N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 1998
N. 225 Ordinanza emessa il 20 gennaio 1998 dal tribunale di Lagonegro nel procedimento civile vertenze tra Russo Vicentina ed altri e comune di Spinoso Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalita' del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di proprieta'. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7, aggiunto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65). (Cost., artt. 3 e 42, secondo comma).(GU n.14 del 8-4-1998 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n.50/89 R.G. vertente tra: Russo Vincenzina Russo Giuseppina e Russo Nicola rappresentanti e difesi dall'avv. R. Sassano giusto mandato a margine dell'atto di citazione e comune di Spinoso rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Franco e M. Aldinio giusto mandato a margine dell'atto. Rilevato che con sentenza non definitiva di questo tribunale in data 2 febbraio 1994 venne accertato che, tra i vari immobili interessati alle opere pubbliche del comune di Spinoso, quelli contrassegnati con le particelle n. 315 per mq 121+90 e n. 385 per mq 91+985, occupate per la sistemazione delle strade interne, per la realizzazione della rete idrica e fognante nonche' di un parco verde e della Casa comunale, dopo una dichiarazione di pubblica utilita' dell'iniziato procedimento di espropriazione non venne emesso, nei termini legali prefissati, il decreto definitivo di esproprio; Rilevato che a seguito di tale sentenza, lo stesso tribunale non coeva ordinanza dispose che la nomina di un C.T.U. che "determinasse il risarcimento dei danni per il mancato godimento delle superficie predette ..... nonche' il valore dei terreni effettivamente occupati alla data della ultimazione delle opere pubbliche, tenuto conto della natura edificatoria o agricola dei fondi; Rilevato che in conformita' l'istruttore ebbe a conferire il mandato al nominato consulente il quale nella depositata relazione ha preso in esame - conformemente all'incarico come specificamente a lui conferito - il valore in comune commercio dei suoli ritenuti edificatori; Rilevato che tale valutazione e' stata oggetto di critica da parte del convenuto comune di Spinoso in quanto il consulente non avrebbe tenuto conto dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che con il comma 7-bis, aggiunto all'art. 5-bis del decreto-legge n. 333/1992, convertito in legge n. 359/1992, aveva di fatto esteso i criteri di commisurazione dell'indennita' di espropriazione, con l'esclusione della riduzione del 40% qualora il privato non avesse convenuto la cessione volontaria e con aumento del 10% dell'importo, come calcolato dal predetto art. 5-bis legge n. 359/1992; Rilevato che tale criterio di valutazione e' stato introdotto dopo che la Corte costituzionale con sentenza n. 369 del 2 novembre 1996 ebbe a dichiarare "illegittimita' costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto legge n. 333/1992 conv. in legge n. 359/1992 nella parte in cui applica alle risarcimento del danno i criteri di determinazione stabiliti per il prezzo, l'entita' dell'indennizzo". Rilevato che a tale pronunzia e' pervenuta la Corte - come chiaramente leggasi nella motivazione - tenendo presente che la misura dell'indennizzo, quale obbligazione ex lege per atto legittimo, costituisce il punto di equilibrio tra interesse pubblico alla realizzazione dell'opera ed interesse privato alla conservazione del bene, nel mentre la misura del risarcimento del danno, quale obbligazione ex delicto, deve realizzare il diverso equilibrio tra interesse pubblico al mantenimento dell'opera gia' realizzata e la reazione dell'ordinamento a tutela della legalita' violata per effetto della manipolazione-distruzione illecita del bene privato. Con la ulteriore precisazione che nella occupazione espropriativa l'interesse pubblico e' gia' essenzialmente soddisfatto dalla non restituibilita' del bene e dalla conservazione dell'opera pubblica, per cui la parificazione del quantum risarcitorio alla misura dell'indennita' si prospetta come un di piu' che sbilancia eccessivamente il contemperamento tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, in eccessivo favore del primo; Rilevato che nella nuova normativa consequenziale a tale decisione si prospettano egualmente quegli aspetti di incostituzionalita' gia' evidenziati sotto la precedente normativa in quanto i sostanza essa ha: 1) tolto l'abbuono del 40%, che e' privo di incidenza nell'ambito di occupazione acquisitiva, non essendovi spazio per l'applicazione dell'istituto della cessione volontaria; 2) riconosciuto l'aumento del 10% rispetto all'indennita' di esproprio che non puo' considerarsi tale in quanto, e' calcolato non piu' sul valore venale del bene integralmente considerato ma sul valore quale risultante dall'applicazione dell'art. 5-bis sopra citate e quindi su un importo pari al 50% del valore medesimo e, quindi, in sostanza l'incremento effettivo e' di solo il 5%, cioe' il 10% del 50%; Ritenuto, pertanto, che la somma cosi' determinata non puo' certamente rappresentare quella "ragionevole riduzione della misura della riparazione dovuta dalla p.a. al proprietario dell'immobile" secondo la ricordata sentenza della Corte costituzionale, per cui si ravvisano la violazione degli artt. 3 e 42, comma secondo, della costituzione; Rilevato inoltre che tale criterio di valutazione del danno dovrebbe applicarsi per i beni privati illegittimamente occupati dalla p. a. prima della fissata data del 30 settembre 1996 in tal modo determinando un'altra violazione del principio di eguaglianza non essendovi alcuna valida ragione perche' chi - come gli attori nel presente procedimento - abbia subito prima di quella data l'occupazione acquisitiva debba essere destinatario di un trattamento notevolmente deteriore rispetto a chi si sia trovato nella identica situazione immediatamente dopo tale data; Ritenuto pertanto di dover sollevare d'ufficio la questione di rinnovata incostituzionalita' sopra indicata, che e' rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata in ordine all'art. 5-bis, comma 7, della legge 8 agosto 1992, e n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con specifico riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonche' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento. Lagonegro, addi' 20 gennaio 1998 Il presidente: Nigro 98C0342