N. 106 ORDINANZA 26 marzo - 6 aprile 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Casi di sospensione del procedimento da cui discenda la sospensione della prescrizione - Rinvio o sospensione del dibattimento per l'adesione dei difensori alla astensione collettiva dalle cause - Omessa previsione - Questione gia' dichiarata infondata e manifestamente infondata (vedi sentenza della Corte n. 171/1996 e ordinanze nn. 318 e 273 del 1996) - Richiesta di sentenza additiva volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione (vedi sentenza n. 114/1994 di inammissibilita') - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 486, in relazione all'art. 159, primo comma, del c.p.). (Cost., artt. 3, 97 e 112).(GU n.15 del 15-4-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 486, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1997 dal pretore di Verbania nel procedimento penale a carico di Kiss Gunter Hans Ludwig, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi. Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 695 del codice penale, i difensori dell'imputato dichiaravano, nell'udienza del 18 giugno 1997, di aderire all'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria proclamata a livello nazionale; che, nel qualificarla legittima per l'osservanza di forme e procedure, il pretore di Verbania, dovendo rinviare necessariamente il dibattimento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui "non prevede, fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dall'adesione dei difensori all'astensione collettiva"; che, ad avviso del giudice a quo la normativa censurata contrasterebbe con gli artt. 97 e 112 della Costituzione, perche' in mancanza della richiesta disciplina sarebbe pregiudicata la funzionalita' dell'attivita' giurisdizionale e la stessa obbligatorieta' dell'azione penale, essendo consentito ai difensori di differire la celebrazione dei processi con ripercussioni sulla prescrizione dei reati; che la disposizione sarebbe altresi' irragionevole, perche' gli imputati di medesimi reati vedrebbero accertata in tempi diversi la loro responsabilita'; che, infine, la questione sarebbe rilevante, perche', solo se accolta, lascerebbe il giudicante libero di dichiarare la sospensione della prescrizione, cosi' evitando che l'astensione collettiva cagioni la lesione di altri interessi costituzionalmente protetti; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza; che, secondo l'Avvocatura, la Corte costituzionale, investita di analoga questione, ha gia' pronunciato declaratoria di infondatezza con la sentenza n. 171 del 1996, e di manifesta infondatezza con le ordinanze nn. 318 e 273 dello stesso anno; che l'ordinanza di rimessione non apporterebbe elementi di novita' (ne' lo sarebbe, infatti, il collegamento tra l'art. 486 del codice di procedura penale e l'art. 159, primo comma, del codice penale); che essa muoverebbe dal presupposto, erroneo, secondo cui la liberta' dei professionisti non incontrerebbe limite alcuno, mentre e' vero il contrario, e cioe' che tale liberta' deve esercitarsi - come ha chiarito la richiamata giurisprudenza costituzionale - in modo da non recare pregiudizio agli altri valori costituzionalmente tutelati, in presenza dei quali non potrebbe non arretrare. Considerato che ritorna all'esame della Corte, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, "nella parte in cui non prevede, fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei difensori all'astensione collettiva", con cio' recando pregiudizio alla funzione giurisdizionale, all'organizzazione giudiziaria e al principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale; che la norma peccherebbe, inoltre, di intrinseca irragionevolezza, consentendo tempi diversi per l'accertamento delle responsabilita' penali nei confronti di imputati dei medesimi reati; che questa Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato l'infondatezza e, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996, la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata in relazione a numerosi parametri costituzionali, fra i quali anche quelli invocati dal pretore di Verbania; che la questione al presente esame e' stata prospettata con riferimento alla previsione dell'art. 159, primo comma, del codice penale; che questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 114 del 1994, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalita' della citata disposizione, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per il dato assorbente (e pregiudiziale) rappresentato dal fatto che il giudice a quo aveva sollecitato una pronuncia additiva in malam partem volta a introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge; che anche questa additiva non rientra nei poteri spettanti alla Corte, in ragione del principio di legalita' stabilito dall'art. 25 della Costituzione; che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal pretore di Verbania, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0400