N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 1998

                                N. 223
  Ordinanza emessa il 26 gennaio 1998 dal tribunale di Lecce sull'atto
 di appello proposto dal p.m. nei confronti di D'Oriano Domenico
 Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie:  custodia
    cautelare  in carcere) - Pluralita' di ordinanze applicative della
    misura per fatti connessi -  Decorrenza  del  termine  massimo  di
    custodia  cautelare  dalla  data  di  piu'  remota contestazione -
    Lamentata automazione della retrodatazione, senza possibilita'  di
    verificare la tempestivita' delle nuove contestazioni - Deroga nel
    solo  caso di intervenuto provvedimento di rinvio a giudizio per i
    fatti di piu' remota contestazione - Irragionevole  disparita'  di
    trattamento di situazioni analoghe.
 (C.P.P. 1988, art. 297, comma 3).
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 8-4-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Decidendo  sull'atto di appello ex art. 310 c.p.p. presentato il 18
 dicembre 1997 dal pubblico ministero presso il tribunale di  Brindisi
 avverso   l'ordinanza   del  9  dicembre  1997  con  cui  il  giudice
 dell'udienza preliminare presso quel tribunale ha disposto la  revoca
 della  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere alla quale era
 sottoposto  D'Oriano Domenico, nato a Castel1ammare di Stabia  il  27
 febbraio 1928;
   Esaminati  gli  atti  del  procedimento,  trasmessi  dall'autorita'
 giudiziaria procedente e qui pervenuti il 27 dicembre 1997;
   Sentite le parti  nell'odierna  udienza  in  camera  di  consiglio,
 osserva quanto segue.
   Il  D'Oriano  venne  sottoposto  una  prima volta alla misura della
 custodia cautelare in carcere in esecuzione dell'ordinanza emessa  il
 15  aprile  1997  dal  g.i.p.  presso  il  tribunale  di Brindisi nel
 procedimento n. 2844/96 r.g.n.r., nel quale era  indagato  per  avere
 partecipato,  in  veste  di  capo,  promotore  ed  organizzatore,  ad
 un'associazione  per  delinquere  finalizzata  al   contrabbando   di
 tabacchi   lavorati  esteri  provvedendo  a  riciclare  gli  illeciti
 capitali prodotti  dal  contrabbando,  in  particolare  depositandoli
 presso   banche  con  richiesta  di  emissione  e/o  di  rimborso  di
 certificati di deposito al portatore e/o di libretti di deposito  e/o
 di  titoli di Stato (dal 1981, con permanenza; capo d'imputazione A);
 nonche' indagato in relazione a numerose ipotesi di  ricettazione  di
 danaro   proveniente  da  quella  attivita'  di  contrabbando  (fatti
 commessi tra il 1988 ed il 1993; capi G, M, P, S, V, AL, AO, AU,  BI,
 BN, BP) e di riciclaggio, o di tentativo di riciclaggio, del medesimo
 danaro,  concorrendo  nel  formulare  richieste  di  emissione  e  di
 rimborso di certificati di  deposito  e/o  di  libretti  di  deposito
 presso  varie  filiali  di istituti di credito (fatti commessi tra il
 1992 ed il 1997; capi H, I, L, O, R, U, AA, AC, AE, AG, AH,  AN,  AQ,
 AS, AT, AZ, BB, BD, BF, BH, BL, BR, BT, BV, CA).
   Successivamente,  in esecuzione di una seconda ordinanza emessa dal
 medesimo g.i.p.  il  28  giugno  1997,  sempre  nel  procedimento  n.
 2844/96  rgnr  (ma sulla base dei risultati di indagini in gran parte
 eseguite in altro procedimento recante il n. 1093/97 rgnr)  e'  stata
 disposta  nei  confronti  del  D'Oriano  l'applicazione  della stessa
 misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai  reati  di
 riciclaggio  di  danaro  proveniente  dai  delitti di contrabbando di
 tabacchi lavorati esteri e di estorsione, commessi mediante una serie
 di operazioni bancarie, aggravata, (fatti commessi  nel  1995  e  nel
 1997;  capi  A,  B) ovvero mediante l'acquisto di due motobarche (nel
 1994; capo  C);  nonche'  con  riferimento  al  reato  di  estorsione
 aggravata  in danno di tal Oronzo Pennetta (tra l'ottobre del 1994 ed
 il febbraio del 1995; capo D).
