N. 115 ORDINANZA 9 - 16 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  (Tutela  dell') - Inquinamento - Trattamento sanzionatorio
 penale - Immissioni  nella  laguna  veneta  -  Scarichi  fognari  che
 superino  i  valori  limite  tabellari - Configurazione come illecito
 amministrativo - Discrezionalita' del legislatore -  (cfr.  ordinanza
 457  del 1997 e sentenze nn. 84 del 1997, 370 del 1996 e 25 del 1994)
 - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 9, sesto  comma,  ultimo  periodo
 come  sostituito  dall'art.  1-ter  del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544,
 convertito con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690).
 
 (Cost., art. 3, primo comma).
 
(GU n.16 del 22-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma,
 ultimo periodo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la
 salvaguardia di Venezia) - come sostituito dall'art. 1-ter del  d.-l.
 10  agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8
 ottobre 1976, n. 690 -, promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1997
 dal  pretore  di  Venezia,  sezione   distaccata   di   Mestre,   nel
 procedimento penale a carico di Ettore Longo, iscritta al n.  309 del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  14  gennaio  1998  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto   che con ordinanza emessa il 1 marzo 1997 nel corso di un
 procedimento  penale  promosso  nei  confronti  del  titolare  di  un
 impianto  di sollevamento di acque provenienti da un sistema fognario
 che  aveva  scaricato  nella  laguna  di  Venezia  reflui  contenenti
 elementi  inquinanti  che  superavano  i limiti di accettabilita', il
 pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre,  ha  sollevato,  in
 riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  9, sesto comma, ultima parte
 (piu' correttamente:  ultimo periodo), della legge 16 aprile 1973, n.
 171 (Interventi per la salvaguardia di  Venezia)  -  come  sostituito
 dall'art.  1-ter  del  d.-l.  10 agosto 1976, n. 544, convertito, con
 modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 -  nella  parte  in
 cui  prevede come illecito penale l'immissione nella laguna veneta di
 scarichi provenienti da pubblica  fognatura  che  superino  i  valori
 limite tabellari;
     che  la  tutela  dell'equilibrio ecologico del corpo idrico della
 laguna di Venezia - costituita dal bacino marittimo nella  estensione
 indicata  dall'art.  1  della  legge  5 marzo 1963, n. 366 - era gia'
 assistita da sanzione penale (ammenda),  quando  ancora  mancava  una
 normativa   generale   in   materia   di  inquinamento;  nell'attuale
 disciplina, la disposizione denunciata prevede che chiunque  effettui
 in  tale  laguna  uno  scarico  che superi i limiti di accettabilita'
 indicati nella tabella allegata al d.P.R. 20 settembre 1973, n.  962,
 e' punito con la pena detentiva dell'arresto;
     che  la  medesima  condotta  anche  per scarichi effettuati fuori
 della fascia di salvaguardia lagunare era egualmente  sanzionata  con
 la pena detentiva dell'arresto dall'art. 21, terzo comma, della legge
 10 maggio 1976, n. 319;
     che  la  successiva  degradazione  da illecito penale ad illecito
 amministrativo dell'immissione di reflui provenienti da  impianti  di
 pubblica  fognatura che superino i valori limite tabellari - disposta
 dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni,  nella
 legge  17  maggio  1995,  n.  172, che ha modificato l'art. 21, terzo
 comma,  della  legge  n.  319  del   1976   -   avrebbe   determinato
 l'assoggettamento  a  trattamenti sanzionatori diversi di condotte da
 considerare  identiche,   relative   a   scarichi   con   le   stesse
 caratteristiche,    a   seconda   che   confluiscano   nella   laguna
 immediatamente prima o immediatamente dopo la linea che ne delimita i
 confini;
     che  l'art.  9,  sesto  comma,  della  legge  n.  171  del  1973,
 continuando  a  prevedere  come  reato  una condotta che, al di fuori
 dell'area    della    laguna    veneziana,    costituisce    illecito
 amministrativo,    violerebbe    il   principio   costituzionale   di
 eguaglianza;
     che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile o comunque manifestamente infondata.
   Considerato  che  il  dubbio di legittimita' costituzionale investe
 l'illecito costituito dallo scarico nella laguna di Venezia di  acque
 fognarie  che  superino i limiti di accettabilita', che il pretore di
 Venezia,  sezione  distaccata  di  Mestre,  considera  ancora  reato,
 ritenendo  che  sia  da  applicare la norma compresa nella disciplina
 degli interventi per la salvaguardia di Venezia (art. 9, sesto comma,
 ultimo periodo, della legge 16 aprile 1973, n. 171,  come  sostituito
 dall'art.  1-ter  del  d.-l.  10 agosto 1976, n. 544, convertito, con
 modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690);
     che viene denunciata la violazione del  principio  costituzionale
 di  eguaglianza,  giacche'  la  medesima condotta, tenuta fuori della
 laguna, era in precedenza configurata come  reato  e  punita  con  la
 stessa  pena,  mentre  costituisce  ora illecito amministrativo (art.
 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come  modificato
 dall'art. 3, comma 1, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con
 modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172);
     che  la  diversita'  di  disciplina  puo' trovare giustificazione
 nell'esigenza, discrezionalmente ma  non  irrazionalmente  apprezzata
 dal  legislatore,  di  tutelare  in  modo  particolare  la  laguna di
 Venezia, costituita da un bacino a limitato e  lento  ricambio  delle
 acque,  per il quale anche i limiti tabellari da osservare (d.P.R. 20
 settembre 1973, n. 962) sono piu' rigorosi di  quelli  fissati  dalla
 legge n.  319 del 1976;
     che   l'esigenza   di  un  trattamento  piu'  severo  nelle  aree
 sensibili, che comprendono i bacini chiusi "con scarso ricambio e ove
 possono verificarsi fenomeni di accumulazione", e' riconosciuta dalla
 normativa comunitaria (v. direttiva 91/271/CEE del Consiglio  del  21
 maggio  1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane: in
 particolare, il 4 considerando e l'allegato II);
     che, comunque, la configurazione dei reati e la previsione  della
 qualita'  e  della  quantita' delle sanzioni penali appartengono alla
 politica   legislativa   e,   quindi,   alla   discrezionalita'   del
 legislatore,  che,  nel  caso  in  esame, non l'ha esercitata in modo
 manifestamente irragionevole (ordinanza n. 456 del 1997; sentenze  n.
 84 del 1997, n. 370 del 1996 e n. 25 del 1994);
     che,  pertanto,  la questione di legittimita' costituzionale deve
 essere dichiarata manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 9, sesto comma, ultimo periodo, della legge
 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia)  -
 come  sostituito  dall'art.  1-ter  del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544,
 convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n.  690  -
 sollevata,   in   riferimento   all'art.   3,   primo   comma,  della
 Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata  di  Mestre,
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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