N. 109 ORDINANZA 26 marzo - 6 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  (Tutela  dell')  -  Rifiuti   -   Rifiuti   pericolosi   -
 Inquinamento  -  Trattamento sanzionatorio penale - Jus superveniens:
 decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, art. 1, comma  quarto  -
 Esigenza   di  nuova  valutazione  in  ordine  alla  rilevanza  della
 questione da parte del giudice rimettente - Restituzione  degli  atti
 al giudice a quo.
 
 (D.Lgs.  5 febbraio 1997, n. 22, artt. 28, quinto comma, e 6, lettera
 m)).
 
(GU n.15 del 15-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando   SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof.  Carlo  MEZZANOTTE,    avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28, comma  5,
 e  6,  lettera  m),  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui  rifiuti,  91/698/CEE  sui
 rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
 imballaggio), promosso con ordinanza emessa il  24  luglio  1997  dal
 giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la pretura di Udine,
 iscritta al n. 692 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  42, prima serie speciale,
 dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'11  marzo 1998 il giudice
 relatore Valerio Onida;
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per il  reato  di
 gestione  di  rifiuti  senza  autorizzazione,  previsto dall'art. 51,
 comma 2,  del  d.lgs.  5  febbraio  1997,  n.  22  (Attuazione  delle
 direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e
 94/62/CE  sugli  imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il giudice
 per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Udine,
 con ordinanza emessa il 24 luglio e pervenuta a questa  Corte  il  22
 settembre  1997,  ha  sollevato  d'ufficio  questione di legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli  artt.  3,  10,  11  e  76  della
 Costituzione,  degli artt. 28, comma 5, e 6, lettera m), del predetto
 decreto legislativo n. 22 del 1997 "in relazione alla disciplina  sui
 rifiuti pericolosi ivi indicata";
     che,  ad  avviso del giudice a quo, le predette norme del decreto
 legislativo delegato, escludendo dall'obbligo  di  autorizzazione  il
 deposito  temporaneo  di rifiuti pericolosi presso lo stabilimento di
 produzione, a determinate condizioni, relative, in  via  alternativa,
 alla quantita' e alla periodicita' dell'asportazione, stabilite dallo
 stesso  art.  6,  lettera  m),  n.  2, e dunque non comprendendo tale
 condotta nella fattispecie del reato di  gestione  di  rifiuti  senza
 autorizzazione,  si porrebbero in contrasto con gli artt. 10, 11 e 76
 della Costituzione, in quanto, introducendo un regime di  deroga  non
 consentito  dalle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti e 91/689/CEE sui
 rifiuti pericolosi, confliggerebbero con  le  norme  comunitarie,  e,
 conseguentemente,  con  i  criteri  della  delega  che  queste ultime
 richiamano espressamente (art. 38, comma 1, lettera d),  della  legge
 22 febbraio 1994, n. 146);
     che  il  remittente  ritiene  inoltre  le disposizioni censurate,
 confrontate  con  quelle,  piu'  rigorose,  che  lo  stesso   decreto
 legislativo  detta  per  il  deposito  temporaneo, presso il luogo di
 produzione, di  rifiuti  sanitari  pericolosi  (art.  45,  comma  1),
 costituzionalmente  illegittime,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  per  il  trattamento  irragionevolmente  diseguale  di
 situazioni del  tutto  omogenee,  quali  il  deposito  temporaneo  di
 rifiuti pericolosi e quello di rifiuti sanitari pericolosi;
     che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile  e
 comunque non fondata.
   Considerato  che,  successivamente  all'introduzione  del  presente
 giudizio, l'art. 6, lettera m), punto 2, del d.lgs. n. 22  del  1997,
 che  stabilisce  le  condizioni  alle quali il deposito temporaneo di
 rifiuti pericolosi e' sottratto  all'obbligo  di  autorizzazione,  e'
 stato sostituito dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. 8 novembre 1997, n.
 389  (Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto legislativo 5 febbraio
 1997, n. 22,  in  materia  di  rifiuti,  di  rifiuti  pericolosi,  di
 imballaggio  e  di  rifiuti  di  imballaggio), che ha ridefinito tali
 condizioni, in particolare stabilendo che i  rifiuti  debbono  essere
 asportati  con  cadenza  almeno  bimestrale,  indipendentemente dalle
 quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
 raggiunge i 10 metri cubi, e che se il quantitativo in  deposito  non
 supera  i  10 metri cubi nell'anno, il termine di durata del deposito
 temporaneo e' di un anno;
     che spetta al giudice a  quo  valutare  la  rilevanza  dello  jus
 superveniens  nonche'  indicare  quali,  fra  le disposizioni dei due
 decreti  legislativi  succedutisi  nel  tempo,  entrambi   in   epoca
 posteriore ai fatti per cui si procede, egli ritenga applicabili, e a
 quale titolo, nel giudizio davanti ad esso pendente;
     che,  per  quanto  attiene al profilo di asserito contrasto delle
 norme impugnate con direttive comunitarie, questa Corte ha  affermato
 che  spetta  al  giudice a quo il quale invochi una norma comunitaria
 come  presupposto  o  parametro  della  questione   di   legittimita'
 costituzionale,  provocarne  l'interpretazione  certa  ed  affidabile
 rivolgendosi  alla  Corte  di  giustizia  delle   comunita'   europee
 (ordinanze n. 536 del 1995, n. 319 del 1996).
                           per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al  giudice  per le indagini
 preliminari presso la Pretura circondariale di Udine.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0403