   Con provvedimento emesso il 9 dicembre 1997 nel corso  dell'udienza
 preliminare il giudice, affermando l'esistenza di una connessione per
 continuazione - ex art. 12, lett. b), c.p.p. - tra i reati contestati
 con  le  due  anzidette ordinanze, ha ritenuto la configurabilita' di
 una "contestazione a catena" ai sensi dell'art. 297, comma 3,  c.p.p.
 e,    di   conseguenza,   ha   ordinato   l'immediata   scarcerazione
 dell'indagato stabilendo che il  termine  di  custodia  per  i  fatti
 contestati  con  la  seconda  ordinanza  era  decorso  dalla  data di
 esecuzione della prima (29 aprile 1997) e, quindi, era scaduto il  29
 ottobre  1997 (data in cui la misura disposta per i primi fatti aveva
 perso efficacia).
    Avverso tale decisione ha proposto appello il  p.m.  chiedendo  il
 ripristino  della  misura  cautelare,  sostenendo  che  tra i delitti
 oggetto dei due provvedimenti coercitivi non vi sarebbe  alcun  nesso
 di  continuazione e, comunque, che la seconda ordinanza del 28 giugno
 1997  riguarderebbe  fatti  accertati  dagli  inquirenti   in   epoca
 successiva  all'emissione  della  prima ordinanza del 15 aprile 1997:
 quindi  non  erano  desumibili   dagli   atti   acquisiti   all'epoca
 dell'adozione di questa iniziale decisione cautelare.
    Sulla  base  di una cognizione degli atti trasmessi che, in questa
 sede, non  puo'  che  essere  necessariamente  sommaria,  ritiene  il
 tribunale  che esiste una connessione ex art. 12, lett. b) c.p.p. tra
 i delitti contestati al   D'Oriano con la prima  ordinanza  e  quelli
 riportati  nella  seconda  ordinanza.  E'  evidente, infatti, come la
 parziale identita' degli autori delle operazioni di  riciclaggio  del
 danaro,  la provenienza di tale danaro, per la gran parte costituente
 il profitto dell'indicata attivita' di contrabbando,  ma  soprattutto
 le  modalita',  sostanzialmente  sempre  analoghe,  di  compimento di
 quelle  operazioni  -  concretizzatesi  in  una  serie  di  atti   di
 investimento,   sostituzione   e  trasferimento  di  danaro  tesi  ad
 ostacolare  eventuali   accertamenti   sulla   relativa   provenienza
 delittuosa  -  rappresentano  circostanze che inducono fondatamente a
 ritenere che  tali  reati  furono  tutti  commessi  dal  D'Oriano  in
 esecuzione  di  un  medesimo  disegno  criminoso.  Programma unitario
 avente come fine quello di riciclare gli illeciti  capitali  prodotti
 principalmente  dalla lucrosa attivita' di contrabbando (ovvero dalla
 commissione di estorsioni,  quale  quella  in  danno  del  Pennetta):
 riciclaggio realizzato, di regola, mediante l'acquisto di certificati
 di  deposito  bancari  o  l'apertura  di libretti di deposito, quindi
 attraverso procedimenti che avrebbero dovuto garantire  la  "pulitura
 del  danaro  sporco", ma anche mediante l'investimento di tale danaro
 in una s.r.l. partecipata  dal  D'Oriano  oppure  con  l'acquisto  di
 imbarcazioni  da  destinare, quali beni strumentali, all'esercizio di
 una specifica attivita' d'impresa.
   Sul punto non appaiono condivisibili le valutazioni dell'appellante
 circa le differenti concrete modalita' di  impiego  di  quel  danaro,
 diversita'  che  -  secondo  il p.m. - sarebbe indicativa di distinti
 programmi delittuosi: ed invero e' proprio la scelta fatta  dal  p.m.
 di  contestare,  con la seconda ordinanza, il reato di riciclaggio di
 cui all'art. 648-bis c.p. invece  che  quello  -  pure  astrattamente
 configurabile  -  di  impiego  in  attivita'  economiche di danaro di
 provenienza illecita di cui al successivo art. 648-ter,  e'  un  dato
 sintomatico  della  identita'  del  fine,  quindi  dell'unicita'  del
 disegno criminoso cui poi riferire le singole  iniziative  delittuose
 ascritte al D'Oriano.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    reg.  ord.   n.
 222/1988,  salvo  il  nome dell'imputato "D'Oriano Domenico" anziche'
 "Tedesco Nicola".
 98C0340