - secondo il p.m. - sarebbe indicativa di distinti programmi delittuosi: ed invero e' proprio la scelta fatta dal p.m. di contestare, con la seconda ordinanza, il reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. invece che quello - pure astrattamente configurabile - di impiego in attivita' economiche di danaro di provenienza illecita di cui al successivo art. 648-ter, e' un dato sintomatico della identita' del fine, quindi dell'unicita' del disegno criminoso cui poi riferire le singole iniziative delittuose ascritte al D'Oriano.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza reg. ord. n. 222/1988, salvo il nome dell'imputato "D'Oriano Domenico" anziche' "Tedesco Nicola". 98C0340